Impresa e direttore lavori coobbligati: rispondono solidalmente dei danni

In caso di cattiva esecuzione di lavori condominiali, l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati ai condomini. E’, infatti, sufficiente che le azioni abbiano concorso a produrre l'evento, anche se frutto di illeciti differenti o della violazione di norme diverse.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18521/16 depositata il 21 settembre. Il caso. Un Condominio situato in Torino conveniva in lite un’impresa individuale, cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, insieme al direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione. Responsabilità in solido. Il ricorrente deduce nullità della sentenza dolendosi del fatto che la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi, laddove ha fondato la sua responsabilità sulla base delle risultanze di un procedimento per accertamento tecnico cui egli non aveva preso parte. Inoltre, denuncia violazione di legge in relazione all’affermazione della sua responsabilità in solido con quella dell’impresa appaltatrice. Sostiene, per un verso, la ricorrenza di un’ipotesi che esclude la solidarietà tra coobbligati e sotto diverso profilo, lamenta che la Corte lo avrebbe ritenuto responsabile per il solo fatto dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice. Contratto di appalto. In riferimento a quest’ultimo punto, in particolare, il ricorso è infondato. Secondo un consolidato principio di diritto, infatti, in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempienti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono in solido dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse . La solidarietà fra coobbligati trova fondamento anche nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 maggio – 21 settembre 2016, n. 18521 Presidente Manna – Relatore Correnti Ritenuto in fatto 1. Il Condominio di via – omissis convenne in lite l’impresa individuale Ce.Br. , cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, e C.R. , incaricato della direzione dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere. I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. Il C. , in particolare, evidenziò che le modalità esecutive delle opere erano state accertate nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo cui egli non aveva preso parte ricondusse i danni lamentati da alcuni condomini alle opere che gli stessi avevano effettuate in autonomia nelle rispettive proprietà contestò la propria responsabilità e chiese, in ogni caso, che in caso di accoglimento della domanda fosse accertata la ripartizione delle responsabilità con l’impresa appaltatrice. Il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti in solido. 2. Sull’appello proposto dal C. , la Corte d’Appello di Torino determinò la quota di responsabilità del predetto in misura del 30%, confermando per il resto la sentenza. La corte, in particolare, rilevò che la cattiva esecuzione delle opere era emersa dall’istruttoria condotta nel corso del giudizio, ed in particolare dalla consulenza tecnica esperita nel contraddittorio di tutte le parti ritenuto poi in accordo col tribunale che l’opera presentasse gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c., ribadì la responsabilità solidale dell’impresa e del direttore dei lavori, ciascuno per avervi dato causa con le proprie azioni od omissioni a tale proposito ritenne censurabile l’operato del C. per aver questi rilevata la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo l’ultimazione delle opere e la consegna dell’immobile da parte dell’impresa reputò infine tale comportamento incidente sui danni complessivi nella misura sopra indicata. La Corte accolse peraltro anche il gravame incidentale interposto dal condominio in punto alla misura delle spese di causa, erroneamente liquidate dal tribunale con riferimento alla sola fase di istruzione preventiva. 3. Il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il condominio e l’impresa Ce. hanno depositato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Considerato in diritto 4. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, oltre a violazione di legge e difetto di motivazione, dolendosi del fatto che la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei gravi vizi, donde ha fondato la sua responsabilità, sulla base delle risultanze di un procedimento per accertamento tecnico preventivo cui egli non aveva preso parte. Nella sostanza, la doglianza si articola su due profili. Per un verso, infatti, il ricorrente lamenta una violazione del principio del contraddittorio perpetrata con l’utilizzazione delle risultanze dell’accertamento tecnico. Per altro verso, poi, assume che sulla relativa eccezione, già oggetto di specifico motivo di appello, la corte non avrebbe reso una motivazione congrua, essendosi limitata a rilevare che i difetti erano stati accertati da una consulenza tecnica esperita successivamente e nel contraddittorio di tutte le parti, quando in realtà a suo dire – tale consulenza si limitava a richiamare gli esiti del giudizio di istruzione preventiva. 4.1 In relazione al primo profilo, va osservato che lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo. Sostiene in ogni caso che il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato, poiché il condominio gli avrebbe notificato il ricorso unicamente per conoscenza e senza rivolgere alcuna specifica censura al suo operato ovvero dando atto, al contrario, ch’egli aveva segnalati gli inadempimenti dell’impresa appaltatrice . Tale circostanza designa l’infondatezza complessiva del motivo. La notifica del ricorso per accertamento tecnico valse infatti ad instaurare validamente il contraddittorio nei confronti del ricorrente, il quale evidentemente decise di non partecipare al giudizio per propria autonoma determinazione. In tale ottica non rileva il fatto che nel ricorso non fossero direttamente prospettate azioni di merito nei suoi confronti. Com’è noto, infatti, il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito esso è infatti diretto a tutelare non già situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova così e nei termini che seguono, ampiamente in motivazione si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 28/05/1996 . Pertanto la strumentalità del relativo giudizio al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del fumus boni juris , è riferita all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono propone nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito cfr. artt. 693 comma 3 e 698 commi 2 e 3 cod. proc. civ. . La domanda, in altre parole, va rappresentata nel suo contenuto essenziale, onde consentire una valutazione di funzionalità alla stessa del mezzo istruttorio oggetto di preventiva acquisizione. Ma è proprio l’esito del mezzo istruttorio, in molti casi, ad evidenziare chi siano i soggetti nei cui confronti dirigere la pretesa di merito, essendo così indispensabile che costoro abbiano tutti preso parte al relativo procedimento di acquisizione e ciò è quanto accaduto nella specie, ove per stessa ammissione del ricorrente il condominio committente intese far accertare l’esistenza di gravi difetti in capo all’opera appaltata, consentendo la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti potenzialmente interessati, al di là della formale prospettazione di un’azione nei confronti della sola impresa appaltatrice. 4.2 Venendo così meno il prospettato difetto di contraddittorio, resta assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla motivazione. 5. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la decisione della corte d’appello di non ammettere i suoi capitoli di prova orale, che assume assistita da motivazione solo apparente e che non consentiva di evincere il ragionamento logico-giuridico da cui poter desumere la responsabilità del direttore dei lavori . 5.1 La censura appare anzitutto inammissibile poiché il ricorrente non indica né il contenuto dei capitoli né i testimoni e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, elementi tutti necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/0412010 . In ogni caso, poi, la corte d’appello ha evidenziato con chiarezza la circostanza ritenuta decisiva nell’affermazione della responsabilità, ovvero il grave ritardo con il quale il C. rilevò i difetti rispetto all’esecuzione dei lavori ed al momento in cui questi erano emersi circostanza il cui significato la corte ha ritenuto non potesse essere scalfito dai capitoli formulati dal ricorrente, che sul punto specifico non ha fornito alcuna indicazione. 6. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’affermazione della sua responsabilità in solido con quella dell’impresa appaltatrice. Sostiene per un verso la ricorrenza di un’ipotesi che esclude la solidarietà fra coobbligati, fondandosi le rispettive responsabilità su un diverso titolo giuridico ed in specie il contratto di appalto concluso con l’impresa e il distinto incarico professionale conferitogli . Sotto altro profilo, che investe anche l’aspetto della motivazione, lamenta poi che la corte lo avrebbe ritenuto responsabile per il sol fatto dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice. 6.1 Sotto entrambi i profili il motivo è infondato. Quanto all’ultimo, si è già osservato che la corte ha espressamente individuato e descritto l’autonoma condotta del C. , connotandola di negligenza rispetto agli obblighi del professionista incaricato della direzione dei lavori. Quanto al primo, poi, la corte ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse così fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004 si è affermato, in particolare, che la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012 . 7. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dal condominio in punto alla liquidazione delle spese di primo grado. Assume in proposito che la decisione sulle spese costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di primo grado, insindacabile dal giudice d’appello se non per violazione del principio di soccombenza. 7.1 Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, si è limitata a rivedere l’importo delle spese già liquidato in favore del condominio, rilevando che il giudice di prime cure aveva in ciò erroneamente tenuto conto della sola nota concernente il procedimento di istruzione preventiva. La decisione, pertanto, non ha inciso sulla regolazione delle spese di lite come operata dal giudice di primo grado, ma è consistita in una semplice revisione dell’importo, in dipendenza del riscontro di un erroneo presupposto in fatto. 8. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla decisione sulle spese. Assume in particolare che erroneamente la corte avrebbe posto a suo carico le spese di lite sostenute dal condominio nel giudizio di appello, ove pure egli era risultato parzialmente vittorioso e si duole della compensazione operata limitatamente al rapporto con il coobbligato Ce. . 8.1 Sotto il primo profilo il motivo è infondato, poiché la corte ha integralmente respinto i motivi di appello formulati dal ricorrente nei confronti del condominio, confermando sul punto la decisione di primo grado. 8.2 Quanto al secondo profilo, la corte d’appello ha ritenuto sussistere giusti motivi di compensazione nell’accoglimento solo parziale della pretesa del C. verso il coobbligato. Si tratta di una statuizione che sfugge al sindacato di legittimità, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con esclusione di ogni valutazione dell’opportunità rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito – di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008 . 9. Il ricorso è pertanto complessivamente meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente.