Applicabile la regola del possesso vale titolo alla locazione finanziaria

Ai fini dell’operatività del meccanismo di acquisto della proprietà mediante il possesso di buona fede di cui all’art. 1153 c.c., i requisiti della consegna del bene nonché del contatto fisico e diretto dell’acquirente non precludono, nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, il funzionamento di tale schema di acquisto della proprietà.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 2100/18, depositata il 29 gennaio. Il caso. Una società, avendo acquistato dei veicoli da un'impresa di leasing la quale si rendeva inadempiente all’obbligo di corresponderle dei canoni di locazione, conveniva in giudizio una casa automobilistica che aveva ottenuto la consegna dei veicoli acquistati dalla società attrice. La casa automobilistica eccepiva di aver stipulato un contratto di vendita con riserva di dominio dei telai dei veicoli con la società di leasing. La convenuta, inoltre, rilevava che l’attrice avesse acquistato i veicoli a non domino e che non potesse invocare l’art. 1153 c.c. Effetti dell’acquisto del possesso , non essendone mai venuta in possesso. Il Tribunale condannava la casa automobilistica al pagamento della metà della somma ricavata dalla vendita dei suddetti veicoli. La Corte d’Appello di Roma accolse l’impugnazione proposta dalla casa automobilistica, riconoscendo che l’appellata, non avendo ottenuto il possesso dei beni, non potesse ottenere né la restituzione né il ricavato della vendita. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la società ricorre per cassazione denunciando l’avvenuta presa in possesso dei veicoli attraverso una società di leasing utilizzatrice dei veicoli nel rapporto di locazione finanziaria stipulato con la stessa. Il principio sull’operatività del c.d. possesso vale titolo. Il Supremo Collegio, ripercorrendo lo schema delineato dall’art. 1153 c.c. in considerazione del caso in esame, fissa il seguente principio di diritto. Ai fini dell’operatività del meccanismo di acquisto della proprietà di cui all’art. 1153, comma 1, c.c., il requisito della consegna reale, proveniente dall’alienante, non comporta anche la necessità di un contatto fisico e diretto dell’acquirente con la stessa, rilevando unicamente che l’acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus , ed essendo così sufficiente che la traditio spieghi effetto nella sua sfera giuridica pertanto, nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, è possibile che la consegna sia effettuata non materialmente all’acquirente-concedente, bensì all’utilizzatore del bene, che del primo assume la veste di adiectus solutionis causa . Pertanto la Corte accoglie il motivo oggetto di esame e cassa l’impugnata pronuncia con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 novembre 2017 – 29 gennaio 2018, n. 2100 Presidente Matera – Relatore Cortesi Fatti di causa 1. Con citazione notificata il 12.7.1993, Federleasing s.p.a. divenuta poi Leasingroma, quindi Capitalia L. & amp F. ed infine MCC-Medio Credito Centrale s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Roma Ford Credit s.p.a. divenuta poi Ford Italia s.p.a. , e premesso di aver acquistato, in data 20.12.1991, 150 autocaravan dalla società Safariways su indicazione della futura utilizzatrice Safrent s.p.a., versando il corrispettivo di L. 6.148.800.000, espose che quest’ultima non aveva versato i canoni di locazione ed essa aveva allora ottenuto dal tribunale un’ingiunzione alla relativa restituzione al contempo, riferì ancora l’attrice, Ford Credit, in forza di analogo decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Siena, aveva ottenuto in consegna gli autocaravan assumendo di esserne proprietaria. La società attrice concluse dunque per la condanna della convenuta alla restituzione dei veicoli ovvero, in subordine, al pagamento del controvalore economico di quelli nel frattempo alienati a terzi. 2. Si costituì Ford Credit deducendo che con scrittura privata del 12.12.1991 essa aveva concluso un contratto con Safariways e tale Agnorelli s.p.a. con il quale quest’ultima si obbligava a vendere alla prima 492 autotelai Ford, dei quali essa riservava il dominio e quindi il diritto di riottenere il possesso in caso di inadempimento dell’acquirente e poiché, in effetti, Safariways era in seguito rimasta inadempiente, essa aveva agito nei confronti di entrambe le controparti ottenendo la riconsegna degli autotelai, che in parte erano già stati trasformati in autocaravan. Pertanto, richiamata la validità del patto di riservato dominio in suo favore, la convenuta rilevò che l’attrice aveva acquistato i veicoli a non domino e non poteva invocare l’applicazione dell’art. 1153, comma 1, cod. civ., non avendone mai avuto il possesso concluse dunque per il rigetto della domanda. 3. Con sentenza n. 797/2006 il Tribunale accolse la domanda per quanto di ragione, condannando Ford Italia al pagamento, in favore dell’attrice, di metà della somma ricavata dalla vendita dei veicoli. 4. La sentenza fu appellata da Ford Italia MCC Medio Credito Centrale resistette al gravame e propose appello incidentale onde ottenere la restituzione dell’intera partita di veicoli, ovvero il versamento del corrispettivo della relativa vendita a terzi, od in subordine l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ La Corte d’Appello di Roma accolse il gravame principale e ritenne inammissibile quello incidentale. A sostegno della decisione, richiamò in premessa una propria precedente pronunzia divenuta definitiva e concernente analoga fattispecie che affermava la prevalenza della regola dettata dall’art. 1153, comma 1, cod. civ., sulla disciplina dell’opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi di cui all’art. 1524 cod. civ. quindi, rilevato che pacificamente MCC non aveva mai conseguito il possesso dei beni, escluse che essa potesse invocarne il valido acquisto e tantomeno ottenerne la restituzione od il ricavato dalla vendita a terzi. La corte osservò infine, quanto al gravame incidentale, che lo stesso era generico in quanto sfornito della parte argomentativa. 5. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Unicredit Leasing s.p.a. quale incorporante il Medio Credito Centrale sulla base di cinque motivi l’intimata resiste con controricorso illustrato da successiva memoria. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente rilevato, contrariamente a quanto emerso nella relazione d’udienza, che il fascicolo di causa contiene copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione seppur tale documento risulti prodotto con numero progressivo di allegazione diverso da quello indicato in narrativa, invece relativo a copie autentiche ma non notificate e che, pertanto, il ricorso non è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2 , num. 2 cod. proc. civ 2. Con il primo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente pur con varie ed articolate considerazioni assume essenzialmente che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto, documentato, che essa aveva in realtà conseguito il possesso dei veicoli ciò, per vero, in via mediata, tramite la propria mandataria Safrent, utilizzatrice degli stessi nel rapporto di locazione finanziaria. Secondo la ricorrente, tale fatto designerebbe la sussistenza del presupposto di cui all’art. 1153, comma 1, cod. civ. per il valido acquisto della relativa proprietà da parte sua, del che la mancata considerazione avrebbe perciò assunto efficacia decisiva nel giudizio. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto assoluto o contraddittorietà della motivazione assume in proposito che la corte d’appello avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto pacifica la circostanza del mancato possesso dei veicoli da parte sua, peraltro richiamando il contenuto della decisione resa in un giudizio asseritamente analogo ma in realtà radicalmente differente, in quanto attinente ad una fattispecie nella quale il contratto di locazione finanziaria non si era ancora perfezionato, e non aveva pertanto avuto luogo la traditio ficta dei beni. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge-in relazione a plurime disposizioni processuali e dell’art. 111 Cost., dolendosi ancora una volta del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto pacifica la mancata consegna dei veicoli pur trattandosi in realtà di fatto da lei contestato. 5. Con il quarto motivo essa deduce poi vizio di omessa pronunzia e violazione di legge in relazione alla propria eccezione di nullità dell’appello principale per genericità dei motivi, nonché in relazione alla mancata statuizione sulle proprie domande subordinate. 6. Con il quinto motivo, infine, deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità del proprio appello incidentale per genericità dei motivi. 7. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione. La ricorrente, infatti, lamenta essenzialmente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che essa aveva in realtà ottenuto il possesso degli autocaravan, sia pur attraverso la presa in consegna degli stessi da parte della società utilizzatrice ritenendo erroneamente il contrario, la corte avrebbe conseguentemente escluso l’operatività in suo favore del meccanismo di acquisto della proprietà previsto dall’art. 1153, comma 1, cod. civ Le censure sono fondate. Ciò che, infatti, costituisce fatto pacifico perché risultante dai documenti di causa e comunque concordemente attestato dalle parti è la circostanza che in forza del contratto di locazione finanziaria intervenuto il 20.12.1991 l’utilizzatrice dei beni Safrent s.p.a. ne ottenne la disponibilità, ricevendoli in consegna dalla fornitrice Safariways, a fronte del pagamento del corrispettivo da parte della concedente, odierna ricorrente. Ed invero, con riferimento alla locazione finanziaria, e quanto allo specifico profilo delle connesse vicende traslative dei beni che ne vengano interessati, questa Corte ha avuto modo di precisare v. fra le altre Cass. 23.5.2012, n. 8101 che essa realizza non già un unico vincolo contrattuale di natura trilaterale, bensì due negozi tra loro funzionalmente collegati da un lato, infatti, vi è il contratto di compravendita fra fornitore e concedente, e dall’altro il contratto locativo vero e proprio fra quest’ultimo e l’utilizzatore finale, nei cui confronti il fornitore non assume alcun impegno diretto, configurandosi così l’acquisto del bene non soltanto come un atto giuridico strumentale alla successiva concessione in godimento, ma anche come l’evento che logicamente deve precedere l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione del bene stesso. La consegna costituisce così, al contempo, l’adempimento dell’obbligazione del fornitore nei confronti dell’acquirente del bene venduto e l’esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dal concedente nei confronti dell’utilizzatore, che del primo è creditore in forza del contratto di locazione finanziaria. Pertanto, la consegna del bene che il fornitore effettua all’utilizzatore, in adempimento dell’obbligazione assunta direttamente con il concedente, deve intendersi eseguita ad un adiectus solutionis causa di quest’ultimo cfr. Cass. 5.8.2002, n. 11719 . Ora, è noto che per l’operatività del meccanismo descritto dall’art. 1153, comma 1, cod. civ. per l’acquisto del bene secondo la regola possesso vale titolo è necessaria la consegna reale del bene da parte dall’alienante ciò non significa, tuttavia, che sia necessario anche un contatto fisico e diretto dell’acquirente con il bene, rilevando unicamente che l’acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal dante causa a titolo particolare. È pertanto sufficiente in tal senso che la traditio spieghi i suoi effetti nella sfera giuridica dell’acquirente. Facendo applicazione di tale regola al rapporto di locazione finanziaria, è dunque ben possibile, ai fini dell’applicazione della regola possesso vale titolo , che la consegna sia effettuata all’utilizzatore nella ridetta veste di adiectus solutionis causa dell’acquirente concedente, dovendosi poi valutare se quest’ultimo abbia potuto esercitare i poteri di controllo e vigilanza caratteristici della potestà dominicale tale, del resto, è la ragione per la quale, nell’ambito del medesimo tipo contrattuale, la menzionata giurisprudenza afferma che anche lo stato di buona fede al momento della consegna dev’essere valutato con riferimento al concedente. Ha errato pertanto la corte d’appello nell’omettere ogni considerazione in ordine a tale decisiva circostanza, ovvero alle sue conseguenze in diritto rispetto alla fattispecie dedotta in lite, che avrebbero dovuto condurre ad un diverso percorso accertativo dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 1153, comma 1, cod. civ La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma affinché decida nel merito la causa facendo applicazione del seguente principio di diritto Ai fini dell’operatività del meccanismo di acquisto della proprietà di cui all’art. 1153, comma 1, cod. civ., il requisito della consegna reale, proveniente dall’alienante, non comporta anche la necessità di un contatto fisico e diretto dell’acquirente con la stessa, rilevando unicamente che l’acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus, ed essendo così sufficiente che la traditio spieghi effetto nella sua sfera giuridica pertanto, nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, è possibile che la consegna sia effettuata non materialmente all’acquirente concedente, bensì all’utilizzatore del bene, che del primo assume la veste di adiectus solutionis causa . 8. Dalla statuizione che precede restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, eccezion fatta che per il quarto motivo nella parte in cui deduce un vizio di omessa pronunzia in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello principale. Com’è noto, infatti, ad integrare gli estremi del vizio denunziato non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tanto non si verifica quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi in tal caso una statuizione implicita di rigetto e ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che l’appello principale è stato scrutinato e deciso nel merito. 9. In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai primi due motivi, con rigetto del quarto nell’indicato profilo ed assorbimento dei restanti. La causa, quanto ai motivi accolti, va rimessa a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma, che si pronuncerà altresì sulle spese di questa fase di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il quarto in riferimento al vizio di omessa pronunzia, assorbiti i restanti, e cassa con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma anche per le spese.