Dovere decisorio del Giudice? Si, ma entro i limiti della domanda

Il giudice adito, con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 17665/2017 della Corte di Cassazione, depositata il 17 luglio. Il caso. Una società promissaria acquirente in un contratto preliminare avente ad oggetto un capannone, conveniva in giudizio il promittente venditore per ottenere la risoluzione del contratto preliminare stipulato e la restituzione del doppio della caparra versata. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiedeva previo rigetto della domanda avversaria, l’accertamento del proprio diritto a recedere dal preliminare e trattenere la caparra ricevuta. Entrambi i paciscenti, dunque, domandavano la risoluzione del preliminare fondando la propria domanda sull’inadempimento contrattuale della controparte. La Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, dichiarava risolto consensualmente il contratto e condannava il promittente venditore alla restituzione della caparra ricevuta. Quest’ultimo, dunque, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione da parte della Corte territoriale del principio corrispondenza tra chiesto pronunciato” di cui all’art. 112 c.p.c Risoluzione consensuale del contratto preliminare? Domanda mai proposta in giudizio. Nei precedenti gradi di giudizio, nessuna delle parti in causa aveva mai chiesto né allegato il profilo dello scioglimento consensuale del contratto preliminare a suo tempo stipulato. Ed infatti, tanto il promissario acquirente, quanto il promittente venditore lamentavano in atti, l’inadempimento contrattuale della controparte e, conseguentemente, chiedevano la risoluzione per mancato rispetto delle obbligazioni assunte. Ciononostante, la Corte d’appello adita, ha pronunciato la risoluzione del preliminare per mutuo dissenso. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha dunque ritenuto che il Giudice di secondo grado, così facendo abbia violato il principio della domanda che, come noto, impone al giudice di decidere entro e non oltre i limite della stessa. Rispetto del principio corrispondenza chiesto pronunciato” il dovere decisorio del Giudice. Tuttavia, la Corte nella sentenza in commento, dà atto di un orientamento, ormai superato secondo cui il Giudice che accerti l’infondatezza dei reciproci inadempimenti e che quindi non possa pronunciare la risoluzione del preliminare per inadempimento, debba dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per manifestazione di volontà delle parti di non eseguirlo e pronunciarsi quindi sulle domande restitutoria dalle stesse proposte. La Corte di Cassazione, nella sentenza qui in esame, sottolinea però che solo aderendo all’opposto orientamento non si va incontro al vizio della ultrapetizione. Domanda reciproca di risoluzione non si tratta di sfida processuale all’ultimo sangue”. Sottolinea inoltre il Collegio che, in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, ovviamente di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., non si dà vita ad una sfida tra le parti su quale dei 2 inadempimenti allegati sia più grave. Difatti, qualora il Giudice ritenga che nessuno dei due contendenti abbia integrato il grave inadempimento, deve limitarsi a rigettare entrambe le domande, senza dunque spingersi oltre. In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso fondato sulla violazione del principio corrispondenza chiesto pronunciato , cassa la sentenza impugnata con conseguente rinvio alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 marzo – 17 luglio 2017, n. 17665 Presidente Matera – Relatore Grasso I fatti di causa La Lascod s.p.a. convenne in giudizio P.P.L. davanti al Tribunale di Firenze per ottenere la risoluzione del contratto preliminare, stipulato il 16 luglio 2002, con il quale si era resa promissaria acquirente di un capannone in omissis , nonché la restituzione del doppio della caparra versata. Il convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda attrice e l’accertamento del suo diritto a recedere ed a trattenere la caparra. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3212/07, rigettò le domande di parte attrice. La Corte di Appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1211/13, accolto l’appello della Lascod, dichiarò risolto consensualmente il contratto preliminare, condannando il P. a restituire la caparra. P.P.L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Lascod spa. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il P. lamenta la violazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale aveva ordinato la restituzione della caparra attesa la intervenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare , nonostante la Lascod spa avesse agito perché ne fosse dichiarata la risoluzione pe inadempimento imputabile allo stesso P. , così incorrendo in un vizio di ultrapetizione e di violazione del contraddittorio. La doglianza è fondata. Nella specie, dalla lettura delle conclusioni delle parti nei precedenti gradi di giudizio, peraltro riportate nel ricorso introduttivo e non specificamente contestate dalla società resistente, emerge che le domande delle parti erano fondate sempre sull’inadempimento della controparte e che il profilo dello scioglimento consensuale non è mai stato effettivamente oggetto del contendere. In tale ottica, del tutto irrilevante è il contenuto della scrittura del 30 ottobre 2003 che raccoglieva l’impegno del P. a restituire la caparra, a fronte della riconsegna della chiave da parte della Lascod , la quale non era stata prodotta al fine di comprovare la intervenuta risoluzione concordata del preliminare, la cui declaratoria non era stata mai domandata, bensì al fine di contrastare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. In epoca non prossima le S.U. di questa Corte affermarono che il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti S.U., n. 329 del 15/1/1983, Rv. 425132 . Successivamente, in plurime occasioni, le sezioni semplici di questa Corte, sia pure non sempre confrontandosi con la pronuncia sopra riportata, assunsero posizione con essa non compatibile, sostenendo che in presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull’inadempimento dell’altra, il giudice che accerti l’infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e prevedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte Sez. 2, n. 4089 del 4/4/2000, Rv. 535304 Sez. 2, n. 15167 del 24/11/2000, Rv. 542112 Sez. 2, n. 2304 del 16/2/2001, Rv. 543909 Sez. 3, n. 10389 del 18/5/2005, Rv. 581871 . Non sono, poi, mancate quelle pronunce mostratesi particolarmente attente alla ponderazione da parte del giudice del merito dei reciproci inadempimenti, per stabilire quale delle parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della trasgressione maggiormente rilevante e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma cfr., Sez. L., n. 8621 del 23/6/2001, Rv. 547691 Sez. L. n. 5444 del 15/4/2002, Rv. 553753 Sez. L., n. 5444 del 15/4/2002, Rv. 553753 Sez. L., n. 16530 del 4/11/2003, Rv. 567878 Sez. 3, n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 Sez. 3, n. 10477 dell’1/6/2004, Rv. 573294 Sez. 2, n. 20678 del 26/10/2005, Rv. 585521 Sez. 3, n. 23908 del 9/11/2006, Rv. 592622 Sez. 2, n. 11784 del 7/9/2000, Rv. 540026 . Si è successivamente giunti a riaffermare il principio enunciato nella sentenza n. 329/1983. Emblematica la sentenza n. 2984 del 16/2/2016 Rv. 638555 , la quale ha chiarito che Il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti nello stesso senso, assai di recente, Sez. 2, n. 6570, 14/3/2017 . Ma già prima si era espressa nello stesso senso la sentenza n. 4493 del 25/2/2014, Rv. 629762, della Sezione 2. Questo Collegio è dell’opinione che solo seguendo questo secondo orientamento non resti violato il principio della domanda, stante che la cd. risoluzione consensuale del rapporto, cioè, per meglio dire, lo scioglimento per mutuo dissenso, viola il principio della domanda, che impone al giudice di decidere entro e non oltre i limiti della stessa, in quanto mai chiesta dalle parti. Appare utile ulteriormente solo soggiungere, onde sgombrare il campo da equivoci che potrebbero sorgere da una lettura affrettata dei precedenti giudiziali, che in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento non viene comunque attenuato il regime dettato dall’art. 1455, cod. civ., per cui il contratto non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Con la domanda reciproca le parti non danno vita ad una sorta di sfida processuale all’ultimo sangue se il tuo inadempimento è reputato più grave del mio il contratto deve essere risolto ai tuoi danni , ma, in conformità della disposizione codicistica evocata, sottopongono al giudice l’altrui inadempimento assumendone la non scarsa importanza, con la conseguenza che laddove il decidente reputi non integrato per alcuno dei due contendenti il grave inadempimento, senza che rilevi se uno d’essi abbia peso più o meno grave dell’altro purché nei limiti della scarsa importanza , deve limitarsi a rigettare entrambe le domande risolutorie. 2. L’accoglimento del primo motivo impone l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole del regolamento delle spese. 3. In relazione al principio di diritto sopra esposto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla stessa Corte territoriale, pure per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione.