La banca non può rivendicare il saldo di conto corrente senza produrre in giudizio tutti gli estratti conto

Premesso il dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente costituenti il fondamento della domanda, grava ex art. 2697 c.c. sulla parte attrice, cioè nella specie sulla Banca che ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore dei saldi dei due rapporti contrattuali, dimostrare l’esistenza e l’importo esatto di tali crediti, epurati delle somme corrispondenti ad interessi non dovuti ove, per l’appunto determinati in applicazione di clausole contra legem.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1580 depositata il 20 gennaio 2017. Il fatto. Il Tribunale territorialmente competente accoglieva con sentenza le domande proposte da una Banca dichiarandola nel contempo creditrice nei confronti del fallimento di una società, già titolare di conto corrente ivi acceso, nonché nei confronti degli eredi del fideiussore che aveva garantito le relative obbligazioni. Successivamente, una delle eredi, impugnando la decisione di primo grado, proponeva gravame mentre gli altri eredi proponevano appelli incidentali. La Corte d’appello adita accoglieva solo un appello incidentale tra quelli proposti - ed in particolare quello avente per oggetto la richiesta di accertamento della propria rinunzia all’eredità – rigettando tutti gli altri. In proposito, la Corte distrettuale osservava, tra le altre cose, che infondate si palesavano le censure avverso la determinazione dei crediti per interessi nei confronti dei titolari dei due conti correnti, censure basate sull’omessa declaratoria d’ufficio della nullità delle clausole dei due contratti di conto corrente prevedenti l’applicazione dei tassi usualmente applicati sulla piazza e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori, ma prive di specificità in merito alla concreta applicazione nella specie, di interessi anatocistici, in mancanza peraltro, di documenti idonei a rilevare la prospettata nullità, ed anzi in presenza di uno dei due contratti che determina specificatamente il tasso di interesse pattuito. L’appellante proponeva ricorso per Cassazione. Gli Ermellini, hanno ritenuto fondato, tra l’altro, il quarto motivo di ricorso per violazione di norme di diritto nella quale è incorsa la Corte distrettuale quando ha confermato l’accertamento dei due debiti operato dal Tribunale sulla base della sola risultanza dell’ultimo estratto conto dei due conti correnti in copia riprodotto in ricorso pur essendo in grado di verificare, attraverso la lettura dei contratti di contro corrente in atti uno dei quali interpolato in copia al ricorso , la presenza in essi delle clausole contra legem la cui nullità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, è oramai ius receptum nella giurisprudenza di Cassazione cfr. ex multis SS.UU. n. 21095/04 n. 24418/10 . I Giudici di legittimità proseguono ritenendo per nulla condivisibili gli argomenti esposti nella sentenza impugnata nella quale il Collegio di merito ha ritenuto che la presenza in atti di solo una parte della documentazione contabile relativa ai rapporti di conto corrente estratti conto e la mancata precisazione, da parte degli appellanti, della incidenza della illegittima capitalizzazione degli interessi sul saldo finale di ciascun conto debbano comportare il rigetto della doglianza, espressa come motivo di gravame, circa il mancato rilievo d’ufficio della nullità da parte del primo giudice, non avendo gli appellanti offerto gli elementi a sostegno della stessa. Concludendo. I Giudici, pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, concludono affermando che la Banca non doveva limitarsi a produrre, come nella specie, solo un estratto delle sue scritture contabili dal quale risulti il mero saldo del conto corrente, essendo invece tenuta a produrre gli estratti a partire dalla data di apertura del conto stesso, così consentendo al giudicante anche mediante l’ausilio di consulenza tecnica d’ufficio la rideterminazione del saldo sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate nel conto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 ottobre 2016 – 20 gennaio 2017, numero 1580 Presidente Bernabai – Relatore Scaldaferri Svolgimento del processo Con sentenza depositata nel luglio 2007, il Tribunale di Avellino, accogliendo le domande proposte dalla Banca Popolare dell’Irpinia, dichiarava che la Banca era creditrice nei confronti del Fallimento della omissis s.r.l., già titolare del conto corrente numero 5548/18 ivi acceso, nonché di D.M.P. , S. , e R. e di A.S. , quali eredi di D.M.G. che aveva garantito l’adempimento di tale obbligazione con fideiussione sottoscritta il 26.6.1985 sottoscrizione che il tribunale, accogliendo l’istanza di verificazione proposta dalla Banca, dichiarava apposta dal predetto. Condannava pertanto i convenuti al pagamento in solido - gli eredi D.M. fino a concorrenza della propria quota ereditaria - in favore della Banca della somma di Euro 489.476,47 oltre interessi condannava inoltre gli eredi D.M. , nella misura delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore della Banca della somma di Euro 86.402,11 oltre interessi, pari al debito personale del loro dante causa quale titolare di altro conto corrente numero 162057/26 acceso presso la Banca. Proposto appello da D.M.P. , e appello incidentale di analogo contenuto da parte di D.M.S. , nonché ulteriore appello incidentale da parte di A.S. per sentir accertare la propria rinunzia alla eredità, sulla resistenza della Banca della Campania s.p.a. succeduta per fusione alla originaria attrice la Corte d’appello di Napoli ha accolto la sola impugnazione della A. , rigettando le altre. Ha osservato la corte napoletana, per quanto qui ancora rileva a che infondatamente Salvatore D.M. , il quale aveva dichiarato di non conoscere la sottoscrizione apposta a nome del suo dante causa in calce alla fideiussione, ha mosso all’accertamento della autenticità della sottoscrizione, compiuto sulla scorta di consulenza tecnica d’ufficio, critiche prive, da un lato, di sostegno per mezzo di un parere tecnico, dall’altro ampiamente contrastate dalla consulenza d’ufficio che non ha mancato di farsi carico di alcune differenze tra la firma in verifica e quella risultante dalle scritture comparative b che infondata è anche la censura nei riguardi della ritenuta inapplicabilità nella specie del novellato articolo 1938 cod.civ. in ragione della anteriorità della fideiussione omnibus rilasciata da Gerardo D.M. rispetto alla entrata in vigore della legge numero 154/1992 che ha introdotto la necessità di previsione dell’importo massimo garantito infatti il debito in questione è sorto prima della entrata in vigore della legge richiamata, e successivamente - nel giugno 1992 - le parti limitarono l’importo massimo della garanzia nella somma di Lire 2 miliardi c che del pari infondate sono le censure avverso la determinazione dei crediti per interessi nei confronti dei titolari dei due conti correnti, la omissis s.r.l. e D.M.G. , censure basate sulla omessa declaratoria d’ufficio della nullità delle clausole dei due contratti di conto corrente prevedenti l’applicazione dei tassi usualmente praticati sulla piazza e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori ma prive di specificità in merito alla concreta applicazione nella specie di interessi anatocistici, in mancanza peraltro di documenti idonei a rilevare la prospettata nullità - in atti vi è solo parte della documentazione contabile relativa ai suddetti rapporti di conto corrente - ed anzi in presenza di uno dei due contratti che determina specificamente il tasso di interesse pattuito d che la disposta riduzione degli interessi stessi, ma solo a far data dalla entrata in vigore della legge numero 108/1996, entro i limiti del tasso soglia è coerente con l’inefficacia ex nunc delle clausole determinative degli interessi stipulate in date anteriori al vigore di detta legge. Contro tale sentenza, resa pubblica il 27 maggio 2011, Salvatore D.M. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui resiste la Banca della Campania ora incorporata dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con controricorso illustrato anche da memoria. Motivi della decisione 1. Con i primi due motivi il ricorrente censura -sotto il profilo della violazione di norme di diritto artt. 2727 - 2729 cod.civ. e 116 cod.proc.civ. e sotto quello della insufficiente motivazione - l’accertamento in ordine alla autenticità della sottoscrizione della fideiussione a nome di D.M.G. . Lamenta che la corte distrettuale si sarebbe limitata a condividere il risultato della consulenza grafologica d’ufficio, senza considerare che la Banca, istante in verifica, non aveva offerto alcun elemento ulteriore idoneo a supportare la autenticità della firma e senza valutare la potenzialità probatoria di elementi di segno contrario quali le notevoli differenze riscontrabili tra la firma risultante nell’originale - su cui si è eseguita la consulenza d’ufficio - e nella fotocopia in precedenza depositata, sulla quale peraltro non era stato condotto alcun esame da parte del consulente. Aggiunge che la motivazione ha ignorato la relazione tecnica di parte allegata alla produzione di appello - le cui critiche erano state inserite nel relativo motivo di gravame-, essenzialmente diretta ad evidenziare la forte discordanza esistente tra la firma in calce alla fideiussione e quella risultante dalle scritture comparative. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, non meritano accoglimento, atteso che a non può affermarsi in astratto un dovere del giudice di verificare l’esistenza di ulteriori elementi di prova a sostegno delle conclusioni del consulente d’ufficio si tratta di una valutazione che il giudice di merito deve operare in concreto, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata b la valutazione, compiuta nella specie dalla corte distrettuale, in ordine alla esaustività delle conclusioni peritali risulta genericamente criticata dal ricorrente senza alcuno specifico riferimento al contenuto della c.t.u. e della relazione integrativa evidenziando elementi di segno contrario senza tuttavia precisare se, e come, questi elementi siano stati da lui indicati in sede di appello incidentale oltre che in primo grado c la sentenza impugnata non ha mancato di giustificare il suo convincimento esponendo congruamente l’argomento - non privo di logica - secondo cui alcune differenze tra la firma in verifica e le scritture di comparazione menzionate nell’appello incidentale siano spiegabili con la forma abbreviata adottata nella firma in calce all’atto di fideiussione su tale argomento centrale non è dato rinvenire alcuna specifica censura in ricorso. 2. Il terzo motivo investe la questione relativa alla determinazione dell’ambito di operatività della garanzia fideiussoria lamenta il ricorrente che la corte distrettuale, pur confermando che la entrata in vigore, il 9 luglio 1992, del nuovo articolo 1938 ha prodotto, per il periodo successivo, la nullità o inefficacia sopravvenuta delle fideiussioni per obbligazioni future stipulate come quella in esame in data anteriore, ove le parti non abbiano espressamente concordato l’importo massimo della garanzia, ha illegittimamente violando cioè gli artt. 1937 e 1938 cod. civ., oltre all’articolo 1325 numero 1 cod.civ. ed all’articolo 1418 cod.civ. escluso la ricorrenza nella specie di tale ipotesi, facendo riferimento ad una mera dichiarazione unilaterale inviata dalla banca nel giugno 1992 e non rilevando che il conto corrente garantito numero 5548/18 fu chiuso dalla banca in data 30.9.1994, quindi oltre due anni dopo l’entrata in vigore della nuova norma. La doglianza è fondata. Questa corte di legittimità ha avuto modo più volte di affermare Cass. nnumero 21101/05 2871/07 26064/08 che la fideiussione omnibus stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1992, numero 154 -il quale, sostituendo il testo originario dell’articolo 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all’indicazione dell’importo massimo garantito-conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall’articolo 1937 cod. civ., l’indicazione dell’importo massimo garantito presuppone un’espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell’importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca. Da questo orientamento, condiviso dal Collegio, si è discostata la corte distrettuale là dove ha ravvisato la ricorrenza della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato articolo 1938 cod.civ., non già in una espressa manifestazione di comune volontà delle parti del negozio di garanzia articolo 1937 cod.civ. , bensì in una mera comunicazione unilaterale la cui copia integrale risulta inserita nel ricorso della limitazione a lire 2 miliardi della garanzia, inviata nel giugno 1992 dalla banca al fideiussore D.M.G. , senza che quest’ultimo abbia manifestato alcuna volontà in tal senso. In tal modo la corte distrettuale, considerando erroneamente la perdurante validità ed efficacia della fideiussione anche per il periodo successivo alla entrata in vigore del nuovo articolo 1938 cod.civ., ha omesso di verificare se - ed in quale misura - in tale periodo successivo, dal 10 luglio 1992 sino alla chiusura del conto corrente oltre due anni dopo, il debito della società titolare del conto, per effetto di nuove operazioni, si sia incrementato di nuove poste debitorie, delle quali come detto il fideiussore non deve rispondere dovendo la garanzia valere per la sola debitoria esistente al 9 luglio 1992. 3. Con tale verifica interferisce del resto anche la questione, cui fa riferimento il quarto motivo, concernente la inclusione, nel saldo richiesto dalla Banca tanto in relazione al conto corrente della società numero 5548/18 quanto a quello personale di D.M.G. numero 162057/26 , di interessi determinati in applicazione delle clausole dei contratti stessi che consentivano alla Banca di variare - senza alcun preventivo avviso - il tasso di interesse adeguandone la misura a quella usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza, e di applicare l’anatocismo trimestrale sui conti debitori. Anche qui a ragione il ricorrente si duole della violazione di norme di diritto nella quale è incorsa la corte distrettuale nel confermare l’accertamento dei due debiti operato dal tribunale sulla base della sola risultanza dell’ultimo estratto conto dei due conti correnti in copia riprodotto in ricorso , pur essendo in grado di verificare, attraverso la lettura dei contratti di conto corrente in atti uno dei quali interpolato in copia al ricorso , la presenza in essi delle clausole sopra richiamate, la cui nullità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, è ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa corte di legittimità cfr. ex multis S.U. numero 21095/04 numero 24418/10 . Non condivisibili, invero, si mostrano gli argomenti esposti al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale la corte distrettuale ha ritenuto che la presenza in atti di solo una parte della documentazione contabile relativa ai rapporti di conto corrente estratti conto e la mancata precisazione, da parte degli appellanti, della incidenza della illegittima capitalizzazione degli interessi sul saldo finale di ciascun conto debbano comportare il rigetto della doglianza, espressa in atto di appello, circa il mancato rilievo d’ufficio della nullità da parte del primo giudice, non avendo gli appellanti offerto gli elementi a sostegno della stessa. Va invece osservato che, premesso il dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente costituenti il fondamento della domanda, grava ex articolo 2697 cod.civ. sulla parte attrice, cioè nella specie sulla Banca che ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore dei saldi dei due rapporti contrattuali, dimostrare l’esistenza e l’importo esatto di tali crediti, epurati delle somme corrispondenti ad interessi non dovuti ove per l’appunto determinati in applicazione di clausole contra legem ed a tal fine non può limitarsi a produrre come nella specie un estratto delle sue scritture contabili dal quale risulti il mero saldo del conto corrente, essendo invece tenuta a produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto stesso, così consentendo al giudice anche mediante l’ausilio di consulenza tecnica d’ufficio la rideterminazione del saldo sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate nel conto cfr. ex multis Cass. numero 23974/10 numero 21466/13 21597/13 . 4. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai due motivi accolti, e la causa viene rinviata alla Corte d’appello di Napoli perché, in diversa composizione, provveda agli accertamenti sopra indicati, previa eventuale integrazione della istruttoria documentale, provvedendo altresì a regolare le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.