Assicurazione per conto altrui: il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore

Nel caso di assicurazione contro infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore dei lavoratori, questi, nell’ipotesi d’infortunio, possono agire direttamente nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 30653/17, depositata il 20 dicembre. Il caso. Una lavoratrice, coinvolta in un incidente stradale mentre tornava dal lavoro, conveniva innanzi al Tribunale di Sassari una società assicuratrice, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo, in forza di una polizza stipulata tra la predetta impresa assicurativa ed il datore di lavoro, avente ad oggetto la copertura degli infortuni subiti dai lavoratori. Il Tribunale di Sassari e successivamente la Corte d’Appello della medesima città rigettavano la pretesa della danneggiata. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la lavoratrice propone ricorso per cassazione, denunciando il mancato riconoscimento dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, in considerazione del fatto che la polizza in questione rientrava tra quelle per conto altrui ex art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta . L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. La Suprema Corte rileva la legittimità dell’esperimento dell’azione nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo . Pertanto la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – , ordinanza 25 maggio – 20 dicembre 2017, n. 30653 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa E.S. , medico dell’A.U.S.L. n. X di Sassari, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, AXA Assicurazioni S.p.a. e, premesso di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale nel Comune di Ossi, mentre era alla guida del suo autoveicolo, durante il tragitto di ritorno dalla propria sede di servizio, chiese la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo, a suo avviso dovutole per invalidità permanente e inabilità temporanea, in virtù di polizza assicurativa stipulata dalla predetta A.U.S.L. con la già indicata compagnia assicuratrice, a favore dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale in regime di convenzione con tale A.U.S.L. a garanzia degli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata, ivi compresi gli infortuni subiti in itinere ed in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Si costituì la convenuta sostenendo che l’attrice non aveva azione diretta nei confronti della società assicuratrice contestò il diritto della E. ad ottenere l’indennizzo, stante l’espressa previsione di una franchigia del 3% sul capitale assicurato fino ad Euro 155.000,00 sancita dall’art. 15 delle Condizioni Generali e considerato che la clausola aggiuntiva A5 escludeva l’applicazione della franchigia solo per la parte di capitale assicurato fino ad Euro 155.000,00 e la prevedeva per gli ulteriori scaglioni di capitale assicurato, dedusse che, comunque, nulla era dovuto a titolo di indennizzo per l’invalidità permanente all’attrice, essendo stata la stessa coinvolta in precedenza in altro infortunio, riportando trauma analogo a quello indicato nell’atto introduttivo. La società convenuta rappresentò, infine, che l’attrice non aveva diritto ad alcun indennizzo per l’inabilità temporanea, in quanto aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 16 e 34 delle Condizioni Generali, che imponevano all’assicurato di dare avviso scritto del sinistro alla compagnia assicuratrice entro dieci giorni dalla verificazione dell’evento. Il Giudice adito, con sentenza n. 685/2015, rigettò la domanda e compensò le spese. Il Giudice di primo grado ritenne che le lesioni permanenti riportate dall’E. non fossero indennizzabili in ragione della franchigia prevista dalle Condizioni generali di Contratto e che, in relazione alle lesioni temporanee, la predetta parte fosse decaduta dal diritto di chiedere l’indennizzo. Avverso la sentenza del Tribunale l’E. propose gravame cui resistette la società appellata. La Corte di appello di Sassari, con sentenza pubblicata in data 18 dicembre 2015, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese. Avverso la sentenza della Corte territoriale E.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria. AXA Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis cod. proc. civ Rragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. 2. Con l’unico motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione degli artt. 1891 c.c. e 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che l’assicurazione in questione rientrasse nel novero delle assicurazioni per conto altrui di cui all’art. 1891 cod. civ. e che, quindi, i terzi assicurati fossero beneficiari del contratto di assicurazione, abbia ritenuto d’ufficio che l’E. non potesse agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, non essendo parte contrattuale. Ad avviso della ricorrente, una volta affermato che, per effetto del richiamo all’art. 1891, secondo comma, cod. civ., nel contratto di assicurazione stipulato per conto altrui, il terzo assicurato acquista direttamente i diritti derivanti dal contratto stesso, ne discende la correlativa obbligazione in capo alla società assicuratrice - che qualifica appunto la sua legittimazione passiva - di provvedere al pagamento dell’indennizzo in relazione al quale l’assicurato stesso ha agito in giudizio . Sostiene la ricorrente che la Corte di merito, oltre a non aver fatto corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 1891 cod. civ. e 81 cod. proc. civ., non avrebbe neppure dato conto, se non in termini insanabilmente contraddittori e illogici, della motivazione della sua decisione, così incorrendo pure nella violazione dell’art. 132 cod. proc. civ 2.1. Il motivo è fondato sulla base delle argomentazioni che seguono. 2.2. Deve, infatti, ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo arg. ex Cass. 23/12/2011, n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329 e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva dell’attuale controricorrente. 2.3 Da quanto precede resta assorbito l’esame delle censure motivazionali pure proposte dalla ricorrente. 3. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini sopra precisati la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Sassari, in diversa composizione.