Sanzione della Banca d’Italia: azione di regresso e legitimatio ad opponendum

In mancanza di opposizione da parte della banca destinataria della sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia ex art. 145 TUB, la persona fisica autrice dell’illecito può spiegare le difese sul merito della propria responsabilità nel giudizio di regresso avviato dalla prima che ha pagato la sanzione inflitta.

La Corte Suprema di Cassazione, con la decisione n. 8919 del 6 aprile 2017, torna ad occuparsi delle sanzioni amministrative della Banca d’Italia e, in particolare, dell’azione di regresso. Il caso. T.R., responsabile ex art. 145 TUB, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale, su istanza di una BCC, gli era stato ingiunto dal Tribunale di Castrovillari il pagamento della somma di euro 30.000 corrispondente all’importo della sanzione amministrativa irrogata alla BCC dalla Banca d’Italia. T.R. riteneva di poter svolgere in tal sede tutte le difese inerenti il merito della propria responsabilità. La BCC sosteneva, invece, di avere pagato la somma oggetto dell’ordinanza sanzionatoria e di essere obbligata al regresso, dovendosi reputare precluse le contestazioni concernenti il merito della responsabilità del destinatario dell’azione di regresso. Il Tribunale rigettava l’opposizione osservando, per quanto qui interessa, come il giudizio di regresso non fosse la sede per la verifica della correttezza dell’operato dell’opponente, atteso che, alla luce della ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, alla persona fisica autrice della violazione è riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opporsi che le consente di proporre opposizione avverso l’ordinanza sanzionatoria, sia autonomamente che intervenendo nel giudizio già intrapreso dalla persona giuridica. Nella fattispecie non emergeva che T.R. avesse autonomamente proposto opposizione avverso la delibera di irrogazione della sanzione, non potendosi quindi riesaminare in sede di opposizione al D.I. il merito della sua condotta. Avverso tale decisione T.R. interponeva gravame che la Corte d’Appello di Catanzaro, con ordinanza ex art. 348- ter c.p.c., dichiarava inammissibile non sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento. T.R. ricorreva quindi per cassazione. Regresso obbligatorio? Assume l’istante che la corretta interpretazione del meccanismo del regresso obbligatorio come delineato dall’art. 145 TUB ed in termini analoghi dall’art. 195 TUIF non possa prescindere da quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20929/2009 ove ritenuto, nel risolvere il contrasto manifestatosi nella stessa giurisprudenza di legittimità, che la persona fisica, autrice della violazione, sanzionata ma non direttamente ingiunta, abbia un’autonoma legitimatio ad opponendum e la posizione processuale del litisconsorte facoltativo. Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno in particolare osservato che a alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, debba essere riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum , concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società b il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell’intervento adesivo autonomo c nell’ipotesi di proposizione di diverse opposizioni, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti d nell’ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati con conseguente preclusione delle eccezioni c.d. reali , salva l’opponibilità di eccezioni personali e nell’ipotesi di mancata opposizione da parte della società e di pagamento della sanzione inflitta , nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione. Opposizione obbligatoria o facoltativa? Condividendo le argomentazioni del ricorrente, la Corte ritiene erroneo il ragionamento del Giudice di merito poiché in evidente difformità dai principi delle Sezioni Unite. Il Tribunale, sul presupposto che la mancata proposizione dell’opposizione alla sanzione da parte dell’autore materiale dell’illecito precluda la contestazione sul merito della responsabilità, ha considerato tale opposizione obbligatoria invece che facoltativa. In tal modo, il primo Giudice ha disatteso l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, proprio in ordine all’ipotesi di mancata opposizione della persona giuridica, la persona fisica possa spiegare tutte le proprie difese anche sul merito della sanzione nel seno del giudizio di regresso. Nel caso in esame T.R. ha dedotto nel giudizio di merito che la BCC non ha proposto opposizione avverso la delibera di irrogazione della sanzione, procedendo sua sponte al pagamento. Tale circostanza non parrebbe, ad avviso della Corte, contestata dalla banca ed il giudice di merito avrebbe dovuto procedere ad un accertamento al riguardo. Se tale accertamento risultasse positivo, ricorrerebbe difatti l’ipotesi nella quale, anche in assenza di autonoma opposizione da parte della persona fisica autrice dell’illecito, il giudizio di regresso sarebbe destinato ad ospitare le contestazioni sul merito della responsabilità della stessa. Per tali ragioni la Corte, cassando la sentenza impugnata, rinvia ex art. 383 c.p.c. alla Corte di Appello affinché proceda alla valutazione delle contestazioni sollevate sul merito della propria responsabilità da parte di T.R. nel caso in cui riscontri che effettivamente la BCC non ha proposto opposizione avverso la delibera irrogativa della sanzione. I precedenti giurisprudenziali. Richiamati nella sentenza in commento ed in aderenza ai principi della citata pronuncia a Sezioni Unite, cfr. Cass. n. 14208/2012 e Cass. n. 6738/2016 ove affermato, sebbene in relazione all’art. 195 del TUIF, che l’obbligatorietà dell’azione di regresso nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, debba essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum , che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 marzo – 6 aprile 2017, n. 8919 Presidente Petitti – Relatore Criscuolo Fatto e diritto 1. T.R. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza della omissis d’ora innanzi gli era stato ingiunto dal Tribunale di Castrovillari il pagamento della somma di Euro 30.000,00, pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata alla dalla Banca d’Italia, essendo il T. responsabile ex art. 145 TUB, e come tale obbligatoriamente tenuto all’azione di regresso. A fondamento dell’opposizione deduceva che non era dato intraprendere la procedura monitoria in quanto il provvedimento sanzionatorio non era definitivo, aggiungendo che la sua obbligazione era comunque subordinata alla verifica circa la correttezza del suo comportamento, verifica che sollecitava in sede di opposizione. Inoltre spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per l’ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la legittimità del regresso, in conseguenza della mancata conclusione ad opera della banca di un preannunciato contratto di assicurazione per la responsabilità civile ed infortuni, e ciò nonostante le varie rassicurazioni ricevute nel corso di numerose assemblee dei soci. Nella resistenza della che evidenziava di avere correttamente pagato la somma oggetto dell’ordinanza sanzionatoria e che era obbligata al regresso, dovendosi reputare precluse le contestazioni concernenti il merito della responsabilità dei destinatari dell’azione di regresso, il Tribunale adito con la sentenza n. 116/2014 dell’11 febbraio 2014 rigettava sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale del T. . Osservava, quanto alla prima, che era escluso che il giudizio di regresso fosse la sede per la verifica della correttezza dell’operato dell’opponente, atteso che, alla luce della ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, alla persona fisica autrice della violazione è riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opporsi che le consente di proporre opposizione avverso l’ordinanza sanzionatoria, sia autonomamente che intervenendo nel giudizio già intrapreso dalla persona giuridica. Nella fattispecie non emergeva che il T. avesse autonomamente proposto opposizione avverso la delibera di irrogazione della sanzione, non potendosi quindi ora riesaminare il merito della sua condotta, posto che era nel giudizio di opposizione che tali questioni avrebbero potuto avere spazio. Nemmeno poteva avere rilievo il fatto che il giudizio di opposizione non fosse ancora definito da pronuncia irrevocabile, in quanto il presupposto del regresso non è la sussistenza di una pronuncia definitiva sulla delibera o comunque la stabilità di questa, quanto il fatto che la banca coobbligata abbia pagato in base all’ingiunzione, posto che l’azione di regresso ex art. 145 TUB è legata al solo fatto del pagamento sulla base di una efficace delibera irrogativa della sanzione. Quanto alla domanda riconvenzionale, rilevava che dalla lettura dei vari verbali assembleari emergeva che in realtà non era stata adottata alcuna iniziativa affinché la banca desse seguito a quanto previsto nella circolare della Federazione delle calabresi, in merito alle politiche di remunerazione dei componenti dei CDA, che prevedeva anche la stipula di polizze assicurative in loro favore. Se effettivamente emergeva la mancata stipula della polizza, in ogni caso il T. non poteva dolersi di un fatto che avrebbe potuto evitare sollecitando, nella qualità rivestita, la stipula dei contratti assicurativi. In tal senso ricorrevano i presupposti ex art. 1227 co. 2 c.c. per escludere la responsabilità della . Infine, non poteva trascurarsi che giammai una polizza assicurativa può assicurare la copertura per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere, oltre che per i fatti dolosi dell’assicurato. 2. Avverso tale decisione proponeva appello il T. e la Corte d’Appello di Catanzaro con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. del 19/5/2015, dichiarava il gravame inammissibile ritenendo che non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto ricorso T.R. sulla base di due motivi, illustrati anche da memorie. La Banca di Credito Popolare di Tarsia ha resistito con controricorso. 4. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in ragione della presunta tardività della sua presentazione. Emerge, infatti, che l’ordinanza con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 ter c.p.c., è stata comunicata alle parti lo stesso giorno del suo deposito, e cioè il 19 maggio 2015. Assume la che il ricorso sarebbe stato tardivamente notificato, anche tenendo conto della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in relazione al termine breve di impugnazione decorrente dalla data della comunicazione dell’ordinanza, in quanto, non potrebbe tenersi conto della stampigliatura della data del 18 luglio 2015, posta in alto a destra della relata della notifica, atteso che la stampigliatura non reca alcuna sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario. Per l’effetto il ricorso risulterebbe consegnato per la notifica solo il 20 luglio 2015, e quindi oltre il termine perentorio scadente il 18 luglio 2015. La deduzione è infondata. Ed, infatti oltre a doversi ritenere attendibile la data riportata sulla stampigliatura, trattandosi di atto chiaramente riferibile all’ufficio UNEP della Corte d’Appello di Roma, si trascura la circostanza che il 18 luglio 2015 era un sabato, così che ex art. 155 co. 5 c.p.c. il termine stesso si è prorogato al primo giorno lavorativo, e quindi al 20 luglio, giorno in cui a detta della stessa risulta essere intervenuta la notifica del ricorso. Del pari deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in ragione del fatto che a detta della i motivi sarebbero privi del carattere della specificità per non confrontarsi con il tenore della decisione di appello, constando sostanzialmente nella riproposizione delle critiche già mosse avverso la decisione di primo grado. Trascura infatti tale contestazione la circostanza che, essendo stata pronunciata ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., peraltro contenuta nei limiti che lo stesso legislatore ha assegnato a tale provvedimento, in quanto inteso a formulare una valutazione prognostica della fondatezza dell’appello, il ricorso in cassazione deve necessariamente proporsi nei confronti della decisione del giudice di primo grado sicché è ineludibile che le censure debbano essere mosse avverso quanto deciso dal Tribunale, sebbene veicolate nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza posti dalle norme in tema di ricorso in cassazione. 5. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 TUB D. Lgs. n. 385/1993 e dell’art. 1299 c.c., con riguardo alla pretesa impossibilità per l’autore materiale dell’illecito di far valere nel giudizio di regresso, promosso dalla persona giuridica che ha pagato la sanzione, senza proporre opposizione, qualsiasi argomento a sostegno dell’insussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione, anche afferente il merito delle violazioni contestate nel procedimento sanzionatorio. Si denunzia altresì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c Va in limine rilevata l’inammissibilità della denunzia del vizio ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., atteso che, trattandosi di giudizio che è stato introdotto in appello in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 134/2012, trova applicazione il quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., che per l’ipotesi in cui sia dichiarata l’inammissibilità dell’appello per l’assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, sulla base delle stesse ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di primo grado come appunto accaduto nella fattispecie preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al menzionato n. 5. Risulta tuttavia anche denunziata una specifica violazione di legge, ed, ad avviso del Collegio, il motivo è in parte qua fondato. Assume il ricorrente che la corretta interpretazione del meccanismo del regresso obbligatorio come delineato dall’art. 145 TUB ed in termini analoghi dall’art. 195 TUIF non possa prescindere da quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20929/2009, con la quale, nel risolvere il contrasto manifestatosi nella stessa giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che la persona fisica, autrice della violazione, sanzionata ma non direttamente ingiunta abbia un’autonoma legitimatio ad opponendum e la posizione processuale del litisconsorte facoltativo, in quanto portatrice di un interesse effettivo ed attuale, giuridicamente rilevante, all’accertamento negativo dei presupposti degli illeciti a lui addebitati nell’ambito procedimentale sanzionatorio che precede il giudizio di opposizione. In tal senso le vanno riconosciuti tanto un’autonoma ed originaria facoltà di proporre opposizione, quanto un successivo intervento in giudizio - ove l’opposizione stessa sia stata già proposta dalla persona giuridica giusta la correlazione funzionale fra litisconsorzio originario ex art. 103 c.p.c. e litisconsorzio successivo ex articolo 105, 106 e 107 c.p.c. , ma senza che tale ipotesi dia vita ad una fattispecie di litisconsorzio necessario. Le Sezioni Unite hanno poi osservato che la disamina compiuta andava condotta a conclusione nei sensi che seguono a alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società b il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell’intervento adesivo autonomo c nell’ipotesi di proposizione di diverse opposizioni, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti d nell’ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati con conseguente preclusione delle eccezioni c.d. reali , salva l’opponibilità di eccezioni personali e nell’ipotesi di mancata opposizione da parte della società e di pagamento della sanzione inflitta , nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione. Tali conclusioni appaiono poi fedelmente riprese anche da Cass. n. 14208/2012, pur richiamata in motivazione dal Tribunale, nonché da ultimo da Cass. n 6738/2016, che ha affermato, sebbene in relazione all’art. 195 del TUIF, che l’obbligatorietà dell’azione di regresso nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum , che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione. Alla luce di tali premesse in diritto, si manifesta la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente. La sentenza impugnata ha ritenuto precluse le contestazioni sollevate dal T. in merito alla ricorrenza della sua responsabilità in ordine ai fatti che avevano generato l’applicazione della sanzione, assumendo che avrebbe dovuto farle valere impugnando la delibera di irrogazione della sanzione, sebbene indirizzata alla sola . Pertanto, poiché le doglianze dell’attore avevano la loro sede propria nel giudizio di opposizione, doveva reputarsi che l’omessa proposizione dell’opposizione equivalesse ad acquiescenza all’ordinanza ed ai fatti ivi accertati, con la conseguenza che nel giudizio di regresso, al coobbligato evocato in giudizio era concesso solo negare i presupposti del regresso, che non possono che attenere alla sussistenza di un’efficace ingiunzione nei confronti dell’istituto di credito ovvero all’avvenuto assolvimento del pagamento da parte di quest’ultimo o ancora all’avvenuta soddisfazione dell’obbligazione di regresso e, in generale, paralizzando l’azione con eccezioni di natura personale, quale ad es. la compensazione. Il ragionamento del giudice di merito si palesa però erroneo in quanto, in evidente difformità da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha trasformato l’opposizione esperibile da parte dell’autore materiale dell’illecito da facoltativa in obbligatoria posto che si assume che la sua mancata proposizione preclude la contestazione sul merito della responsabilità, quale che sia l’atteggiamento tenuto dalla persona giuridica coobbligata ex lege , omettendo altresì di considerare quanto sostenuto nelle conclusioni della sentenza del 2009, e precisamente in relazione alla lettera e delle sopra riportate conclusioni, che, proprio in ordine all’ipotesi di mancata opposizione della persona giuridica, prevedono che la persona fisica possa spiegare tutte le proprie difese anche sul merito della sanzione nel seno del giudizio di regresso. Nel caso in esame il T. assume, e senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte della , che la banca non abbia proposto opposizione avverso la delibera di irrogazione della sanzione, ma che si sia limitata a far fronte all’obbligazione scaturente dal provvedimento sanzionatorio, sicché ricorrerebbe appunto l’ipotesi nella quale, anche in assenza di autonoma opposizione da parte della persona fisica, il giudizio di regresso sarebbe destinato ad ospitare le contestazioni sul merito della responsabilità. Viceversa il giudice di merito, sulla base di una, come detto, non condivisibile interpretazione dei principi scaturenti alla sistemazione della materia offerta dalla giurisprudenza di questa Corte circa la corretta lettura dell’art. 145 TUB, ha ritenuto che la sola mancata opposizione del T. precludesse ogni contestazione sul merito, ritenendo quindi irrilevante anche verificare se la avesse o meno proposto opposizione in tal senso non può ritenersi che vi sia stato da parte del Tribunale un accertamento circa l’esistenza di un’opposizione avanzata da parte della banca avverso la delibera sanzionatoria oggetto di causa, in quanto l’affermazione del difensore del T. contenuta nella comparsa conclusionale, e che la difesa del ricorrente oggi assume essere frutto di un equivoco, trattandosi di un’opposizione avverso un diverso provvedimento sanzionatorio, è stata ritenuta del tutto priva di rilevanza nella sentenza gravata . Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio ex art. 383 u.c. c.p.c. alla Corte di Appello di Catanzaro che si atterrà ai principi suesposti, procedendo pertanto alla valutazione delle contestazioni sollevate sul merito della propria responsabilità da parte del ricorrente, nel caso in cui riscontri che effettivamente la non avesse proposto opposizione avverso la delibera irrogativa della sanzione. 6. Con il secondo motivo, il T. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativamente alla condotta posta in essere dal ricorrente nel sollecitare la stipula da parte della di Tarsia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, con la conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del motivo in esame, in quanto la verifica della responsabilità della banca per l’omessa stipula della polizza, presuppone a monte che sia accertata la responsabilità del T. , questione che a seguito della cassazione della sentenza è ancora sub iudice. 7. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio.