Interessi usurai, eccezione rilevabile anche d’ufficio

Esecuzione di ordine di vendita di prodotti immobiliari, necessario provare la tardività dell’operazione da parte della banca.

In tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura, pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente. Il caso. Un istituto di credito chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo su saldo passivo di conto corrente. I debitori ingiunti proponevano opposizione contestando alla banca l’esecuzione di operazioni non autorizzare che avrebbero determinato una variazione di saldo di conto corrente con residuo credito in favore del cliente. In riconvenzionale, il cliente chiedeva il ricalcolo del saldo di conto corrente con esclusione degli interessi usurai e la condanna dell’istituto di credito al pagamento del residuo di conto corrente. Il Tribunale accoglieva parzialmente le istanze dei debitori, rideterminava il saldo condannando il cliente al versamento della relativa somma in favore della banca. La Corte d’Appello effettuava ulteriore ricalcolo del saldo di conto corrente riducendo ancora la somma a credito della banca. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Ritardata vendita di prodotti immobiliari. Il cliente ha impugnato la decisione di merito nella parte in cui non ha riconosciuto risarcimento del danno per la ritardata esecuzione dell’ordine di vendita di prodotti immobiliari, impartito dal cliente all’istituto di credito. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la richiesta ritenendo inesistente una norma, anche contrattuale, da cui individuare il termine da rispettare per l’esecuzione della vendita. Chiariva la C.A. che, dai documenti depositati in atti, si evinceva che l’ordine di vendita era stato eseguito nel rispetto degli accordi tra cliente e banca, così come documentati dalla corrispondenza epistolare in atti. Interessi usurai, eccezione rilevabile d’ufficio anche in sede di gravame. La Corte territoriale aveva eccepito la tardività della eccezione, formulata da parte ingiunta, della applicazione al conto corrente di interessi usurai. Sulla questione la S.C. ha richiamato l’orientamento a tenore del quale è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell'art. 1283 c.c., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto Cass. n. 23974/2010 . Inoltre, a norma dell'art. 1283 c.c. - il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza - le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative, la quale è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l'acquisizione di ulteriori elementi di fatto Cass. n. 6518/2011 . Infine, ritiene la S.C., accogliendo l’opposizione, che in tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura, pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente – Cass. 17150/2016 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 31 maggio – 28 giugno 2017, n. 16188 Presidente Nappi – Relatore Di Marzio Fatti di causa N.M. e F.P. proponevano innanzi al Tribunale di Mantova separate opposizioni, successivamente riunite, avverso decreto ingiuntivo conseguito nei loro confronti solidalmente, per l’importo di Lire 41.888.998, dalla Banca Agricola Mantovana Spa, in conseguenza di vantato saldo passivo di conto corrente bancario cointestato. Per quanto ancora di interesse, gli opponenti contestavano l’inadempimento della Banca nella gestione di rapporti di intermediazione finanziaria e nel compimento di operazioni di riporto non autorizzate, con la conseguenza che il saldo del conto corrente doveva ritenersi invece positivo. Chiedevano perciò in via riconvenzionale condannarsi la Banca al pagamento di somma in loro favore. Il Tribunale, con sentenza n. 1345 del 2005, riteneva parzialmente fondata l’opposizione, accertava il parziale inadempimento della Banca e ricalcolava i rapporti dare - avere tra le parti. Alfine condannava i ricorrenti al pagamento della minor somma di Euro 9.016,56 in favore della controparte. N.M. e F.P. ricorrevano in appello e la Corte territoriale, disposto supplemento di c.t.u., in parziale riforma della sentenza appellata, ritenuto accertato il diritto dei ricorrenti in ordine alle operazioni di riporto compiute dalla Banca, che non erano state autorizzate ed avevano provocato pregiudizio patrimoniale, riduceva l’importo a credito della Banca, in relazione al saldo di conto corrente in contestazione, all’importo di Euro 3.678,72. N.M. e F.P. propongono il proprio ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Brescia, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, successore per incorporazione di Banca Agricola Mantovana Spa. Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo. nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2697 cod. civ., i ricorrenti contestano, per vizio di legge ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, le determinazioni della Corte di Appello in materia di stima del pregiudizio sofferto dai ricorrenti a seguito della tardiva esecuzione, da parte della Banca, dell’ordine di vendita del patrimonio mobiliare, impartito dal N. in data 19.6.1990. Osservano i ricorrenti che l’ordine non indicava data di esecuzione e quindi, -secondo la prassi operativa della Banca , avrebbe dovuto essere immediatamente eseguito. come accertato mediante la deposizione testimoniale resa da una dipendente dello stesso Istituto di credito. La Corte territoriale aveva invece ritenuto di valorizzare indebitamente una missiva del N. alla Banca, inviata l’8.1.1991, pertanto in data ampiamente successiva rispetto a quando l’ordine era stato impartito, che il giudice dell’appello aveva interpretato nel senso che egli avesse ammesso di avere fissato all’intermediario, quale termine per l’adempimento, il 31.7.1990. In conseguenza domandavano il riconoscimento del diritto a conseguire la maggior somma che dalla vendita dei titoli si sarebbe ricavata in data 19.6.1990, rispetto al minore importo che il Consulente tecnico di ufficio aveva stimato che sarebbe stata conseguita qualora l’ordine fosse stato eseguito il 31.7.1990. 1.2. - Con il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione ed errata interpretazione di norme di diritto, pertanto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la decisione della Corte di merito per avere ritenuto inammissibili le loro richieste di tener conto, nel ricalcolare i rapporti dare-avere che avevano condotto alla determinazione del saldo del conto corrente, della necessità di escludere dal calcolo le somme indebitamente pretese dalla Banca per interessi ultralegali, in assenza di specifica pattuizione per iscritto, nonché quelle ingiustificatamente addebitate dall’Istituto di credito in conseguenza dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. La Corte d’Appello, confermando le affermazioni del giudice di prime cure, aveva rilevato che in materia di interessi ed anatocismo i ricorrenti non avevano domandato nulla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto le successive domande da loro proposte in merito dovevano considerarsi tardive, e perciò inammissibili. Diversamente, la deduzione delle evidenziate nullità da parte degli opponenti il decreto ingiuntivo, in cui assume veste di attore l’Istituto di credito, devono intendersi come eccezioni, e possono pertanto essere proposte anche nel corso del grado del giudizio. In ogni caso, argomentano ancora i ricorrenti, trattandosi di contestazione relativa all’esistenza del fatto costitutivo vantato da controparte, i vizi di nullità ricordati, in considerazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284, ult. comma, cod. civ., sono rilevabili anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ 2.1. - In ordine al primo motivo di ricorso occorre osservare che neppure i ricorrenti invocano una disposizione normativa che imponga all’intermediario finanziario di dare immediata esecuzione all’ordine di vendita di titoli mobiliari. Alla Corte territoriale, inoltre, non appare contestabile neppure il vizio di motivazione. Il giudice dell’appello, infatti, ha motivato ampiamente e con chiarezza sul punto. Ha ritenuto, con motivazione non illogica, di valorizzare alcuni dati di fatto. In primo luogo, non è stato neppure dedotto che all’ordine di vendita fosse stato apposto un termine per l’esecuzione. Con propria missiva dell’8.1.1991, versata in atti e riprodotta in copia nel testo del controricorso, il N. comunicava alla Banca di essersi accordato affinché, superati i termini perché la vendita avvenisse nel mese di giugno, la liquidazione dei titoli intervenisse entro la scadenza successiva, cioè il 31 luglio 1990. È stata questa la data presa quale punto di riferimento per il calcolo del danno sofferto dai ricorrenti, perché la liquidazione è avvenuta in epoca ancora successiva al luglio del 1990, e la valutazione della Corte territoriale non merita censure. Del resto la contestazione che esistesse una prassi bancaria che prevedeva l’esecuzione immediata degli ordini di disinvestimento, peraltro fondata non su una norma positiva ma sulla testimonianza resa da una sola dipendente della Banca, si risolve nella richiesta di rinnovare un apprezzamento di fatto, in limiti non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. 2.2. - In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre esaminare la fondatezza delle contestazioni mosse dai ricorrenti per avere la Corte d’Appello ritenuto applicabili, nel ricalcolare il saldo del conto corrente, interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge e con applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. La Corte d’Appello ha ritenuto che le pretese avanzate dai ricorrenti in merito dovessero essere dichiarate inammissibili, per non essere state proposte nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo che la Banca aveva conseguito nei loro confronti. In proposito merita di essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, che è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto , Cass. sez. I, sent. 25.11.2010, n. 23974 essendo stato pure precisato che la nullità è rilevabile d’ufficio, - ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto , Cass. sez. I, sent. 22.3.2011, n. 6518. In materia, la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di precisare pure che in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione , Cass. sez. I, sent. 17.8.2016, n. 17150, proponendo un principio applicabile per analogia di situazione nel presente giudizio. In materia di interessi ultralegali non concordati per iscritto, poi, la Suprema Corte ha rilevato che l’art. 1284, comma 3, . espressamente prescrive, per la validità della pattuizione di interessi ultralegali, che essi siano determinati per iscritto -, aggiungendo che, in caso diverso, - essi sono dovuti nella misura legale , Cass. sez. I, sent. 23.11.2010, n. 23971. La Suprema Corte ha pure avuto occasione di sancire, in ipotesi analoga a quella in esame, che - la deduzione sull’illiceità degli interessi ultralegali . non avrebbe dovuto essere considerata tardiva dal giudice d’appello, rientrando essa nell’ambito delle mere difese, quale semplice contestazione dei fatti costitutivi dedotti dall’attore , Cass. sez. I, sent. 9.1.2013, n. 350. Devono, quindi, applicarsi - gli interessi al tasso legale sull’importo dovuto , Cass. sez. I, sent. 8.5.2014, n. 9996. Occorre allora ricordare che l’intervenuta applicazione di tassi d’interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione per iscritto, e la calcolata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, sono dati di fatto che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e non si è registrata alcuna contestazione in merito, neppure in sede di controricorso nel presente grado del giudizio. Poiché i vizi lamentati sono rilevabili d’ufficio, hanno errato i giudici di primo e secondo grado a ritenere inammissibili le deduzioni proposte in merito dai ricorrenti, e la sentenza ora impugnata deve essere, sul punto, cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio, attenendosi ai principi innanzi esposti, e provveda anche a regolare le spese del presente grado del giudizio. P.Q.M. La Corte, rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, e provveda anche alla liquidazione delle spese processuali relative al presente grado.