Contratto atipico di mantenimento e alea

Il contratto atipico di vitalizio alimentare è affetto da nullità ove risulti la mancanza di alea ovvero nel caso in cui, all’epoca della stipulazione, il beneficiario era affetto da malattia che per natura e gravità rendeva estremamente probabile un esito letale nel breve periodo oppure l’avanzata età del beneficiario stesso portava alla consapevolezza di non poter sopravvivere oltre un determinato arco di tempo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25624/17, depositata il 27 ottobre. La vicenda. Un uomo aveva alienato la nuda proprietà dell’unico suo immobile alla nipote contro l’obbligo della stessa di prestagli assistenza morale e materiale fino alla morte, essendo egli affetto da tumore gastrico che rendeva particolarmente gravi le sue condizioni di salute. La moglie separata del de cuius agiva in giudizio per la nullità del contratto per assenza di alea. Il Tribunale rigettava la domanda, così come la Corte d’Appello che sottolineava la natura di contratto atipico di mantenimento dell’accordo impugnato e la presenza del requisito dell’alea costituito dall’impossibilitò di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite a cui le parti andavano incontro. L’attrice ricorre in Cassazione dolendosi per la violazione dell’art. 1872 c.c. in tema di costituzione della rendita vitalizia, oltre che per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla sussistenza del requisito dell’alea e alle ridotte possibilità di sopravvivenza del vitaliziato in ragione della gravità conclamata delle sue condizioni di salute. Vitalizio. La Corte, rigettando il ricorso, sottolinea il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di vitalizio alimentare è astrattamente affetto da nullità ove risulti la mancanza di alea ovvero nel caso in cui, all’epoca della stipulazione, il beneficiario era affetto da malattia che per natura e gravità rendeva estremamente probabile un esito letale nel breve periodo oppure l’avanzata età del beneficiario stesso portava alla consapevolezza di non poter sopravvivere oltre un determinato arco di tempo. Tornando al caso di specie, il Collegio riconoscere che il giudizio prognostico al momento della stipula del contratto poteva portare al riconoscimento di una possibilità di sopravvivenza in termini di mesi o anni in base alle possibili evoluzioni della patologia e, considerando il modesto valore della nuda proprietà dell’immobile, doveva confermarsi la sussistenza dell’alea in relazione ad un eventuale lento decorso della malattia che avrebbe determinato uno squilibrio del sinallagma in danno della convenuta. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 giugno – 27 ottobre 2017, n. 25624 Presidente Matera – Relatore Federico Fatti di causa L.F.V. convenne U.R. ed U.A. innanzi al Tribunale di Lanciano e premesso di essere la moglie separata di U.V. , deceduto il omissis lasciando eredi essa moglie e la figlia U.A. , espose che quest’ultimo con contratto del 9.6.2003 aveva alienato all’altra convenuta, sua nipote, la nuda proprietà del suo unico immobile, dietro l’obbligo di questa di fornirgli assistenza morale e materiale sino alla morte affermò quindi che all’atto della cessione il coniuge si trovava in gravissime condizioni di salute, essendo affetto da un tumore gastrico con metastasi, e chiese pertanto che fosse dichiarata la nullità del contratto per assenza di alea si costituirono U.A. , che aderì alla domanda della madre, e U.R. , che ne chiese invece il rigetto il tribunale rigettò la domanda L.F.V. propose appello avverso la sentenza, chiedendone l’integrale riforma si costituì U.R. con richiesta di rigetto del gravame, mentre U.A. rimase contumace la Corte d’Appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione, osservando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento, la cui nullità poteva dipendere soltanto dalla mancanza assoluta di alea in ragione di un prevedibile decesso a breve termine del vitaliziato di tale circostanza, tuttavia, non era stata data valida prova essendo invece emerso che costui fino a pochi giorni prima dell’evento letale conduceva una vita normale per la propria età così com’era rimastra indimostrata l’affermazione dell’appellante secondo cui il valore della nuda proprietà trasferita superava notevolmente l’importo indicato nel contratto. la corte ritenne dunque sussistente il requisito dell’alea, costituita dall’impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro, e condannò la L.F. al pagamento delle spese per la cassazione di tale sentenza ricorre L.F.V. sulla base di due motivi resiste U.R. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cpc, mentre U.A. non ha svolto attività difensiva Ragioni della decisione Considerato che con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poiché attengono alla medesima questione, si deduce falsa applicazione dell’art. 1872 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell’alea la ricorrente sostiene, in particolare, che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle ridottissime possibilità di sopravvivenza del vitaliziato in ragione delle sue gravi e conclamate condizioni di salute i motivi sono infondati la Corte d’appello si è infatti uniformata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito v. Cass. 28.9.2016 n. 19214 , secondo cui il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile sulla base di tale premessa, ha poi esaminato le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che al momento della stipula il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, più o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprietà del bene doveva confermarsi la sussistenza dell’alea considerato che l’eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del sinallagma in danno della odierna resistente nel contesto di tale indagine non consta che la corte abbia omesso l’esame di circostanze o risultanze probatorie decisive tant’è che sotto tale profilo la censura si risolve in una mera confutazione delle valutazioni operate in sentenza, non consentita in questa sede poiché avente ad oggetto apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito v. Cass. 19.7.2011 n. 15848 ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.200,00 Euro di cui 3.000,00 Euro per compenso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.