Rovina e difetti di cose immobili: il termine non decorre dal momento della semplice percepibilità esterna dei vizi

Il termine ex art. 1669 c.c. decorre dal momento della redazione della perizia che individua la causa dei vizi percepibili esternamente.

Il termine annuale di decadenza, ex art. 1669 c.c., per la denunzia dei vizi decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese. Il caso. Un condominio deliberava l’esecuzione di opere di costruzione-manutenzione. Le sole opere di intonaco venivano svolte da una ditta specifica. L’ente condominiale citava in giudizio la ditta che aveva posato l’intonaco affinché fosse condannata alla esecuzione dei lavori a regola d’arte o al risarcimento del danno. Il CTU rilevava che i predetti lavori di intonaco non erano stati eseguiti a regola d’arte, quindi, individuava lavori di ripristino. Il Tribunale condannava la ditta convenuta all’esecuzione degli interventi indicati dal CTU e, in caso di mancata esecuzione, al versamento della somma espressamente liquidata in sentenza. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado. Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, parte attrice non ha articolato alcuna difesa. La difesa di parte resistente, rilevava che parte attrice aveva contestato un vizio ex art. 1669 c.c. ma, a suo dire, detta contestazione non poteva essere effettuata contro chi aveva eseguito solo parte della più completa opera. La fattispecie doveva essere ricondotta a quella prescritta dall’art. 1667 c.c. e, quindi, risultava decorso il termine di 60 giorni, infatti, la contestazione veniva effettuata a distanza di 8 anni dalla consegna dei lavori. Nessuna violazione di legge. La Cassazione ha subito rilevato che l’eccezione formulata dal ricorrente attiene una nuova proposta interpretativa delle vicende accertate in giudizio, dunque, irrilevante nel giudizio di legittimità. Mancanze e vizi costruttivi. La S.C., riportandosi alla sentenza del giudice distrettuale, ha rilevato che nel giudizio di merito le parti non hanno contestato la riconduzione dei difetti costruttivi alla fattispecie di cui all’art. 1669 c.c Decorrenza del termine. Giurisprudenza consolidata ha chiarito che, ex art. 1669 c.c., il termine annuale di decadenza per la denunzia dei vizi decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese – Cass. n. 3756/1999. Quindi, il Tribunale ha correttamente affermato che il collegamento tra la percezione dei vizi esterni e la loro causa avviene con la conclusione della perizia tecnica che è il momento da cui decorre il termine. Con tali argomentazioni in ricorso è stato respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 9 giugno – 5 ottobre 2017, n. 23297 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatto e diritto Preso atto che il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza del ricorso giusti i principi espressi da questa Corte di Cassazione con le sentenze Cass. n. 24154/2007 e nn. 19456/2008 20335/2004. La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Il Collegio premesso che M.E. con ricorso del 1 settembre 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione la cassazione senza rinvio della sentenza n. 309 del 2014, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha rigettato l’appello principale proposto dallo stesso M. , ed in accoglimento dell’appello incidentale ha parzialmente riformato la sentenza n. 159 del 2010,con la quale il Tribunale di Larino aveva accolto la domanda del Condominio omissis e aveva condannato la ditta C.G. , appaltatrice dei lavori di costruzione dello stabile condominiale, all’esecuzione dei lavori indicati dalla CTU, disponendo, in mancanza, la condanna della ditta al pagamento della somma di Euro 29.028,53 previa detrazione del 15% corrispondente all’incidenza dei fenomeni di assestamento dell’edificio non ascrivibile alla impresa . La cassazione della sentenza è stata chiesta per un motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 1667 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ Insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ Il Condominio omissis , l’Impresa C.G. e i condomini Ma.Gi. , D.M.A. , F.E. , Mu.Lo. e la ditta F.lli Di P.d.A. e N. snc., intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. M.E. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Tuttavia tale memoria, risultando pervenuta in cancelleria in data 6 giugno 2017 è stata depositata fuori termine. Ragioni della decisione 1.- Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe rilevato l’avvenuta prescrizione della garanzia di cui si dice e, comunque, avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui all’art. 1669 cod. civ., inerente al vizio del suolo e al difetto di costruzione dell’edificio, estendendo implicitamente detta norma anche alla ditta M. che, invece, aveva realizzato solo opere di intonaco per conto dell’impresa C. . Piuttosto, il rapporto intercorso tra M. e C. sarebbe, sempre secondo li, ricorrente, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1667 cod. civ Senonché, come risulta dalle risultanze probatorie, l’impresa C. aveva accettato le opere di intonaco eseguite nel 1998, ammettendo con l’atto di citazione di chiamato, in causa del terzo, di essere venuta a conoscenza dei vizi denunciati nel novembre 2001. Pertanto, posto che la ditta M. , dalla consegna dei lavori avvenuta nel 1998 sino al momento della notifica dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo del 19 aprile 2005, non avrebbe mai ricevuto alcuna denuncia di vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta e, prima che fossero decorsi due anni dalla consegna, la garanzia di che trattasi si era prescritta. 1.1. Il motivo è infondato ed essenzialmente perché l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa in ordine alla gravità dei vizi , censurabile - e solo entro certi limiti - sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo. Va qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud. viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa in tal senso essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010 . Come è stato evidenziato dalla Corte distrettuale . le parti non contestano l’applicabilità al caso di specie, affermata nella sentenza impugnata, dell’art. 1669 cod. civ., in relazione alla natura grave delle deficienze costruttive riscontrate. Proprio per questo come osserva il Tribunale, la cui motivazione è stata fatta propria dall’appellata impresa C. , la conoscenza di vizi, soprattutto, se di così sensibile portata, deve essere oggettiva, e cioè non fondata su semplici percezioni esterne. Inoltre, l’esistenza di tali percezioni esterne come può essere quella di visibile ammaloramento dell’intonaco non poteva dare immediata contezza delle cause di tale ammaloramento, che il CTU ha successivamente accertato essere dovute alla non perfetta realizzazione a regola d’arte dell’intonaco, in riferimento anche al suo spessore. Ormai costante giurisprudenza, della Corte di cassazione Cass. 3756 del 1999 afferma che la conoscenza dei vizi ai fini della decorrenza dei termini in discorso deve riguardare, non solo la percezione esterna di essi, ma anche il loro collegamento causale dell’attività dell’appaltatore. Come giustamente sostiene il Tribunale dunque è solo dalla relazione del tecnico che possono farsi decorrere i termini di prescrizione e decadenza di cui al suddetto articolo . . In definitiva il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione posto che il Condominio omissis , l’Impresa C.G. e i condomini Ma.Gi. , D.M.A. , F.E. , Mu.Lo. e la ditta F.lli Di P.d.A. e N. snc., intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.