L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/33 e pertanto, se consegnato al fine di garanzia del debito, rende nullo il sottostante patto.

In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016. Il caso. Un fideiussore formulava opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca con il quale gli veniva ingiunto, in solido al debitore principale, di pagare una determinata somma a favore del creditore. Tale decreto era fondato su un atto di transazione e su un assegno rilasciato dal fideiussore a garanzia dell’obbligazione, da riscuotersi in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo rilevando che l’emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/33, con conseguente nullità del patto di garanzia. Il creditore opposto rivendicava la validità del titolo emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso col fideiussore. Il Tribunale di Palermo respingeva l’opposizione. Avanzava gravame il fideiussore ribadendo che l’emissione di un assegno postdatato comporta la nullità del patto di garanzia sottostante qualificabile come fideiussione. La Corte di Appello di Palermo respingeva l’appello ritenendo che la postdatazione non renda nullo il titolo in sé, ma renda nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l’immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia. Propone ricorso per cassazione il fideiussore. Viene formulato dal ricorrente il seguente quesito di diritto se l’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli artt. 1 e 2 della legge assegni e dell’art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, vista la natura imperativa delle citate norme. L’emissione di un assegno in bianco o postdatato è contrario a norme imperative. La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso statuendo, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità Cass. n. 26232 del 22 novembre 2013 , che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c. Nullo il patto di garanzia che si fonda su un assegno in bianco o postdatato. La Suprema Corte osserva, pertanto, che non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. Cass. n. 4368/1995 . Accolto il ricorso, la questione viene rimessa alla Corte di Appello di Palermo, che, in diversa composizione ed applicato il principio di cui sopra, valuterà nuovamente il merito della controversia. I precedenti di legittimità richiamati nella decisione annotata - Cass., Sez. III, n. 26232 del 22 novembre 2013, ove chiarito che l'emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell'adempimento di una propria obbligazione, costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela. Ne consegue che il fideiussore non resta liberato, ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. , per fatto del debitore, ove il pegno, nel quale il fideiussore sostenga di non essersi potuto surrogare per il comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del credito . - Cass., Sez. II, n. 4368 del 19 aprile 1995 secondo cui la funzione che la legge attribuisce all'assegno bancario è propriamente quella di mezzo di pagamento e non di strumento di credito al pari della cambiale. Pertanto l'assegno privo di data è un titolo nullo che deve essere considerato, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, quale promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. , implicando solo una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 febbraio - 24 maggio 2016, n. 10710 Presidente Forte Relatore Bisogni Rilevato che I. S.B. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca il 18/19 marzo 2002 con il quale veniva ingiunto all'opponente e a O.U. di pagare, in favore di G.T., la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato il 19 luglio 1993 tra i sigg.ri U. e T. e su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente in favore dell'opposta, a garanzia dell'obbligazione assunta dall'U., da riscuotersi il 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L'opponente ha rilevato che l'emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1763/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. 2. Si è costituita G.T. e ha rivendicato la validità del titolo di credito emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso con il B 3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25 agosto - 23 dicembre 2003, ha respinto l'opposizione. 4. Ha proposto appello S.B. ribadendo che la emissione di un assegno postdatato comporta la nullità del patto di garanzia sottostante, qualificabile, nella specie, come fideiussione e ha rilevato altresì che la T. era decaduta dal suo diritto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo proceduto nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi la scadenza del credito, e che egli era liberato, ex art. 1955 c.c., per fatto del creditore che con il suo comportamento aveva causato un grave pregiudizio consistito nell'impedimento del suo diritto di surroga nei confronti del debitore principale. 5. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 803/09, ha respinto l'appello ritenendo che la postdatazione non renda il titolo nullo in sé, ma rende nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l'immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia. 6. Propone ricorso per cassazione S.B. affidandosi a due motivi di impugnazione. 7. Si difende con controricorso G.T Rilevato che 8. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge assegni e formula il seguente quesito di diritto se l'emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli articoli 1 e 2 della legge assegni e dell'articolo 1343 del codice civile, la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate. 9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'articolo 112 del codice di procedura civile nonché 1957 e 1955 del codice civile e sottopone alla Corte il seguente quesito se la mancata pronuncia del giudice d'appello in ordine a domande spiegate in atto di appello comporti violazione dell'articolo 112 cpc e delle norme di diritto sostanziale poste a fondamento delle stesse. Ritenuto che 10. I1 primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità da ultimo Cass. civ. sez. III, n. 26232 del 22 novembre 2013 secondo cui l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. cfr. Cass. civ. sezione II, n. 4368 del 19 aprile 1995 . 11. Va pertanto accolto il primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, applicato il principio di cui sopra, valuterà nuovamente il merito della controversia e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.