Rapporto banca/cliente e rapporto causa/effetto

In tema di nesso causale esistono due momenti diversi del giudizio civile il primo è costituito dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e il danno rileva solo come evento lesivo il secondo, al quale va riferita la regola di cui all’art. 1223 c.c., riguarda la determinazione dell’intero danno cagionato oggetto dell’obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all’interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l’evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale.

Così la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17760/16, depositata l’8settembre. Risarcimento del danno quali limiti? Una società conveniva in giudizio un istituto di credito chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di mutuo stipulato due anni prima, la condanna alla cancellazione delle relative ipoteche e il risarcimento dei danni. Con un ulteriore atto di citazione la medesima attrice conveniva in giudizio la stessa banca chiedendo la condanna al risarcimento relativo alla tardiva erogazione di un contributo concessole in forza della c.d. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno” dall’allora Ministero dell’Industria l’attuale Ministero dello Sviluppo Economico . Il Tribunale adito, riuniti i due giudizi, rigettava le prime due domande e condannava invece l’istituto di credito al risarcimento del danno per la tardiva erogazione del contributo. La Corte di appello accoglieva parzialmente il gravame degli attori, dichiarando risolto per inadempimento della banca il contratto di mutuo e condannandola altresì al risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva erogazione del contributo. La banca risponde se aggrava la crisi del suo cliente? La banca aveva resistito in entrambi i giudizi eccependo in primo luogo l’insorgenza di una modifica peggiorativa delle condizioni della società attrice che avrebbe giustificato, a suo dire, la mancata erogazione delle ulteriori rate di finanziamento e del contributo ministeriale e – quanto al lamentato ritardo nella erogazione – aveva eccepito una divergenza temporale tra l’emissione a suo carico del mandato di pagamento da parte del Ministero e la sua trasmissione agli uffici competenti dell’istituto di credito. La Corte di appello non ravvisava ragioni giustificative alla mancata esecuzione del mandato da parte della banca, con conseguente insorgere della responsabilità aquiliana nei confronti dell’impresa per lesione del suo diritto di credito vantato nei confronti dello Stato. La sentenza riconosceva alla società attrice una somma non inferiore al rendimento annuo netto dei Titoli di Stato, mentre escludeva il riconoscimento di danni per lucro cessante e danno emergente derivanti dalla successiva sua decozione derivante, a suo dire, proprio dalla mancata erogazione di finanziamento e contributo. Per tali ragioni, l’attrice ricorreva in Cassazione. Effetto normale” della condotta illecita. La ricorrente eccepiva la contraddittorietà della sentenza di appello nella misura in cui riconosceva che la condotta della banca era stata causa del peggioramento delle condizioni economiche della società, salvo poi escludere che lo stato di insolvenza rappresentasse l’esito normale dell’inadempimento. La Corte di Cassazione, accogliendo la doglianza, ha rilevato che la responsabilità della banca ha natura contrattuale quanto all’accertato inadempimento del contratto di mutuo e natura extracontrattuale quanto alla mancata erogazione del contributo ricevuto, quale soggetto mandatario, dal Ministero. Esistono pertanto due momenti diversi del giudizio civile, in tema di nesso causale la ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità per il quale la problematica causale è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e il secondo, al quale va riferita la regola di cui all’art. 1223 c.c. che riguarda la determinazione dell’intero danno cagionato oggetto dell’obbligazione risarcitoria. In tale contesto occorre attribuire rilievo – all’interno delle serie causali individuate – a quelle che non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 maggio – 8 settembre 2016, n. 17760 Presidente Giancola – Relatore De Marzo Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione del 14 dicembre 1993 la Avicola Adriatica s.a.s. di P.A. & amp C. d'ora innanzi, Avicola Adriatica , unitamente a D.P A. e alla moglie D. E., aveva convenuto in giudizio il Banco di Napoli s.p.a., chiedendo la risoluzione per inadempimento dei contratto di mutuo dei 3 luglio 1991 concesso alla società a tasso agevolato, ai sensi della I. n. 64 del 1986, e la condanna della convenuta alla cancellazione delle ipoteche iscritte e al risarcimento dei danni. Con successivo atto di citazione del 15 febbraio 1995, la medesima società aveva convenuto in giudizio il Banco di Napoli s.p.a., chiedendone la condanna al versamento della somma di lire 238.600.000, corrispondenti alla metà di un contributo in conto capitale concesso dalla Agensud, ai sensi della I. n. 64 del 1986, per la quale il Ministero dell'industria aveva già emesso il relativo mandato, oltre agli accessori di legge e al risarcimento dell'ulteriore danno pari alla differenza fra dette somme e il tasso di interesse praticato dalla banca sul debito dell'esponente , li Tribunale di Teramo, riuniti i due giudizi, aveva rigettato le domande di risoluzione del contratto e di cancellazione delle ipoteche aveva dichiarato illegittimo il comportamento tenuto dalla banca in ordine al ritardato versamento del contributo di cui alla l. n. 64 del 1986 e aveva condannato la convenuta al risarcimento dei danno nella misura dì euro 80.000,00 2. Con sentenza depositata il 26 ottobre 2010 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Avicola Adriatica nonché da D. E., in proprio e quale erede, unitamente ai figli, anch'essi appellanti, di A. D.P , ha dichiarato risolto per inadempimento del Banco di Napoli s.p.a. il contratto intercorso con la Avicola Adriatica e ha condannato la Banca San Paolo IMI s.p.a. già Banco di Napoli s.p.a. , al pagamento, in favore della Avicola Adriatica nonché di D. E., in proprio e unitamente a D.P A.M., D.P Francesca e di P. Cristina, nella qualità di eredi di D.P A., della somma di euro 234.254,01, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione dei finanziamenti e contributi per i quali avevano agito in giudizio. La Corte territoriale ha, invece, rigettato l'appello incidentale della banca. 3. La Corte territoriale, quanto all'appello principale, relativo all'au debeatur, ha ritenuto. a che la mancata erogazione delle ulteriori rate di finanziamento non potesse trovare fondamento nel diritto della banca, previsto dali'art. 11 del contratto del 3 luglio 1991, di recedere in caso di modifica delle condizioni economiche o giuridiche della Ditta o di uno dei garanti o coobligati . o in caso di insolvenza, fallimento o liquidazione coatta dela Ditta o di uno dei sui coobligati o garanti , dal momento che tale diritto era stato esercitato soltanto il 7 gennaio 1998, ben oltre il termine del 31 dicembre 1992, stabilito per l'integrale erogazione dei finanziamento b che la mancata erogazione dei residuo finanziamento neppure poteva essere giustificata ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., giacché, nel momento in cui l'obbligazione della banca avrebbe dovuto essere adempiuta, ossia al 31 dicembre 1992, nessun attuale peggioramento delle condizioni della Avicola Adriatica si era registrato, essendo la crisi intervenuta, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, solo successivamente e in conseguenza del mancato finanziamento e che, peraltro, la valutazione del pericolo, da parte dell'obbligato, di conseguire la controprestazione doveva essere operata anche alla luce delle garanzie dalle quali quest'ultima era assistita ossia le garanzie personali offerte dalla totalità dei membri della famiglia del D.P e le garanzie ipotecarie , che rendevano più facilmente realizzabile il credito, alla luce della pressione esercitata sul debitore dalla presenza di tali garanzie d che, ancora, nella valutazione della modificazione delle condizioni economiche del debitore, occorreva tener conto dei rilevo assunto, all'interno dei piano finanziario dell'impresa, dall'esecuzione della prestazione sospesa e che, nella specie, l'importanza del finanziamento, valutata in relazione alle dimensioni dell'impresa e al suo collegamento temporale con un preciso e significativo piano di investimenti, consentivano di ritenere, avuto anche riguardo ai tempi della crisi, che la sospensione dei finanziamenti era stata essa stessa causa, prevedibile dallo stesso mutuante, del peggioramento economico delle condizioni dell'impresa f che, pertanto, l'inadempimento della banca doveva essere ritenuto essenziale, in relazione all'interesse dell'impresa, e tale da comportare l'accoglimento sia della domanda di risoluzione che di quella risarcitoría. Con riguardo all'appello incidentale della banca, la Corte d'appello ha osservato a che il diritto della società all'erogazione del contributo in conto capitale sorto nei confronti dello Stato, per effetto del decreto dell'Agensud dei 9 dicembre 1992, era divenuto liquido ed esigibile col provvedimento di erogazione e il contestuale mandato di pagamento del 16 luglio 1993, che aveva affidato la prestazione di pagamento al Banco di Napoli b che, sulla base dei principi di normalità e delle regole di trasmissione dei mandati, doveva ritenersi che la banca mandataria avesse avuto conoscenza di tale mandato nei giorni immediatamente successivi alla sua emissione, anche in ragione del contestuale accredito della somma, menzionato nella missiva del 16 dicembre 1999 e del quale non era ragionevole ritenere che la banca non si fosse avveduta c che, pertanto, era da quest'ultimo momento - e non dalla successiva comunicazione del 20 giugno 1994, che le era stata inviata dal Ministero dell'Industria - che la banca era a conoscenza dei suo obbligo d che se la banca avesse intesi informare l'Agensud della procedura di amministrazione controllata in cui era stata posta l'Avicola Adriatica col provvedimento dei 27 aprile 1993, avrebbe dovuto provvedervi subito, non appena ricevuto il citato mandato di pagamento del 16 luglio 1993 e che il riferimento contenuto nella missiva del 20 giugno 1994, alle garanzie fideiussorie cui subordinare le prossime erogazioni era da circoscrivere ai finanziamenti diversi da quello oggetto del precedente mandato, sia perché tale tipo di finanziamento, in conto capitale, non prevedeva, di norma, obbligazioni restitutorie da garantire con fideiussione, sia perché il tempo trascorso dal mandato avrebbe dovuto farne presumere l'esecuzione, sia perché l'avversativo invece lasciava presumere che le garanzie si riferissero appunto alle prossime erogazioni f che, in definitiva, non erano ravvisabili ragioni giustificative della mancata esecuzione del mandato da parte del Banco di Napoli, con conseguente sorgere della responsabilità aquiliana nei confronti dell'impresa per lesione dei diritto di credito vantato nei confronti dello Stato. Quanto alla determinazione del risarcimento, la sentenza impugnata ha ritenuto a che alla società doveva riconoscersi una somma non inferiore al rendimento arinuo netto dei titoli di Stato e, in particolare, gli importi, accertati dal consulente tecnico d'ufficio, correlati ai maggiori oneri finanziari sostenuti dalla prima per i più elevati tassi di interesse e le maggiori spese sopportate b che, al contrario, non potevano essere riconosciuti i danni, per lucro cessante e danno emergente, conseguenti alle due procedure concorsuali, giacché il rilievo causale attribuito all'inadempimento della banca nel peggioramento delle condizioni economiche dell'impresa, non era sufficiente a rendere detto inadempimento causa o concausa dell'ulteriore, più grave evento lesivo costituito dallo stato di insolvenza che aveva determinato il ricorso alle procedure e che doveva essere considerato evento eccezionale, in quanto tale estraneo, in forza dei principio della causalità adeguata, alla normale serie causale scaturita dall'inadempimento. 4. Avverso tale sentenza, la Avicola Adriatica, A.M. D.P , Cristina D.P , Francesca D.P , E. D., quali eredi di A. D.P , ed E. D. in proprio propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Intesa San Paolo s.p.a., società incorporante, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui resiste la Avicola Adriatica con controricorso. Motivi della decisione 1. L'esame del ricorso incidentale non condizionato, in quanto investe, con quattro motivi, il fondamento della responsabilità della banca deve, per ragioni di ordine logico, essere condotto prioritariamente rispetto a quello del ricorso principale, che, invece, concerne l'entità dei risarcimento liquidato. Invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella dei merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole Cass. 31 ottobre 2014, n. 23271 . 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc, civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente, in particolare, rileva che se è vero che il contributo concesso dall'Agensud era divenuto esigibile con il provvedimento di erogazione e con il contestuale mandato di pagamento dei 1610711993, è però anche vero che di tale mandato e del conseguente accredito essa era venuta formalmente a conoscenza solo con la nota del 2010611994. Priva di qualunque riscontro probatorio era rimasta la considerazione della sentenza impugnata, peraltro non scaturente da un'eccezione della controparte, secondo la quale la banca avrebbe potuto avere conoscenza del mandato nei giorni immediatamente successivi alla sua emissione. La ricorrente rileva, inoltre, che la nota ministeriale del 1611211999 non operava alcun riferimento temporale al momento dell'accredito e che essa neppure era a conoscenza, alla data dei mandato, dell'ammissione dell'Avicola Adriatica alla procedura di amministrazione controllata. Con ulteriore articolazione dei medesimo motivo, la ricorrente incidentale lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto ovvio che le garanzie fideiussorie alle quali, secondo la missiva dei 2010611994 del Ministero dell'interno, dovevano essere subordinate le prossime erogazioni non concernessero il finanziamento oggetto dei precedente mandato dei 1610711993. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. Per quanto concerne il primo profilo, si osserva che la sentenza impugnata ha preso le mosse dall'accertamento della data in cui era divenuto esigibile il diritto della Avicola Adriatica a conseguire il contributo in conto capitale accreditato da Agensud sul conto corrente della Banca, nelle veste di mandataria della prima. In tale prospettiva, dovendo verificare la contrarietà al diritto della condotta della banca, quale adiectus solutionis causa dei debitore e dunque quale soggetto non titolare di obbligazioni verso il terzo creditore Cass. 30 luglio 2002, n. 11277 , razionalmente si è fatto riferimento non alla data dì documenti successivamente inviati alla banca e attestanti il precedente accredito, ma, secondo una massima di esperienza, alla normale regola di immediata esecuzione dei mandati di pagamento, con conseguente accredito sul conto corrente della banca della somma della quale si tratta. Tale accertamento in fatto non si espone invero ad alcuna censura di illogicità. Quanto alla seconda articolazione del motivo, osserva la Corte che la ricorrente principale reitera assertivamente la propria tesi, quanto all'interpretazione del contenuto della missiva del 20 giugno 1994, senza confrontarsi in alcun modo con l'ampio apparato motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha valorizzato come la richiesta di garanzie fideiussorie fosse letteralmente riferita alle prossime erogazioni oltre che preceduta da un invece che esprimeva la contrapposizione rispetto a quanto erogato in precedenza , anche perché il finanziamento in conto capitale non prevede, di norma, obbligazioni restitutorie, e come il tempo decorso dall'accredito del contributo lasciasse ragionevolmente presumere l'avvenuto versamento in favore del creditore. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la ricorrente incidentale lamenta violazione dell'art. 1461 cod. civ., anche in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., nonché omessa o insufficiente motivazione, rilevando che le mutate condizioni economiche dell'Avicola Adriatica che avevano giustificato la mancata erogazione del residuo finanziamento non andavano apprezzate con riferimento alla successiva ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata, ma alla situazione di gravità finanziaria che aveva indotto la BNL ad intraprendere azioni di recupero degli effetti agrari rimasti insoluti e la medesima consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità Cass. 3 giugno 2016, n. 11482 . 6. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, rilevando che la Corte territoriale, con riferimento ad entrambe le causae petendi poste a fondamento della pretesa risarcitoria, aveva prima riconosciuto, in coerenza con le risultanze della disposta consulenza tecnica, che la condotta della banca era stata causa del peggioramento delle condizioni economiche della società e poi escluso che lo stato di insolvenza rappresentasse esito normale dell'inadempimento. La doglianza è fondata. Al riguardo, occorre, in effetti, rilevare che la responsabilità della banca ha natura contrattuale, quanto all'accertato inadempimento del contratto di mutuo, e natura extracontrattuale, quanto alla mancata erogazione del contributo ricevuto, quale soggetto mandatario, dalla Agensud. Come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 cod. pen. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'ari. 1223 cod. civ., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato ìn termini ipotetici Cass, 23 dicembre 2010, n. 26042 . Ora, la sentenza impugnata afferma che il rilievo causale che è possibile attribuire all'inadempimento della banca nel peggioramento delle condizioni economiche dell'impresa non è sufficiente a rendere detto inadempimento causa a sua volta o anche concausa dell'ulteriore, più grave evento lesivo, costituito dallo stato di insolvenza che aveva determinato il ricorso prima all'amministrazione controllata e poi al concordato preventivo. Tale conclusione non è però agganciata ad alcuna valutazione delle condizioni economiche dell'impresa che, al contrario, nella considerazione dei presupposti di operatività dell'art. 1461 cod. civ. era stata condotta, dalla medesima sentenza, con puntuale riferimento alle risultanze della consulenza tecnica, giungendo ad affermare che il rilievo causale dell'inadempimento della banca nelle difficoltà finanziarie incontrate dall'impresa, esclude la preesistenza di dette difficoltà rispetto alla sospensione della prestazione . In altre parole, il giudizio che nega persino la rilevanza concausale della condotta della banca peraltro da apprezzarsi anche con riferimento all'illecito aquiliano e non solo con riguardo all'inadempimento dei contratto di mutuo non è ancorato ad alcun indice obiettivo. E, dei resto, proseguendo ed esaurendo la disamina della questione, la sentenza finisce per affermare che lo stato di insolvenza cagionato dall'inadempimento delle controparti non può considerarsi un esito normale dell'inadempimento, ma un evento eccezionale, senza però ancora una volta illustrare il fondamento di tale risultato. 7. L'accoglimento dei primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dei restanti motivi del medesimo ricorso, con i quali si denuncia a violazione o falsa applicazione degli am. 160 e 187 I. fall. per avere la Corte territoriale erroneamente individuato nell'insolvenza il presupposto della procedura di amministrazione controllata secondo motivo b violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che rientrasse nel normale rischio di impresa l'invece imprevedibile condotta della banca e per avere omesso di considerare che la mancata erogazione del contributo in conto capitale concesso dalla Agensud integrava un illecito aquiliano terzo motivo c difetto di motivazione, h relazione al diritto al risarcimento dei danni azionato dai terzi che avevano concesso garanzie reali e personali quarto motivo . Alla luce delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento del primo motivo, la Corte territoriale è, infatti, chiamata ad operare una generale rivisitazione dell'entità delle pretese risarcitorie esercitate. 8. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione. P.q.m. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata, in relazione al disposto accoglimento, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.