Possibile chiedere la risoluzione nella comparsa di risposta

In materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove risulti provata o non controversa la qualità di imprenditore commerciale del creditore e quest'ultimo alleghi la sussistenza di un concreto pregiudizio causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, non è necessario che il predetto ne fornisca la dimostrazione, rilevando l'indicata qualità come elemento presuntivo di per sè idoneo a far ritenere al giudice che, tenuto conto di essa, il danno lamentato possa essersi verosimilmente prodotto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8056/16, depositata il 21 aprile. Il caso. Un automezzo, in conseguenza di un sinistro, subiva danni materiali. Il proprietario. imprenditore commerciale, chiedeva alla propria compagnia di assicurazione di essere indennizzato. L'assicurazione respingeva la richiesta. Il proprietario conveniva in giudizio la compagnia affinché fosse condannata a risarcire il danno patito, risolto il contratto di assicurazione e risarciti tutti i conseguenti danni. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d'appello riformava parzialmente la decisione di primo grado e condannava la compagnia al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Risoluzione del contratto. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva la domanda di risoluzione contrattuale perché proposta, nel giudizio di primo grado, solo nella comparsa di costituzione e risposta ed a fronte della domanda di adempimento contrattuale articolata con atto di citazione. Nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l'identità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d'appello, derogando al divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 c.p.c. e anche nel giudizio di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche nella comparsa di risposta - Cass. Civ. n. 12238/2011. La S.C. ha così ribadito il principio a tenore del quale la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata chiesta la risoluzione art. 1453, comma 2, c.c. . Risarcimento dei danni. Parte attrice, nel giudizio di appello, aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato il diritto al risarcimento dei danni scaturenti dal ritardato versamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione. L'attore precisava che il ritardo aveva impedito di acquistare un nuovo veicolo per continuare ad esercitare l'attività professionale di trasportatore con conseguente perdita di tutti i potenziali guadagni. Il giudice di merito aveva respinto la richiesta per mancata articolazione e non rilevanza dei mezzi istruttori acquisiti. La S.C. ha rilevato che la distruzione del mezzo oggetto della contesa è fatto acquisito che non necessita alcuna ulteriore prova. Inoltre, l'eventuale disponibilità di mezzi finanziari propri del danneggiato, non esclude il diritto al risarcimento, infatti, è più che verosimile ritenere che le somme versate in ritardo sarebbero state comunque destinate all'esercizio dell'attività di impresa del danneggiato. Sul punto si richiama Cass. Civ. 9361/2005 - ove risulti provata ovvero non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale del creditore e quest'ultimo alleghi la sussistenza di un concreto pregiudizio causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, non è necessario che il predetto ne fornisca la dimostrazione, rilevando l'indicata qualità come elemento presuntivo di per sè idoneo a far ritenere al giudice che, tenuto conto di essa, il danno lamentato possa essersi verosimilmente prodotto. In linea con il principio appena richiamato, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la prova del danno può essere data anche attraverso presunzioni semplici. Con queste argomentazioni la Corte ha accolto il ricorso e rinviato ad altro giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 marzo – 21 aprile 2016, n. 8056 Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo C.D.L. agi in giudizio, sulla base di un contratto di assicurazione stipulato con la SAI S.p.A. oggi divenuta Fondiaria Sai S.p.A. , per ottenere l'indennizzo dei danni subiti da un proprio autoarticolato, che la compagnia si era rifiutata di corrispondere, nonché la risoluzione dei contratto stesso e il risarcimento dei conseguenti danni. La domanda fu rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta parzialmente, condannando la compagnia al pagamento dell'indennizzo, per € 72.303,96 oltre accessori ha peraltro rigettato sia la domanda di risoluzione del contratto di assicurazione che quella di risarcimento dei conseguenti danni. Ricorre il D.L., sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione % falsa applicazione degli artt. 184 C.P.C. ante riforma ex L. 26.11.1990 n. 353 1453 C.C. per travisamento dei termini entro cui sono state formulate nel corso di giudizio le domande di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e di risarcimento dei danni, oltreché di arricchimento senza causa ex art. 2041 C. C. art. 360, 10 comma n. 3 C.P.C. . Il motivo è fondato. La corte di appello ha ritenuto tardiva la domanda di risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento, in quanto proposta solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado mentre in origine era stata proposta esclusivamente domanda di adempimento contrattuale. Ma, come esattamente sostenuto dal ricorrente, tale mutamento della domanda è consentito dall'art. 1453, co. 2, c.c Ed infatti nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l'identità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d'appello, derogando al divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 c.p.c. e anche nel giudizio di rinvio ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche nella comparsa di risposta senza dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale ex multis Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12238 del 6 giugno 2011 Sez. 2, Sentenza n. 1003 del 18 gennaio 2008 . Nel caso di specie non emerge in alcuno modo dalla sentenza impugnata che fossero stati prospettati fatti nuovi idonei a configurare una diversa causa petendi la tardività della domanda di risoluzione contrattuale viene affermata a prescindere da tale verifica, in violazione dell'art. 1453 c.c La suddetta pronunzia va quindi cassata con rinvio per consentire l'esame della domanda di risoluzione contrattuale. 2.- Con il secondo motivo dei ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1453, 10 comma, 1218, 1223, 1224 e 1225 C. C. e 116 C.P.C., oltreché per carente, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360, 1 ° comma, n. 3 e 5 c.p.c. . II motivo è fondato. Il ricorrente D.L. aveva dedotto che, non avendo potuto disporre tempestivamente dell'importo dell'indennizzo dovuto dalla compagnia di assicurazione, non era stato in grado di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello andato distrutto, per svolgere l'attività della propria impresa di autotrasporti. Non aveva quindi potuto soddisfare le richieste della clientela e realizzare i guadagni che gli avrebbero dovuto consentire di corrispondere alla venditrice le rate dei prezzo dei veicolo perduto, andando così incontro al pagamento di forti interessi di mora. A sostegno di tali assunti aveva richiamato elementi di prova documentale in particolare il contratto di acquisto dei veicolo e aveva articolato prove orali in particolare volte a comprovare le richieste di servizi di trasporto da parte di alcuni clienti, indicati nominativamente . La corte di merito, nel rigettare la domanda, ha affermato che non erano stati articolati specifici mezzi istruttori in relazione al mancato uso del veicolo in azienda e che non vi era prova del nesso di causa tra la mancata corresponsione dell'indennizzo e la sospensione dei pagamenti delle rate del prezzo dei veicolo perduto. Tale motivazione - anche in considerazione della mancata ammissione dei mezzi istruttori rilevanti in proposito - è certamente insufficiente, e per certi versi contraddittoria. Che il veicolo distrutto non potesse essere più utilizzato per lo svolgimento dell'attività aziendale non richiedeva ovviamente alcuna prova, mentre la stessa circostanza che il suo acquisto era avvenuto con rateizzazione dei prezzo avrebbe dovuto indurre a presumere - in mancanza di elementi in senso contrario -- che il ricorrente non disponesse del capitale necessario per l'acquisto in contanti. E comunque, anche al di là della disponibilità di capitali ulteriori, la corte di merito avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'impossibilità di poter disporre dell'importo dell'indennizzo aveva certamente impedito al D.L. di poter acquisire un nuovo bene strumentale per l'esercizio dell'attività aziendale, o quanto meno di poter disporre dei relativo capitale, che sarebbe stato ragionevolmente investito nell'attività produttiva e avrebbe quindi potuto consentirgli di conseguire il relativo lucro di impresa. È costante nella giurisprudenza di questa Corte il riconoscimento della presunzione di impiego dei capitali in attività produttive da parte dell'imprenditore sia pure con riguardo al maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c. , e l'affermazione della possibilità di liquidare il danno da lucro cessante anche in via equitativa sul primo punto, si veda ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9361 del 5 maggio 2005, secondo cui ove risulti provata, ovvero non sia controversa, la qualità di imprenditore commerciale del creditore, e quest'ultimo alleghi, attraverso la stessa domanda degli interessi che accedono al risarcimento del danno costituendone una componente siccome nascenti dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, la sussistenza di un concreto pregiudizio casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, non è necessario che il predetto ne fornisca la dimostrazione, rilevando l'indicata qualità come elemento presuntivo di per sé idoneo a far ritenere al giudice che, tenuto conto di essa, il danno lamentato possa essersi verosimilmente prodotto e che, più in particolare, sulla base dell 'id quod plerumque accidit , se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva o, comunque, utilizzata in impieghi antinflattivi conf. ad es. Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 7 marzo 2006 Sez. 1, Sentenza n. 22096 del 26 settembre 2013 sul secondo punto, cfr., ad es., Sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23 marzo 2010, per cui il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell 'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata lucro cessante , può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 c. c. . I suddetti principi devono ritenersi applicabili - con gli opportuni adattamenti - anche alla fattispecie in esame, caratterizzata della mancata messa a disposizione, in favore dell'imprenditore assicurato, dell'importo dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore dei danni a seguito della distruzione di un bene aziendale. La corte di appello, facendo applicazione di tali principi - e previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori rilevanti - avrebbe quindi potuto e dovuto accertare e liquidare il lucro cessante dell'impresa del ricorrente per non aver potuto disporre dei capitale costituito dall'importo dell'indennizzo non corrisposto, anche presumendo il suo impiego nell'acquisto di un bene strumentale sostitutivo di quello perduto e comunque nelle attività produttive dell'impresa, eventualmente, ove necessario, facendo ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c Tali accertamenti andranno effettuati in sede di rinvio, previa cassazione anche sul punto in esame della pronunzia impugnata. 3.- II ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.