Il conduttore furbetto che tenta di sottrarsi al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso

Laddove il locatore abbia comunicato disdetta, il conduttore non ha la facoltà di sottrarsi al pagamento del canone dovuto fino alla scadenza mediante rilascio anticipato dell’immobile. Egli ha comunque la facoltà di esercitare il recesso per gravi motivi, salvo il pagamento dei canoni fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso ed indipendentemente dal momento di rilascio dell’immobile.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza .n. 13092/17 depositata il 24 maggio. La vicenda. La locatrice di un immobile aveva comunicato disdetta dal contratto, ma i conduttori avevano poi comunicato la volontà di rilasciare l’immobile anticipatamente omettendo di pagare gli ulteriori canoni di locazione. Il giudice, sia in primo che in secondo grado, qualificava la comunicazione dei conduttori come manifestazione di recesso per gravi motivi condannandoli al pagamento dei canoni per mancato preavviso. La pronuncia d’appello viene dunque impugnata per cassazione per la violazione degli artt. 27 l. n. 392/1978 e 1453 c.c Disdetta, recesso e pagamento dei canoni. Nell’ambito del rapporto di locazione, è noto che nel momento in cui il locatore abbia comunicato disdetta, il conduttore non ha la facoltà di sottrarsi al pagamento del canone dovuto fino alla scadenza mediante rilascio anticipato dell’immobile ed in assenza di un diverso accordo. Resta comunque salva la facoltà per il conduttore di esercitare il recesso per gravi motivi, con pagamento dei canoni fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso ed indipendentemente dal momento di rilascio dell’immobile cfr. Cass. nn. 12157/16, 25136/06 . Essendosi il provvedimento impugnato conformato a tali principi, il ricorso merita il rigetto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 aprile – 24 maggio 2017, n. 13092 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che comunicata dalla locatrice disdetta di un contratto ad uso diverso per la scadenza del 30.6.2012, i conduttori hanno manifestato, con missiva del 29.7.2011, la volontà di rilasciare anticipatamente l’immobile, provvedendovi nel mese di agosto 2011 e omettendo di pagare ulteriori canoni di locazione la Corte di Appello - come già il Tribunale - ha individuato nella comunicazione del 29.7.2011 una manifestazione di recesso per gravi motivi e ha confermato la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni per mancato preavviso ricorrono per cassazione i soccombenti, denunciando - con unico motivo - la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 I. n. 392/1978 e 1453 cod. civ Considerato che una volta che il locatore abbia comunicato - con la disdetta - la volontà di non rinnovare il contratto, non può riconoscersi al conduttore la facoltà di sottrarsi - mediante rilascio anticipato e in mancanza di diverso accordo col locatore - al pagamento del canone dovuto fino alla scadenza cfr. Cass. n. 17681/2011, conforme a Cass. n. 19478/2005 peraltro, resta salva la possibilità per il conduttore di esercitare ove ne ricorrano le condizioni il recesso per gravi motivi, con obbligo di pagamento dei canoni fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal momento eventualmente anteriore di materiale rilascio dell’immobile cfr. Cass. n. 25136/2006 e Cass. n. 12157/2016 ne consegue che, intervenuta la disdetta del locatore, il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, salva la possibilità di esercitare ricorrendone le condizioni - il recesso per gravi motivi ex art. 27, ult. co. L. n. 392/78 e fermo restando che, in questo caso, il pagamento dei canoni è dovuto fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal fatto che il rilascio sia avvenuto in un momento anteriore. la Corte di merito si è attenuta a questi principi, effettuando una lettura della comunicazione della parte conduttrice in termini di esercizio del recesso che risulta del tutto plausibile e che non ha affatto pregiudicato la posizione degli odierni ricorrenti giacché, in caso diverso, i conduttori sarebbero rimasti tenuti al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza del contratto conseguente alla disdetta il ricorso va pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Motivazione semplificata.