Solo se l’inadempimento è grave la parte può rifiutarsi di eseguire la propria obbligazione

Con riguardo al contratto a prestazioni corrispettive, ove sia proposta da una parte l’eccezione inadempienti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico.

Se egli rileva che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero riveste scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8912 depositata il 4 maggio 2016. Il caso. Una srl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente il proprio difensore in un’altra controversia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale. La società attrice faceva rilevare che il legale aveva patrocinato la controversia – conclusasi con una sentenza sfavorevole in conseguenza delle omissioni nello svolgimento dell’attività difensiva compiute dallo stesso legale ovvero mancata intimazione dei testi ed omessa articolazione della prova su circostanze decisive per escludere l’inadempimento ascritto. Il Tribunale adito, con sentenza rigettava le domande proposte dalla società attrice la quale proponeva appello alla predetta sentenza, appello che in accoglimento di quello incidentale, la condannava al pagamento del compenso dovuto al legale. Il Collegio territoriale a conferma dell’appello affermavano che, ai fini di configurare la responsabilità, è necessaria la prova incombente sul cliente, dell’esistenza del nesso fra le omissioni addebitate e l’esito del giudizio seppure sulla base di criteri meramente probabilistici. Nella specie, proseguono i giudici, la sentenza impugnata escludeva che le omissioni addebitate all’avvocato avessero influito sull’esito del giudizio. Secondo questi, infatti, risultava irrilevante l’unica circostanza capitolata su cui avrebbe dovuto deporre il teste indicato e che non era stato intimato dal legale a comparire, così come ininfluenti erano considerate le circostanze che il legale avrebbe potuto dedurre a prova testimoniale su presunti accordi per il differimento della data di consegna e su condizioni contrattuali diverse da quelle scritte. I giudici avevano, pertanto, ritenuto illegittimo il rifiuto da parte della società cliente del legale del pagamento del corrispettivo, attesa la scarsa importanza dell’inadempimento ascrivibile al legale. Avverso la sentenza della Corte di appello la srl proponeva ricorso per Cassazione. Nella caso di specie, gli ermellini, hanno ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso proposti dal ricorrente ed in particolare, il secondo motivo sulla scorta del quale la sentenza veniva censurata per aver disatteso l’eccezione di inadempimento erroneamente, in quanto era stato presupposto che il rifiuto di adempiere fosse legittimo soltanto ove l’inadempimento ascritto a controparte fosse di scarsa importanza. Contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i giudici osservano che con riguardo al contratto a prestazioni corrispettive il rifiuto di adempiere della parte che denuncia l’inadempimento è legittimo solo ove questo rivesti il carattere della gravità, diversamente il rifiuto si considera improntato a mala fede. Concludendo. I giudici di legittimità concludono aderendo a quanto disposto dal Collegio di merito nella sentenza impugnata la quale aveva escluso – in relazione alle denunciate omissioni imputate al convenuto – alcuna efficienza causale rispetto all’esito della lite sulla scorta di motivazioni congrue e corrette per le quali le omissioni denunciate dalla srl in danno del proprio difensore, secondo una prognosi probabilistca non avrebbero in alcun modo potuto incidere sull’esito del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 4 maggio 2016, n. 8912 Presidente Bucciante – Relatore Migliucci Svolgimento del processo La Royalstampi s.r.l., succeduta per incorporazione alla Nuova Vega s.r.l., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio l’avv. C.M. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale. Faceva presente che il legale aveva difeso la Nuova Vega nella causa intentata dal Fallimento Agro Industriale Swuissital spa di seguito Agind innanzi ai Tribunale di Vigevano - sez. distaccata di Abbiategrasso - conclusasi con una sentenza sfavorevole in conseguenza delle omissioni nello svolgimento dell’attività difensiva compiute dal legale ovvero mancata intimazione dei testi ed omessa articolazione della prova su circostanze decisive per escludere l’inadempimento ascritto. L’Avv. C.M. si costituiva in giudizio, contestando la sussistenza del nesso di causalità tra i rilievi mossi dall’attrice al suo operato e l’esito del giudizio in particolare evidenziava come le scelte processuali fossero state coerenti con gli elementi che gli erano stati forniti dalla stessa cliente e come l’espletamento delle prove rispetto alle quali era stato dichiarato decaduto non avrebbero inciso sugli elementi posti dal Tribunale di Abbiategrasso a fondamento della decisione la decisione della società attrice di addivenire ad una transazione con il fallimento Agind aveva impedito di insistere nell’ammissione delle prove in sede di appello. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice a corrispondere il compenso per le prestazioni professionali rese. Su richiesta dell’Avv. C. era chiamata in giudizio la Lloyd Adriatico s.p.a. che, costituendosi, aderiva alla posizione del legale. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 583/08, rigettava le domande rispettivamente proposte. Con sentenza dep. il 31 agosto 2011 la Corte di appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’attrice e, in accoglimento di quello incidentale, la condannava al pagamento del compenso dovuto al legale. Dopo avere premesso che quella del legale è un’obbligazione di mezzi e non di risultato e richiamati i principi sui doveri di diligenza richiesti al professionista, i Giudici affermavano che, ai fini di configurane la responsabilità, è necessaria la prova incombente al cliente sul nesso di causalità fra le omissioni addebitate e l’esito del giudizio seppure sulla base di criteri meramente probabilistici. Nella specie, in cui il Tribunale di Abbiategrasso aveva deciso la causa ritenendo la Nuova Vega inadempiente per la mancata consegna degli stampi nel termine pattuito del 31 gennaio 1994, la sentenza qui impugnata escludeva che le omissioni addebitate all’avvocato avessero influito sull’esito del giudizio secondo i Giudici era irrilevante l’unica circostanza capitolata su cui avrebbe dovuto deporre il teste indicato e che non era stato intimato dal legale a comparire la presenza di semplici lavorati nella primavera del 1994, quando era già scaduto il termine di consegna , così come ininfluenti erano considerate la circostanze che il legale avrebbe potuto dedurre a prova testimoniale su presunti accordi per il differimento della data di consegna e su condizioni contrattuali diverse da quelle scritte, che sarebbero state successivamente concordate con un soggetto il Ce. che non aveva il potere di impegnare la società Agind ancora il Tribunale di Abbiategrasso aveva verificato che la società convenuta non aveva redatto la packing list e la bolla di accompagnamento per spedire gli stampi allo stabilimento in Turkmenistan. Peraltro, era da considerarsi illegittimo il rifiuto, da parte della cliente, del pagamento del corrispettivo, attesa la scarsa importanza dell’inadempimento ascrivibile al legale. 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione La Royalstampi s.r.l. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso il C. nonché ALLIANZ s.p.a., già R.A.S. s.p.a., conferitaria di LLOYD ADRIATICO s.p.a La ricorrente e ALLIANZ s.p.a. hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.1. - Il primo motivo censura la sentenza a laddove aveva ritenuto che la prestazione del legale sia di mezzi e non di risultato, non considerando il mutamento di giurisprudenza di cui alla sentenza delle SS.UU. 15781/2005 b erroneamente aveva posto a carico del cliente l’onere della prova quando in tema di responsabilità per inadempimento contrattuale, è sufficiente che il creditore alleghi l’inadempimento come era avvenuto nella specie in cui l’attrice aveva specificamente individuato le omissioni compiute dal legale c erroneamente aveva escluso il nesso di causalità, che va verificato a stregua del probabile esito positivo del giudizio in assenza dell’inadempimento da parte del professionista d non aveva ravvisato nelle omissioni accertate la negligenza del legale. 1.2. - Il motivo è infondato. Innanzitutto, possono condividersi le obiezioni critiche alla netta distinzione fra obbligazioni di mezzi e quelle di risultato anche nelle prime non può prescindersi dall’esito al quale è evidentemente preordinato l’incarico conferito dal cliente mentre il comportamento tenuto nell’esecuzione della prestazione non può essere indifferente, anche quando sia dedotto in obbligazione il conseguimento di un determinato risultato. Ciò premesso, è peraltro indiscusso che, nel caso dell’attività svolta dall’avvocato, il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, posto che evidentemente il risultato dipende da fattori estranei alla sua condotta. Orbene non appaiono decisive le censure formulate avverso la sentenza impugnata con riferimento sia alla natura della obbligazione sia alla ripartizione dell’onere della prova circa il nesso di causalità fra la omissione accertata e l’esito negativo della lite. Ed invero, i Giudici di appello non hanno tralasciato di considerare né la influenza dell’attività svolta dal legale sull’esito del giudizio né hanno deciso la controversia, addossando al cliente gli effetti della inottemperanza all’onere di provare il proprio assunto. In realtà, la sentenza ha compiuto una indagine specificamente volta a verificare se in concreto - sulla base delle acquisizioni probatorie - il mancato adempimento da parte del legale di alcune attività difensive avesse avuto incidenza causale sull’esito sfavorevole della lite e l’hanno positivamente escluso. Al riguardo la sentenza ha accertato che, nell’accogliere la domanda proposta dalla Agind, il tribunale di Abbiategrasso aveva ritenuto il mancato adempimento della prestazione dovuta dalla debitrice, difesa dall’avv. C. , ancora a distanza di tempo dalla scadenza del termine di consegna la Corte ha ritenuto irrilevante l’unica circostanza capitolata dalla attuale ricorrente in quel giudizio su cui avrebbe dovuto deporre il teste indicato dall’attuale ricorrente la presenza di semplici lavorati nella primavera del 1994, quando era già scaduto il termine di consegna . Pure ininfluenti sono state considerate le circostanze che il legale avrebbe potuto dedurre a prova testimoniale su presunti accordi per il differimento della data di consegna e su condizioni contrattuali diverse da quelle scritte, che sarebbero state convenute successivamente all’ordine scritto con il Ce. , il quale non aveva alcun potere per impegnare la società Agind. Ancora il tribunale aveva verificato che la società convenuta non aveva redatto la packing list e la bolla di accompagnamento per spedire gli stampi allo stabilimento in Turkmenistan. 2.1. - Il secondo motivo censura la sentenza per avere disatteso l’eccezione di inadempimento, erroneamente presupponendo che il rifiuto di adempiere sia legittimo soltanto ove l’inadempimento ascritto a controparte sia di non scarsa importanza in ogni caso, lo stesso aveva tale requisito, atteso le plurime omissioni da cui era scaturito l’evento dannoso l’esito negativo del giudizio e le conseguenze pregiudizievoli connesse alla soccombenza. 2.2. -Il motivo è infondato. La Corte ha correttamente applicato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, ove sia proposta da una parte l’eccezione inademplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico e, se rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 cod. civ., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ. Cass. 16822/2003 5682/2001 1537/1996 . 3.1. - Il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione in ordine alla prova testimoniale con riferimento alla omessa colpevole notifica della intimazione dei testi all’ udienza fissata per la escussione il che aveva impedito di sentire i testi su circostanze decisive per dimostrare la insussistenza dell’inadempimento ascritto all’ attrice. 3.2. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e del diritto costituzionalmente garantito di difesa, deducendo che, in considerazione delle omissioni dell’avvocato, era stato pregiudicato l’esito del giudizio la Corte, assumendo che la scelta tecnica difensiva spettava al legale, non aveva tenuto conto che tale scelta non può violare il diritto di difesa della parte alla quale deve essere comunicata se non concordata. 1.4. - Il terzo e il quarto motivo - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati. Come si è già accennato in occasione dell’esame del primo motivo, la sentenza impugnata ha escluso - in relazione alle denunciate omissioni imputate al convenuto - alcuna efficienza causale rispetto all’esito della lite indicando con motivazione congrua e corretta le ragioni per le quali sia la mancata escussione del teste Ce. sia la mancata articolazione delle prove menzionate dalla attuale ricorrente non avrebbero potuto incidere sull’esito del giudizio secondo una prognosi probabilistica. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida, in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.