Controversia tra utente e operatore telefonico: anche la domanda di risarcimento deve passare dal tentativo di conciliazione

L’art. 1, comma 11, l. n. 249/1997 nel prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie insorte tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, deve trovare applicazione anche in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’attivazione del servizio.

Sul tema la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 4575/18, depositata il 28 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Milano dichiarava improponibile la domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, proposta da una s.r.l. nei confronti di un operatore telefonico ed avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un contratto di servizi telefonici, oltre all’indennizzo contrattuale, lo storno di alcune fatture e il risarcimento dei danni per il ritardo con cui era stato attuato il subentro nella precedente linea telefonica. La Corte d’Appello riformava solo parzialmente la sentenza, condannando la convenuta al risarcimento del danno. Quest’ultima ricorre in Cassazione deducendo con il primo motivo l’improponibilità della domanda risarcitoria in difetto di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Obbligatorietà del tentativo di conciliazione. La Corte accoglie la doglianza e ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al comma 11, art. 1, l. n. 249/1997 trova applicazione anche per le domande risarcitorie. Infatti la norma citata prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le controversie che possono insorgere tra utenti – o categorie di utenti – e soggetti autorizzati o destinatari di licenze oppure tra quest’ultimi. Il testo normativo non prevede dunque alcuna limitazione e non sussiste dunque motivazione per escludere dall’ambito di applicazione della norma la domanda risarcitoria conseguente alla violazione o all’inadempimento di rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio. Ciò posto, prosegue la Corte affermando che l’esperimento del tentativo di conciliazione non può essere ritenuto quale condizione di proponibilità della domanda, ma costituisce invece una condizione di procedibilità della stessa ed impone al giudice, in caso di omissione, la fissazione alle parti di un termine per il suo esperimento. Per questi motivi, risultando assorbite le ulteriori censure, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 gennaio – 28 febbraio 2018, n. 4575 Presidente Armano – Relatore Tatangelo Fatti di causa Management’s World S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Logical Net S.r.l. onde ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di servizi telefonici - con richiesta di portabilità - stipulato con la prima, e ha chiesto l’indennizzo contrattuale, lo storno di alcune fatture nonché il risarcimento dei danni subiti, anche in conseguenza del ritardo con il quale era stato attuato il rientro della propria linea telefonica presso l’originario operatore Telecom Italia S.p.A., con conseguente temporanea sospensione del servizio di telefonia. Le domande sono state dichiarate improponibili dal Tribunale di Milano, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata l’improcedibilità delle domande di indennizzo e di storno fatture, ha condannato in solido Wind Tecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. al pagamento di un risarcimento pari ad Euro 20.000,00. Ricorre Telecom Italia S.p.A., sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi Management’s World S.r.l. e Wind Telecomunicazioni S.p.A Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 11 L. 249/1997 in relazione all’art. 360 n.ro 3 cpc. Improponibilità della domanda risarcitoria formulata da Manas in difetto di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom competente quale condizione di proponibilità dell’azione . Il motivo è fondato, per quanto di ragione. Il tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249 ed al relativo regolamento di procedura Delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , non è affatto escluso per le domande risarcitorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte cfr. ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015, Rv. 638157 01, riguardante proprio una domanda risarcitoria nel medesimo senso Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011, Rv. 619043 01 . La mancata previsione della competenza del Corecom a decidere la controversia sul maggior danno liquidabile, su richiesta delle parti che secondo la sentenza impugnata si desumerebbe dall’art. 19, comma 5, della citata Delibera 173/07/CONS , non può incidere sull’estensione dell’ambito di applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, della legge, regolato dagli artt. 4 e ss. della medesima Delibera Capo II - Tentativo obbligatorio di conciliazione e non dagli artt. 14 e ss. Capo III - Definizione delle controversie . Del resto l’art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997 prevede semplicemente un tentativo di conciliazione obbligatorio per tutte le controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro , senza alcuna limitazione, e quindi non esistono motivi per escludere dal suo ambito di applicazione le domande risarcitorie conseguenti alla violazione dei rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio esclusione che tra l’altro finirebbe per vanificare la stessa ratio della previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio, dal momento che nella materia in esame il risarcimento è generalmente l’oggetto principale delle domande che vengono proposte dagli utenti, e a volte l’unico . Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione soprattutto in base al nuovo testo dell’art. 3, comma 1, della Delibera 173/07/CONS, che prevede espressamente solo una temporanea improcedibilità - non si può però ritenere condizione di proponibilità della domanda, come preteso dalla ricorrente, ma costituisce solo una condizione di procedibilità di essa, ed impone al giudice anche di appello di fissare alle parti un termine per il suo esperimento Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015, Rv. 638157 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17480 del 02/09/2015, Rv. 636797 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011, Rv. 619043 - 01 . Poiché nella specie l’ordinanza con la quale era stato assegnato il suddetto termine risulta revocata dalla stessa corte di appello, e quindi il termine stesso non si può ritenere effettivamente assegnato alle parti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto sopra enunciati di modo che, ove necessario, si possa provvedere eventualmente ad assegnare nuovamente il termine già assegnato e poi revocato . 2. Con il secondo motivo si denunzia Violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. o dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n.ro 3 cpc. Errata pronuncia in ordine all’accertamento di una responsabilità di Telecom Italia spa in realtà insussistente . Con il terzo motivo si denunzia Violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 numero 3 cpc. Errata o omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata da Telecom Italia nei confronti di Wind Telecomunicazioni . Con il quarto motivo si denunzia Violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 112 e 132 n.ro 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.ro 5 c.p.c. fatto decisivo . Omessa pronuncia/motivazione/apparenza della motivazione in ordine alla domanda di accertamento e determinazione del concorso di responsabilità da ascriversi in capo alla società attrice in primo grado . Con il quinto motivo si denunzia Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n.ro 3 c.p.c. Non risarcibilità del danno in assenza di prova della sua esistenza - Preclusione all’applicazione del criterio equitativo . Tutti gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al merito della controversia, devono ritenersi assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo. 3. È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.