Legittima la permuta di cosa presente con cosa futura, la cui proprietà è trasferita dopo

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non già per l’individuazione della cosa, la cui proprietà si trasferisce automaticamente con la venuta ad esistenza della stessa.

Con sentenza n. 9994/16, depositata in cancelleria il 16 maggio, la Suprema Corte giudica il caso seguente. Il caso. La ricorrente agiva nei confronti di una S.r.l. per far dichiarare simulato un atto di compravendita, e invece valida ed efficace una permuta redatta nella stessa data. Chiedeva dunque l’emissione della sentenza costitutiva ed il risarcimento dei danni, da quantificarsi anche in via equitativa. La S.r.l. non negava la simulazione e riconosceva la stipulazione della permuta in relazione ai beni indicati. Integrato il contraddittorio, il Tribunale dichiarava la simulazione e quindi l’inefficacia della vendita, rigettando le altre domande. La Corte d’appello di Napoli ha allora dichiarato trasferiti, a titolo di permuta, i beni indicati, e condannato il Fallimento della società alla metà delle spese di due gradi. Secondo la Corte, vi era stata di fatto l’assegnazione degli appartamenti ai venditori, diversi da quelli concordati in proporzioni” in comproprietà con le sorella della ricorrente. Ricorre avverso tale pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a due motivi. Con il primo, lamenta il fatto che la Corte abbia ritenuto sufficiente il comportamento di fatto della società, cioè l’assegnazione degli appartamenti, nel caso di atto richiedente forma scritta ad substantiam , mentre, secondo il principio di equivalenza delle forme, anche le modifiche ad un contratto formale sono soggette al medesimo onere di forma. Col secondo motivo denuncia il fatto che il Fallimento sia subentrato nella procedura esecutiva e quindi che non sia opponibile allo stesso la trascrizione successiva. Trasferimento della proprietà di immobili futuri. Il primo motivo è infondato. Va infatti applicato il principio secondo il quale, nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non già per l’individuazione della cosa, la cui proprietà si trasferisce automaticamente con la venuta ad esistenza della stessa. In tal senso la risalente pronuncia ha affermato che è legittima la permuta di cosa presente con una cosa futura, ovvero soltanto generica, la cui proprietà venga, invece, trasferita in un momento successivo, realizzandosi l’effetto traslativo immediato con riguardo alla cosa presente, e la contestuale nascita dell’obbligazione, per il ricevente, di tenere il comportamento necessario affinché la res , futura o generica, sia a sua volta trasferita in proprietà alla controparte, per effetto della sua venuta ad esistenza. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il Fallimento al pagamento delle spese dovute.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 aprile – 16 maggio 2016, n. 9994 Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo D.A. agiva nei confronti della s.r.l. Edil Dic per far dichiarare simulato e/o nullo l'atto di compravendita del 16/4/1984, per atto notaio O. di Napoli, e valida ed efficace la permuta redatta in pari data chiedeva l'emissione della sentenza costitutiva ed il risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa. Edil Dic non negava la simulazione e riconosceva la stipulazione di una permuta con i germani D. in relazione ai beni indicati. Integrato il contraddittorio con i germani, il Tribunale dichiarava la simulazione e quindi l'inefficacia della vendita, rigettava le altre domande. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 21/9/2010 -16/2/2011, ha dichiarato trasferito a titolo di permuta in forza della scrittura privata del 16/4/1984 i beni indicati, ha autorizzato il Conservatore dei RRII di Napoli alla trascrizione e condannato il Fallimento della Edil Dic intervenuto nel corso del giudizio d'appello alla metà delle spese di due gradi, nel resto compensate. Secondo la Corte, vi era stata di fatto l'assegnazione degli appartamenti ai venditori, diversi da quelli concordati in porzioni in comproprietà con le sorelle, appartamenti che rispecchiavano peraltro le caratteristiche di quello che ciascuno aveva scelto nel progetto originario. Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a due motivi, illustrato con memoria. Si difende la D. con controricorso. Motivi della decisione 1.1. - Col primo motivo, il Fallimento ricorrente denuncia i vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte del merito ritenuto sufficiente il comportamento di fatto della Edil Dic l'assegnazione dei singoli appartamenti ai germani D., a fronte della pattuizione della permuta secondo cui le parti avrebbero ricevuto le porzioni indicate in comproprietà nel caso di atto richiedente forma scritta ad substantiam, mentre, secondo il principio di equivalenza delle forme, anche le modifiche ad un contratto formale sono soggette al medesimo onere di forma. 1.2. - Col secondo, del vizio di motivazione e di violazione o falsa applicazione degli artt. 2915 e 2919 c.c. Sul bene, era stato trascritto il 18/10/94 dalla Fonspa pignoramento immobiliare, la domanda giudiziale della D. è stata trascritta il 3/3/99, il Fallimento è subentrato nella procedura esecutiva e quindi allo stesso è inopponibile la trascrizione successiva. Secondo il Fallimento, è stato violato anche l'art. 2915, 2° comma c.c., con la conseguenza che, in caso di vendita forzata, non sono opponibili all'aggiudicatario le domande soggette a trascrizione, se trascritte dopo la trascrizione del pignoramento. 2.1. - Il primo motivo è infondato. Va applicato nel caso il principio, secondo il quale nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non già per l'individuazione della cosa, la cui proprietà si trasferisce automaticamente con la venuta ad esistenza della stessa in tal senso, la risalente pronuncia 1671/1951 e, più di recente, la pronuncia 10256/1997 ha affermato che è legittima la permuta di cosa presente con conseguente effetto traslativo immediato della proprietà con una cosa futura ovvero soltanto generica abbisognevole, pertanto, di individuazione nell'ambito del relativo genus , la cui proprietà venga, invece, trasferita in momento successivo all'atto, cioè, della rispettiva venuta ad esistenza o specificazione , realizzandosi, in tal caso, l'effetto traslativo immediato con riguardo alla cosa presente, e la contestuale nascita dell'obbligazione, per il ricevente, di tenere il comportamento necessario affinché la res , futura o generica, sia a sua volta trasferita in proprietà alla controparte, per effetto della sua venuta ad esistenza o specificazione. 2.2. - Anche il secondo motivo è infondato. Deve infatti rilevarsi che la trascrizione del pignoramento, nel quale è poi subentrato il Fallimento, avvenuta antecedentemente alla trascrizione della domanda giudiziale della D. non comporta l'invalidità del disposto trasferimento in capo dell'odierna controricorrente, ma incide solo sul piano dell'efficacia relativa del trasferimento, che deve pertanto ritenersi inopponibile al Fallimento, da ciò conseguendo che il bene rimarrà esposto all'esecuzione forzata. Sul principio, si richiama la pronuncia 1703/2009, che ha affermato che il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 c.c., la quale - sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento - nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione, né detto terzo è legittimato a proporre l'opposizione agli atti esecutivi conforme, la successiva pronuncia 8936/2013. Sono invece inammissibili i richiami da parte del Fallimento all'aggiudicazione all'asta ed al successivo trasferimento del bene a terzi, per la novità del fatto, introdotto in questo grado del giudizio, atteso che la questione non risulta trattata in sentenza né il Fallimento ha indicato quando e con quale atto avesse portato detta circostanza all'attenzione del Giudice del merito. 3.1. - Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il Fallimento alle spese, liquidate in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.