Carrozziere obbligato e sconto per l’automobilista, sanzionata la compagnia

Vessatoria la clausola con cui al cliente sono imposte alcune officine per la riparazione del veicolo. Sanzionata la scelta della società di aumentare lo ‘scoperto’ nei confronti di una donna che si era rivolta al proprio carrozziere di fiducia non inserito nell’elenco dei professionisti convenzionati con l’assicurazione.

Va sanzionata la compagnia assicurativa che impone all’automobilista un elenco di carrozzerie convenzionate a cui rivolgersi in caso di incidente, concedendogli in cambio uno sconto sul prezzo o una riduzione dello ‘scoperto’. La relativa clausola sul contratto è da considerare vessatoria, spiegano i giudici del Tribunale di Torino, a meno che essa non sia stata comunicata in modo chiaro al cliente e da quest’ultimo accettata con tanto di firma Tribunale di Torino, sentenza n. 1530/17, sez. III Civile, depositata il 22 marzo . Franchigia. A scatenare la bagarre giudiziaria è la decisione di una donna di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia, ignorando i professionisti indicati dalla sua compagnia d’assicurazione. Passaggio successivo è la pretesa avanzata dal titolare dell’officina nei confronti della società egli, una volta rilevato il credito risarcitorio della sua cliente, passa all’incasso, ma si vede riconosciuta una cifra inferiore a quella prevista. Questa riduzione viene giustificata dalla compagnia assicurativa con la constatazione che l’automobilista ha violato il contratto, rivolgendosi a una carrozzeria non convenzionata. Tale scelta, contratto alla mano, ha comportato un aumento dello ‘scoperto’ , facendo crescere la cosiddetta ‘franchigia’, ossia la parte di danno che rimane a carico dell’automobilista , dal 10% al 30%. Questo ragionamento viene ritenuto corretto dal Giudice di pace, che respinge la richiesta presentata dal titolare dell’officina e finalizzata a vedere aumentato il risarcimento. Libertà. Di parere completamente opposto, però, il Tribunale di Torino, che definisce vessatoria la clausola con cui con cui la compagnia assicurativa ha previsto l’applicazione di uno ‘scoperto’ aggiuntivo del 20%, rispetto a quello 10% pattuito sulla scheda di polizza nei confronti dell’automobilista che si era rivolta a un’officina non convenzionata . Secondo i giudici ci si trova di fronte a una evidente restrizione alla libertà contrattuale . A loro avviso, difatti, è un abuso la previsione con cui si penalizza, di fatto, la scelta dell’automobilista di rivolgersi alla propria officina di fiducia applicando un aumento non irrilevante della percentuale di ‘scoperto’ . E sempre in questa ottica viene sottolineato che la compressione della facoltà di scelta riguarda il contraente cosiddetto debole e che l’effetto della clausola non è la riduzione delle tariffe tra le parti per le prestazioni eccedenti certi limiti bensì la restrizione nella facoltà di scelta dell’assicurato relativamente al professionista a cui affidare la riparazione del veicolo per ottenere la prestazione garantita dall’assicurazione. Consequenziale la decisione con cui i magistrati torinesi hanno riconosciuto le ragioni del titolare dell’officina, con relativa condanna della compagnia assicuratrice a versargli ulteriori 500€, pari alla differenza tra il danno patito 2800 euro , la franchigia contrattualmente applicabile e la minore somma già corrisposta . Dai giudici, però, arriva anche l’indicazione di una ‘via d’uscita’ per le assicurazioni. La previsione di sconti in caso di ricorso a officine convenzionate deve essere oggetto di specifica trattativa , deve essere specificamente richiamata e, infine, deve essere approvata in calce al contratto , con tanto di firma dell’assicurato. Solo così la clausola può essere considerata regolare e non vessatoria.