Locazione: tra più conduttori il debito solidale segue il criterio dell’imputabilità oppure si presume uguale

In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20024/16 depositata il 6 ottobre. Il fatto. Il proprietario di un immobile citava in giudizio, dinanzi al Tribunale territorialmente competente, la Provincia di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni arrecati a detto immobile adibito ad istituto scolastico e da quest’ultima condotto in locazione sino alla data 13 gennaio 2000. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda deducendo che i danni erano imputabili a un’Amministrazione comunale che aveva detenuto l’immobile per circa trent’anni prima della sua successione nel contratto. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per la restituzione di alcune somme spese per rendere agibile l’immobile. Con separato giudizio la Provincia di Napoli citava l’Ente civico perché fosse dichiarato unico ed esclusivo responsabile per gli eventuali danni riportati all’immobile in questione perchè relativi al periodo di conduzione del convenuto la Provincia chiedeva, altresì, l’accertamento in proprio favore del diritto di rivalersi nei confronti del Comune per recuperare le somme corrisposte al locatore a titolo di risarcimento danni. Si costituiva in giudizio l’Ente civico eccependo che secondo il contratto di locazione non aveva alcun obbligo al ripristino dell’immobile in relazione alla domanda di rivalsa che la Provincia di Napoli non aveva sollevato alcuna eccezione relativa ai danni che in base all’art. 3, lett. a , e b della l. n. 23/1996, la Provincia era responsabile della manutenzione degli edifici scolastici, quindi, essendo succeduta nel contratto, essa era da ritenersi responsabile anche per i danni risalenti. I due giudizi venivano riuniti ed il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dal locatore e la domanda riconvenzionale della Provincia di Napoli nei confronti dell’Amministrazione comunale. A seguito di impugnazione del locatore e di impugnazione incidentale condizionata della Provincia di Napoli, la Corte d’appello, condannava con sentenza la Provincia al pagamento in favore degli eredi del locatore, deceduto nelle more, di una determinata somma dichiarava inammissibile la domanda degli eredi del de cuius contro l’Amministrazione comunale sul rilievo che l’estensione della domanda del locatore nei confronti dell’Ente si palesava tardiva e condannava, altresì, il Comune a rimborsare alla Provincia di Napoli la metà dell’importo corrisposto al locatore in esecuzione della sentenza resa in grado di appello. Contro tale sentenza l’Ente Civico proponeva ricorso per cassazione. In particolare, l’Amministrazione ricorrente denunciava, tra gli altri motivi, anche la violazione e falsa applicazione di norme della legge speciale in materia artt. 3 e 8 l. n. 23/1996 rimproverando al Collegio di merito di non aver interpretato giustamente detta normativa secondo la quale sarebbero le Province a dover rispondere di tutte le obbligazioni, precedenti, concomitanti e successive al subentro nella locazione. Successione nel contratto e locazione. Gli Ermellini, hanno ritenuto infondato il predetto motivo di ricorso evidenziando che nella citata legge speciale non vi è alcuna previsione che riguardi i rapporti fra gli enti succedutisi nel contratto di locazione e sulla ripartizione degli obblighi contrattuali nei confronti del locatore, né tanto meno vi è la previsione che al provincia risponda in modo esclusivo degli obblighi e dei danni provocati dal precedente ente locatore. Pertanto, per i giudicanti, il Collegio di merito, ha fatto giusta applicazione della disciplina ordinaria in materia di successione nel contratto e di locazione. Risarcimento del danno arrecato alla cosa locata. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. I Giudici di legittimità concludono specificando che, nella specie, trattasi non di responsabilità solidale, ma di responsabilità sussidiaria del cedente una volta che il locatore si sia inutilmente rivolto al cessionario inadempiente, ma non viene comunque intaccato il principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 36 l. n. 392/1978 nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest’ultimo risponde dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il beneficium ordinis nel senso chiarito da Cass. n. 9486/2007. Nella fattispecie in oggetto non vi è problema in ordine al beneficium ordinis , ma solo in ordine alla ripartizione della responsabilità per danni alla cosa locata, per la quale rimane valido il principio dell’imputabilità affermato da Cass. n. 10485/2004. Concludendo. Secondo i Giudici di legittimità, il predetto principio è stato correttamente applicato dal Giudice del merito che, nel regolare la ripartizione del debito per il risarcimento dei danni all’immobile locato nei rapporti interni fra provincia e comune, non avendo le parti fornito la prova sull’imputabilità degli stessi, lo ha posto a carico di entrambe in misura eguale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 giugno – 6 ottobre 2016, numero 20024 Presidente Amendola – Relatore Armano Svolgimento del processo Ca.Gu. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Provincia di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in Lire 384.381.188, ad un immobile di sua proprietà adibito ad istituto scolastico,condotto in locazione dalla Provincia di Napoli e restituito dalla stessa in data 13 gennaio 2000. La Provincia di Napoli ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che i danni erano imputabili al Comune di Frattamaggiore, che aveva detenuto l’immobile per circa trent’anni prima della sua successione nel contratto ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di alcune somme spese per rendere agibile l’immobile. Con separato ricorso la Provincia di Napoli ha convenuto in giudizio il Comune di Frattamaggiore perché fosse dichiarato unico ed esclusivo responsabile per gli eventuali danni riportati all’immobile, in quanto relativi al periodo in cui l’edificio era condotto in locazione dal Comune, giusta contratto del 14 luglio 1989 per sentir dichiarare il diritto della Provincia di Napoli, subentrata nel contratto nel 1997, a rivalersi nei confronti del Comune per recuperare le somme eventualmente corrisposte al locatore Ca.Gu. a titolo di risarcimento danni. Si costituiva in giudizio il Comune di Frattamaggiore eccependo che, secondo il contratto di locazione, non aveva alcun obbligo al ripristino dell’immobile in relazione alla domanda di rivalsa, che nel verbale di consistenza del 23-5-97 la Provincia di Napoli non aveva sollevato alcuna eccezione relativa ai danni che in base all’articolo 3 lett. a e b della Legge 11 gennaio 1996, numero 23 la Provincia era responsabile della manutenzione degli edifici scolastici e quindi, essendo succeduta nel contratto,responsabile anche per danni risalenti. I due giudizi venivano riuniti ed il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Ca.Gu. e la domanda riconvenzionale della Provincia di Napoli rigettava anche la domanda proposta dalla Provincia di Napoli nei confronti del Comune di Frattamaggiore. A seguito di impugnazione di Ca.Gu. e di impugnazione incidentale condizionata della Provincia di Napoli, la Corte d’appello di Napoli,con sentenza del 15 aprile 2013, ha condannato la Provincia di Napoli al pagamento in favore degli eredi di Ca.Gu. , deceduto nelle more, di Euro 27. 969,53 oltre accessori ha dichiarato inammissibile la domanda degli eredi Ca. contro il Comune di Frattamaggiore, sul rilievo che l’estensione della domanda del Ca. nei confronti del Comune, formulata all’udienza di conclusioni dà primo grado, era tardiva,non potendosi applicare l’estensione automatica della domanda nei confronti dell’effettivo responsabile, non trattandosi di un unico processo,rimanendo distinte le cause nonostante la riunione ha condannato il Comune di Frattamaggiore a rimborsare alla Provincia di Napoli il 50% di quanto questa avesse dovuto pagare ai Ca. in esecuzione del capo a della sentenza di appello. Avverso questa sentenza propone ricorso il Comune di Frattamaggiore con cinque motivi illustrati da memoria. Resiste la Provincia di Napoli. Gli altri intimati non hanno presentato difese. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c ex articolo 360 numero 4 c.p.c e dell’articolo 2909 c.c. ex articolo 360 n 3 c.p.c Il ricorrente denunzia che la Corte di appello, pronunciando ultra petita, ha condannato esso Comune a rimborsare alla Provincia di Napoli il 50% dei danni da questa corrisposti agli eredi Ca. , non considerando che la Provincia con l’appello incidentale condizionato aveva omesso di impugnare il rigetto della domanda di rivalsa proposta nei confronti del Comune ed aveva richiesto solo l’affermazione della responsabilità solidale del Comune, in proporzione maggiore rispetto a quella della Provincia, violando così il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di rivalsa. 2.Con il secondo motivo fili deduce violazione dell’articolo 345 c.p.c ex articolo 360 numero 4 c.p.c Sostiene il ricorrente che la domanda di declaratoria di responsabilità solidale era nuova e andava dichiarata inammissibile. 3. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati. La Corte di appello ha ritenuto che l’appello incidentale condizionato della Provincia avesse investito anche la domanda di rivalsa nei confronti del Comune. Infatti la Corte di merito espressamente ha ritenuto che l’accoglimento sia pur parziale dell’appello della parte locatrice impone, sull’appello incidentale condizionato della Provincia di Napoli, di tener conto della domanda di rivalsa proposta dal predetto ente nei confronti del Comune di Frattamaggiore e delle difese spiegate da tale ultima amministrazione . Dall’esame degli atti si rileva che le conclusioni svolte dalla Provincia in appello sono più ampie di quelle svolte in primo grado, posto che implicano anche la richiesta di una condanna diretta del Comune nei confronti dei Ca. ma, nei rapporti interni fra Provincia e Comune, si risolvono pur sempre nella richiesta della Provincia di essere tenuta indenne dal Comune di quanto pagato al locatore questo è il senso complessivo della impugnazione condizionata che questa Corte rileva dall’atto dell’appello incidentale condizionato, come correttamente interpretato anche dai giudici di appello. La richiesta della Provincia di condanna in solido del Comune era inammissibile, perché oltretutto in prime cure non c’era stata una domanda dell’attore Ca. nei confronti del Comune, ma permaneva la domanda di regresso proposta dalla Provincia nei confronti del Comune nell’autonomo giudizio proposto successivamente e poi riunito. La Corte di appello non ha condannato in solido il Comune e la Provincia,ma ha provveduto sulla domanda di regresso formulata dalla Provincia, che è cosa diversa dalla domanda diretta di condanna in solido. 4. Si esaminano congiuntamente il terzo e quinto motivo di ricorso in quanto legati da connessione logico giuridica. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 36 legge numero 392 del 1978 in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. e vizi motivazionali. Il Comune sostiene che nella specie vi è stata una successione della Provincia nella locazione e non una cessione del contratto di locazione e che il richiamo alla sentenza Cass. numero 10485 del 2004 non è concludente. Con il quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 3 e 8 Legge numero 23 del 1996 e vizi motivazionali. Si sostiene che, in base a queste norme, sono le Province che devono rispondere di tutte le obbligazioni, predenti, concomitanti e successive al subentro nella locazione. 5. I motivi sono infondati. A norma dell’articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, numero 23 numero 1 In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i , della legge 8 giugno 1990, numero 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici a i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie b le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. n 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. n 3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature. A norma dell’articolo 8 comma 5 della Legge 11 gennaio 1996, numero 23 le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b , fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto. 6. Dall’esame della normativa su riportata si rileva che, a partire dall’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996, numero 23, alle province è affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti di istruzione secondaria e che, se tali istituti hanno sede in immobili di proprietà privata condotti in locazione dai comuni o dallo Stato,le province subentrano nei contratti di locazione se non intendono risolverli. 7. In tale disciplina non vi è alcuna previsione che riguardi i rapporti fra gli enti succedutisi nel contratto di locazione e sulla ripartizione degli obblighi contrattuali nei confronti del locatore, né tantomeno vi è la previsione che la provincia risponda in modo esclusivo degli obblighi e dei danni provocati dal precedente ente locatore. Pertanto giustamente il giudice di appello ha fatto applicazione della disciplina ordinaria in materia di successione nel contratto e di locazione. 8. Questa corte ha già affermato che in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. Cass. Sentenza numero 10485 del 01/06/2004. Tale sentenza, richiamata dalla Corte di Appello, ha regolato la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni fra cedente e cessionario, ma non ha in alcun modo limitato quella di ognuno dei conduttori cedente e cessionario del contratto nei confronti del locatore, laddove ha affermato che, in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. 9. Questo collegio non ignora che la successiva sentenza di questa Corte numero 9486 del 2007 ha chiarito che non di responsabilità solidale si tratta, ma di responsabilità sussidiaria del cedente una volta che il locatore si sia inutilmente rivolto al cessionario inadempiente, ma non è comunque intaccato il principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi della L. numero 392 del 1978, articolo 36, nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest’ultimo risponde dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il beneficium ordinis nel senso chiarito da Cass. numero 9486 del 2007. 10.Nella fattispecie in oggetto non vi è problema in ordine al beneficium ordinis, ma solo in ordine alla ripartizione della responsabilità per danni alla cosa locata,per la quale rimane valido il principio della imputabilità affermato da Cass., Sentenza numero 10485 del 01/06/2004. Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte di merito che,nel regolare la ripartizione del debito per il risarcimento dei danni all’immobile locato nei rapporti interni fra provincia e comune,non avendo le parti fornito la prova sull’imputabilità degli stessi, lo ha posto a carico di entrambe in misura eguale. 10 Con il quarto motivo si denunzia violazione articolo 274 cod. proc. civ. ex articolo 360 numero 4 c.p.c Sostiene il ricorrente che l’appello incidentale condizionato della Provincia doveva essere dichiarato inammissibile perché, originando la domanda della Provincia nei confronti del Comune da una causa distinta, era necessaria la proposizione di un appello nel termine di legge, laddove nella fattispecie non era stato rispettato neppure il termine lungo di cui al 327 c.p.c 11. Il motivo è infondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza numero 24627 del 27/11/2007,nel conflitto fra il principio dei la stabilità del giudicato e quello dell’unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse, deve affermarsi che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza. 12. Nel caso di specie, facendo riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite,deve osservarsi che l’interesse all’impugnazione incidentale condizionata da parte della Provincia è sorto solo a seguito della impugnazione della sentenza da parte di Ca.Gu. , sul rilievo che essendo stata rigettata in primo grado la domanda di Ca.Gu. nei confronti della Provincia, quest’ultima era priva di interesse ad impugnare il rigetto della domanda di regresso azionata nei confronti del Comune, se pure questa causa avesse natura di causa scindibile. Di conseguenza l’appello incidentale della Provincia in relazione alla domanda di rivalsa nei confronti del Comune era tempestivo in quanto proposto nei termini per l’appello incidentale tardivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.