Il lodo arbitrale e l’insindacabilità, in sede di impugnazione, dell’interpretazione resa dagli arbitri

Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l’interpretazione resa dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili soltanto per violazione di regole di diritto. In tal senso, non è consentito sindacare sulla logicità della motivazione, né sulla valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti.

Così ha deciso la Suprema Corte con ordinanza n. 10127/17 depositata il 21 aprile. Il caso. In sede arbitrale veniva rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal conduttore per inadempimento del locatore nonché quella relativa alla ripetizione dei canoni per incompetenza arbitrale. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione avverso il lodo arbitrale. Il conduttore ricorre per cassazione. L’insindacabilità dell’interpretazione degli arbitri. Tra le doglianze sollevate dal ricorrente vi è quella relativa al mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale dell’errore di diritto nell’esclusione del perfezionamento di un accordo negoziale tra locatore e conduttore volto ad impegnare il locatore a ripristinare la fruibilità dell’immobile danneggiato . La Cassazione dichiara l’inammissibilità di detta doglianza in virtù del fatto che l’esistenza dell’ accordo estensivo della responsabilità del locatore è stata esclusa, dalla Corte territoriale, sulla base della ricostruzione, fondata su fatti accertati, della volontà delle parti in corso di esecuzione del contratto, in difetto di espresso accordo scritto . A tal proposito, la Corte richiama la massima secondo la quale l’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito allo stesso giudice sindacare la logicità della motivazione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti . Pertanto, essendo la conclusione negativa correttamente fondata su un accertamento di fatto insindacabile, gli Ermellini rigettano il ricorso del conduttore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 febbraio – 21 aprile 2017, n. 10127 Presidente Ragonesi – Relatore Acierno Ragioni della decisione La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato l’11/3/2005 e comunicato il 4/3/2005 in ordine al rapporto contrattuale di locazione intercorso tra R.A. conduttore ed S.A. locatore . In sede arbitrale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dal conduttore per inadempimento del locatore nonché quella relativa alla ripetizione dei canoni per incompetenza arbitrale. A sostegno del rigetto è stato affermato - l’impugnazione per violazione di regole di diritto ex art. 829, comma 2, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, non è consentita per questioni che attengono alla valutazione di risultanze probatorie o comunque relative al merito. Pertanto è inammissibile e non fondata l’impugnazione relativa all’acquisizione di mezzi di prova che gli arbitri hanno escluso e la denuncia relativa al difetto di motivazione, essendo ammissibile solo a fronte di motivazione inesistente o manifestamente incongrua - la domanda risarcitoria deve essere rigettata perché gli arbitri hanno stabilito che la parziale inagibilità dei locali non poteva imputarsi a colpa del locatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Tale apprezzamento di fatto non è censurabile. Peraltro anche la regola di diritto applicata dagli arbitri è condivisibile. - Analoga conclusione in ordine all’insussistenza di un accordo in forza del quale il locatore si sarebbe impegnato a ripristinare la fruibilità dell’immobile locato, conclusione che è condivisibile anche in diritto a tal riguardo non vi è stata alcuna violazione di legge, dal momento che non è stato ritenuto esistente un vizio del consenso in capo al locatore ma si è escluso il perfezionamento dell’accordo sulla base della valutazione del comportamento delle parti in sede di esecuzione del contrato, in difetto di un accordo scritto - infine sussiste l’incompetenza degli arbitri in ordine alle domande relative ai canoni alla luce del testo della clausola compromissoria. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione R.A. affidato ai due seguenti motivi. Non si costituisce l’intimato. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 1321, 1362, 1372 cod. civ. per non avere la Corte d’Appello riconosciuto l’errore di diritto nell’esclusione del perfezionamento di un accordo negoziale tra locatore e conduttore volto ad impegnare il locatore a ripristinare la fruibilità dell’immobile danneggiato. A sostegno della censura invoca le risultanze istruttorie acquisite in sede arbitrale. Viene inoltre sottolineato che ai fini dell’assunzione volontaria di un obbligo non è richiesta la consapevolezza della disciplina giuridica del rapporto posto in essere. Pertanto non può condividersi la conclusione secondo la quale l’accordo è invalido perché il locatore non sapeva che non era legalmente tenuto per i vizi dei quali il conduttore è a conoscenza, salvo specifico impegno negoziale. Nel secondo motivo viene censurata e1 art. 360 n. 3 cod. Proc. civ. per violazione dell’art. 1362 cod. civ. e 829 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuto che sussiste l’incompetenza degli arbitri per le questioni che attengono alla morosità del conduttore e alle altre domande collegate, ovvero quelle aventi ad oggetto la legittimità del mancato pagamento dei canoni dovuto alla parziale inagibilità dell’immobile e a quella di ripetizione dei canoni indebitamente versati. La clausola ha escluso le controversie relative alla morosità , ovvero ha rimesso alla giurisdizione ordinaria esclusivamente le controversie relative allo sfratto per morosità. I1 Collegio arbitrale e la Corte d’Appello hanno illegittimamente esteso il contenuto e l’oggetto della clausola in questione. La prima censura è inammissibile dal momento che l’esistenza dell’accordo estensivo della responsabilità del locatore è stata esclusa sulla base della ricostruzione - fondati sui fatti accertati - della volontà delle parti in corso di esecuzione del contratto, in difetto di espresso accordo scritto. La conclusione negativa si è fondata pertanto su di un accertamento di fatto insindacabile così come correttamente statuito dalla corte d’appello. Si richiama al riguardo la seguente massima L’interpreta pione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione , né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti . Cass. 2717 del 2007 . Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premessa la piena sindacabilità dell’ambito di applicazione della clausola, come ribadito anche di recente da questa Corte Cass. 19546/2015 L’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, affini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di Cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto , deve osservarsi che l’esame testuale di essa ed in particolare la locuzione con esclusione delle controversie relative alla morosità , induce a ritenere che qualsiasi conflitto relativo all’inadempimento del conduttore sotto il profilo del pagamento del canone sia non compromettibile. Ne consegue l’esclusione della compromettibilità anche dei fatti impeditivi della morosità ed in particolare l’eccezione d’inadempimento così come le domande riconvenzionali che si fondano sull’accertamento dell’obbligo di versare il canone, ovvero sul medesimo accertamento posto a base della domanda rivolta al conduttore moroso. La riduttiva interpretazione prospettata dal ricorrente doveva essere specificamente indicata nella clausola, trattandosi di un canale processuale accelerato ma non esclusivo di domanda relativa alla risoluzione del contratto del contratto ed al pagamento del canone. La memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non offre elementi per superare i predetti rilievi, atteso che 1 deve ribadirsi che la sussistenza di un accordo, volto a derogare alla regola in base a cui il locatore non è tenuto alle riparazioni dei vizi della cosa locata di cui il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza Cass. 5786/1985 , è stata esclusa con accertamento di merito non censurabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione congrua e logica 2 sulla base dell’interpretazione della clausola compromissoria alla luce dei criteri dettati dagli artt. 1362 c.c., non vi è. ragione di censurare l’apprezzamento degli arbitri confermato sul punto dalla Corte d’appello. Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.