La genesi della cessazione del rapporto di locazione si identifica nella condotta del locatore

Quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto, non ricorre un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 22976/16 del 10 novembre. Il caso. Vistosi negato il diritto di percepire l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale per non aver accettato la proposta del locatore che aveva comunicato l’intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione, il conduttore propone ricorso in Cassazione. Lamenta la mancata applicazione degli artt. 34 e 69 l. n. 392/78, assumendo che la cessazione del rapporto era dipesa dall’iniziativa assunta dal locatore e non da inadempimento o disdetta del conduttore o a una delle procedure di cui al R.d. n. 267/42, alle quali non era assimilabile l’ipotesi della mancata accettazione delle nuove proposte formulate dal conduttore. Non si tratta di disdetta del locatore. La S.C. ritiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la mancata accettazione del nuovo canone proposto dal locatore integrasse un’ipotesi di recesso da parte del conduttore, senza considerare che la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore come già affermato da Cass. n. 14728/01 . Si ritiene dunque che, quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore ancorché infondata o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto non ricorra un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi del cit. art. 34, che – per essere tale – deve prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche . Il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 settembre – 10 novembre 2016, numero 22976 Presidente Amendola – Relatore Sestini Ragioni della decisione É stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c 1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce gli ha negato il diritto a percepire l'indennità per la eredita dell'avviamento commerciale per non avere accettato la proposta del locatore che, in vista della scadenza dell'11.2.2013, aveva comunicato l'intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione. 2. Con l'unico motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione degli artt. 34 e 69 l. numero 392/78, assumendo che la cessazione del rapporto era dipesa dall'iniziativa assunta dal locatore che aveva preteso il raddoppio del canone e non era dovuta a inadempimento o disdetta del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. numero 267/1942, alle quali non era assimilabile l'ipotesi della mancata accettazione delle nuove proposte formulate dal conduttore in linea con l'ipotesi prevista dall'artt. 69 1. numero 392/78 che consentiva al conduttore di non accettare l'aumento proposto dal locatore, senza perdere -con ciò il diritto all'indennità . 3. Il motivo è fondato. La Corte, che pure ha correttamente individuato la norma da applicare in relazione ad un contratto sorto nell'anno 1989 esclusivamente nell'ars. 34 1. cit., ha errato nel ritenere che la mancata accettazione del nuovo canone proposto dal locatore integrasse un'ipotesi di recesso da parte del conduttore, senza considerare che la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore cfr. Cass., numero 14728/2001, relativa ad una disdetta inefficace, ma non opposta dal conduttore deve ritenersi, infatti, che quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore ancorché infondata o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto non ricorra un'ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi del cit. art. 34, che -per essere tale deve prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche. 4. Si propone pertanto l'accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio anche per le spese di lite . A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.