



obbligazioni solidali | 27 Dicembre 2016
Chiarimenti in tema di transazioni
Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può teoricamente limitare la propria transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui, ovvero può estenderla all’intera obbligazione ex art. 1305 c.c. e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne. È questione di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) stabilire se i transigenti abbiano compiuto l’una o l’altra scelta.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26113/16; depositata il 19 dicembre)








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