Inesistenza del credito ceduto: è necessaria una prova scritta della rinuncia

In assenza di una prova scritta in ordine alla asserita rinuncia ad un credito – tale da giustificarne l'inesistenza nell'ambito di una cessione – deve provvedersi nel senso di concedere la provvisoria esecutività del credito ingiuntivo opposto e relativo proprio al credito in questione, la cui inesistenza – se dipendente da rinuncia o remissione – deve essere provata per iscritto.

In tale senso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 giugno 2017, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, non ravvisando nella rinuncia come sopra descritta una prova scritta idonea a fondare l'opposizione. I fatti di causa. La vicenda, pur nella sinteticità del provvedimento in esame, può essere ricostruita come segue in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente sostiene la non debenza del credito rivendicato sul rilievo che il credito in questione sarebbe inesistente, per avere il creditore cedente rinunciato al credito stesso. Non ritenendo sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante della società opponente ed in assenza di altra prova scritta, il Giudice, in occasione della prima udienza, ritiene di concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto. Opposizione a decreto ingiuntivo come e perché. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, l'opponente assume, solo da un punto di vista formale, la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Domande ed eccezioni sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Fermo quanto precede, si osserva che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso ” non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni. Cessione del credito ed eccezioni opponibili al creditore. Nell'ambito della operazione di cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore – anche la inesistenza, come nel caso di specie - ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Rinuncia o inesistenza del credito quale prova? Come visto in precedenza, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo si basava sulla asserita rinuncia del credito ceduto e rivendicato manca, nel caso di specie, secondo il Tribunale, una prova effettiva di tale rinuncia, dovendosi per contro ritenere che proprio dalla prova addotta dalla opponente un verbale assembleare non risulta nulla al riguardo. Né può attribuirsi rilievo alla dichiarazione del legale rappresentante della società opponente, tanto più in assenza di un riscontro scritto. Rilevabilità d'ufficio della rinuncia al credito? La rinuncia al credito fatto valere in giudizio non può essere rilevata di ufficio dal giudice poiché, conseguendo ad una potestà dispositiva del diritto, è estranea alla fattispecie costitutiva da accertare in forza dell'azione intrapresa e postula la cognizione di fatti estintivi che costituiscono oggetto di una eccezione in senso proprio o sostanziale, rispetto alla quale l'onere di allegazione e di prova grava sulla parte nei cui confronti il diritto è fatto valere.

Tribunale di Milano, sez. XII Civile, ordinanza 12 giugno 2017 Giudice Maddaloni vista le istanze delle parti e ritenuto che l’eccezione avanzata da parte opponente circa la inesistenza del credito ceduto da S.E. in favore di Galli Massimo si fonda essenzialmente sulla avvenuta rinuncia da parte della cedente a richiedere alla società la restituzione di somme versate in favore della medesima a titolo di finanziamento o quale garante, manifestata nella assemblea del 7 giugno 2007 della società L’Automazione srl, ed oggetto del punto numero 3 dei quattro all’ordine del giorno che parte opposta ha depositato copia del verbale della assemblea del 7 giugno 2007, estratto dalla CCIAA di Milano, che contiene solo tre punti all’ordine del giorno, e non menziona la detta rinuncia da parte della signora S. che tale circostanza impedisce, allo stato, di ritenere il suddetto verbale, nella copia prodotta dalla società L’Automazione, idoneo ad attribuire un fondamento di prova scritta all’opposizione, non potendosi assegnare alla mera dichiarazione sottoscritta da Ghidoli Ferdinanda, legale rappresentante dell’opponente, depositata all’udienza del 29 marzo 2017, un significativo valore probatorio che l’avvenuta escussione della garanzia a danno di S.E., documentata in giudizio docomma 2 fascicolo monitorio rende quantomeno controversa la fondatezza dell’ulteriore motivo di opposizione rappresentato dalla rilevanza dell’obbligo di sostituzione delle dette garanzie assunte nei confronti di S.E. da P.A. che anche i restanti motivi di opposizione non risultano fondati su prova scritta P.Q.M. Autorizza la provvisoria esecuzione del decreto opposto assegna alle parti, come richiesto, i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c., decorrenti dal 20 luglio 2017 e rinvia la causa per l’esame delle istanze formulate dalle parti all’udienza del 13 dicembre 2017 ore 10.30. Si comunichi.