Merci rubate durante il trasporto: il vettore può chiedere l’indennizzo assicurativo

Nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, la titolarità del diritto all’indennizzo deve essere individuata con riferimento all’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22044/17 depositata il 22 settembre. La vicenda. Una società di trasporti conveniva in giudizio una compagnia assicuratrice, con la quale aveva sottoscritto come vettore per conto terzi alcune polizze assicurative per conto di chi spetta a copertura dei rischi di furto connessi all’attività di trasporto di merci su strada, chiedendone la condanna all’indennizzo per due rapine subite. Affermava l’attrice che a causa del comportamento dilatorio della convenuta si era trovata a dover provvedere al rimborso dei committenti a proprie spese, con conseguente cessione dei diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo. Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d’Appello, in virtù dell’art. 1510 c.c. Luogo della consegna , riformava la decisione dichiarando la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice che spettava invece al destinatario-acquirente. La pronuncia di seconde cure viene dunque impugnata con ricorso in Cassazione deducendo sostanzialmente l’erroneo inquadramento della fattispecie. Diritto all’indennizzo. La S.C. condivide la censura ed afferma che la fattispecie deve essere regolata non già con riferimento all’art. 1510, comma 2, c.c. relativo alla vendita di cose mobili e al luogo di consegna , bensì con riguardo all’art. 1689 c.c. relativo ai diritti del destinatario del contratto di trasporto e all’art. 1891 c.c. sull’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di affermare che, nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, la titolarità del diritto all’indennizzo deve essere individuata con riferimento all’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate. Di conseguenza la legittimazione sussiste in capo al destinatario ex art. 1689 c.c. solo dal momento in cui le cose siano arrivate a destinazione oppure, scaduto il termine per la consegna, egli ne abbia richiesto la consegna al vettore. Prima di tale momento, la qualifica di assicurato”, e dunque di legittimato ad agire, è stata riconosciuta in capo al mittente posto che la sostituzione del destinatario nella posizione del predetto non si è ancora verificata, proprio perché la merce non è mai arrivata a destinazione cfr. Cass. nn. 2094/08 15107/13 2075/14 . La sentenza impugnata, avendo negato la legittimazione ad agire per il pagamento dell’indennizzo assicurativo al vettore, quale contraente della polizza assicurativa e cessionario dei diritti del mittente, non si è attenuta ai principi richiamati. Per questi motivi, la S.C. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 marzo – 22 settembre 2017, n. 22044 Presidente Travaglino – Relatore Rubino Fatti di causa La società di trasporti Eurofrigo C. A. e V. s.r.l. nel 2001 conveniva in giudizio la Nuova Tirrena s.p.a. e la Assitalia le Assicurazioni d’Italia s.p.a. quali società coassicuratrici senza copertura solidale del rischio connesso al trasporto delle merci su strada in caso di rapina, chiedendone la condanna alla corresponsione dell’indennizzo per due rapine subite. Affermava di aver sottoscritto, quale vettore per conto terzi, alcune polizze assicurative per conto di chi spetta a copertura dei rischi connessi al trasporto, di essere stata costretta, stante il comportamento dilatorio delle compagnie di assicurazioni, a provvedere in proprio a rimborsare agli assicurati, ovvero ai committenti, gli importi corrispondenti al valore delle merci sottratte, e che i mittenti, beneficiari della prestazione assicurativa, le avessero ceduto i diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo. Il tribunale con sentenza non definitiva accertava il diritto dell’attrice a ricevere la prestazione, rigettando le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva, di prescrizione ed inoperatività della polizza sollevate dalle convenute. Previa quantificazione del danno, le due compagnie di assicurazione venivano poi condannate con sentenza definitiva a corrispondere l’indennizzo dovuto in proporzione dei diversi obblighi relativi al rapporto di coassicurazione. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Salerno rigettava la domanda della società attrice, dichiarandone la carenza di legittimazione attiva. Affermava infatti che in tema di assicurazione per conto di chi spetta, nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, la legittimazione a domandare l’indennizzo, nell’ipotesi di perimento o sottrazione delle cose consegnate al vettore va riconosciuto, se il trasporto è appunto affidato ad un vettore, non al mittente-venditore ma al destinatario-acquirente delle merci in quanto titolare della garanzia assicurativa, in applicazione dell’art. 1510 secondo comma c.c., secondo il quale, in caso di vendita di cose mobili da consegnare mediante trasporto, il venditore si libera dell’obbligo della consegna consegnando la merce al vettore o allo spedizioniere. La sentenza impugnata afferma che il tribunale non avrebbe correttamente applicato la regula iuris al caso concreto, in quanto avrebbe affermato la sussistenza del diritto del vettore a percepire l’indennizzo assicurativo in conseguenza della cessione dei relativi diritti provenienti dai mittenti venditori e non dagli acquirenti, mentre era degli acquirenti che avrebbe dovuto acquisire il consenso, in quanto erano gli acquirenti ad essere danneggiati dalla sottrazione della merce consegnata al vettore. La società Eurofrigo C. A. e V. s.r.l., vettore, aveva prodotto infatti alcune cessioni dei diritti assicurativi da parte dei venditori delle merci la corte d’appello le riteneva inidonee a trasferire in capo al vettore i diritti all’indennizzo derivanti dal contratto, in quanto l’avente diritto, dal momento della rimessione delle merci al vettore, non era più il venditore ma l’acquirente, del quale il vettore non aveva acquisito alcun consenso alla cessione. La Eurofrigo C. A. e V. s.r.l., società unipersonale, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di Nuova Tirrena Ass.ni. s.p.a., ora Groupama Ass.ni s.p.a., nonché di Assitalia Ass.ni s.p.a, ora Ina Assitalia s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 301 / 2014, depositata dalla Corte d’Appello di Salerno in data 22.5.2014. Resiste Groupama s.p.a. con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1510 c.c., con il secondo motivo denuncia che non sarebbe stata individuata correttamente la norma da applicare alla fattispecie, con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c. in quanto la corte d’appello avrebbe mal inquadrato la fattispecie, prescindendo dalla corretta valutazione delle prove sottoposte al suo esame e fermandosi all’inquadramento di essa operato dalle compagnie di assicurazioni, che hanno ricondotto l’ipotesi in esame esclusivamente alla disciplina dettata dall’art. 1510 secondo comma, relativa all’efficacia liberatoria dall’obbligo di consegna connessa alla consegna delle merci al vettore o allo spedizioniere in caso di vendita di beni mobili. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per le considerazioni che seguono. La questione sottoposta all’attenzione della Corte è la seguente all’interno di una assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato sia quello della perdita, avaria o della sottrazione della merce nell’ambito di un trasporto su strada, quali siano le regole da applicare per individuare l’avente diritto alla prestazione assicurativa, ovvero alla corresponsione dell’indennizzo, nel caso si verifichi uno degli eventi dannosi per scongiurare il cui rischio è stata contratta l’assicurazione. La norma di riferimento non è quindi l’art. 1510 secondo comma c.c., dettato in tema di vendita di cose mobili e luogo della consegna, al quale esclusivamente ha fatto riferimento la corte d’appello, quanto piuttosto l’art. 1689, sui diritti del destinatario del contratto di trasporto, e l’art. 1891 c.c., sull’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Sulla base degli indicati riferimenti normativi questa Corte ha già da tempo formulato il principio secondo il quale nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore Cass. n. 15107 del 2013 nello stesso senso già Cass. n. 2094 del 2008 . Nel caso esaminato dalla sentenza del 2013, la Corte ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di assicurato ex art. 1904 cod. civ. al mittente della merce, atteso che il subentro del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto. Analoga affermazione è contenuta in altre, recenti sentenze di questa Corte che hanno fatto applicazione di un principio analogo anche in relazione ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada, soggetto all’applicazione dell’art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa appunto al contratto di trasporto internazionale di merci su strada C.M.R. . In particolare, Cass. n. 2075 del 2014 ha affermato che il predetto art. 13 attribuisce, al pari dell’art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore conforme ad essa è la recentissima Cass. n. 6484 del 2017 . La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio citato, non avendo affatto considerato su chi ricade effettivamente il pregiudizio derivante dalla sottrazione delle merci, al fine di individuare chi abbia diritto alla prestazione assicurativa. Essa infatti, laddove ha ritenuto che il vettore, contraente della polizza assicurativa e cessionario dei diritti del mittente, non fosse legittimato a pretendere il pagamento dell’indennizzo assicurativo neppure a fronte della cessione in suo favore dei propri diritti da parte del venditore-mittente, pur non essendo contestato che il destinatario, a fronte della sottrazione della merce, non si sia mai fatto avanti per pretenderne la consegna, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, non avendo considerato che, sulla base delle circostanze di fatto in sé non contestate, nel caso di specie, il pregiudizio concreto conseguente alla sottrazione della merce è ricaduto non sui destinatari, ma sui mittenti ed il vettore, proprio per tenerli indenni e non perdere la clientela, li ha nelle more rimborsati del costo delle merci, ottenendo in cambio la cessione dei diritti dei mittenti verso l’assicurazione . La sentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione perché decida la causa facendo applicazione del principio di diritto sopra indicato e decida anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.