Scioglimento da parte del curatore: solo se la domanda ex art. 2932 c.c. non sia stata trascritta prima del fallimento

Il curatore del fallimento del promittente venditore non può esercitare la facoltà di scioglimento del preliminare ex art. 72, l. fall., nei confronti del promissario acquirente, ove questi abbia trascritto, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c., ed abbia successivamente trascritto anche la sentenza di accoglimento della domanda medesima.

Con la pronuncia dell’8 aprile 2016, n. 6920, il S.C. ribadisce l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2015 in ordine ai poteri del curatore di scioglimento del contratto preliminare nel caso di fallimento del promittente venditore, che vengono limitati qualora la domanda ex art. 2932 c.c., da parte dei promittenti acquirenti, sia stata trascritta e sia stata, successivamente, trascritta la relativa sentenza di accoglimento. Il caso. La vicenda si presenta in sé piuttosto lineare siglato un contratto preliminare, il promittente alienante viene dichiarato fallito in pendenza del giudizio azionato ai sensi dell’art. 2932 c.c. dai promissari acquirenti. La domanda da questi promossa viene accolta in primo grado e la sentenza ritualmente trascritta. Avverso tale sentenza promuove gravame il curatore fallimentare che vede accolta la domanda dalla Corte di Appello, sul rilievo della inopponibilità della sentenza di primo grado e della decisione del curatore di dichiarare lo scioglimento del contratto preliminare. Ricorrono per Cassazione i promissari acquirenti che si vedono accolta la loro domanda, sulla base del principio espresso dalla massima in epigrafe. I poteri del curatore ex art. 72 legge fallimentare. Ai sensi dell’art. 72, comma 1, legge fallimentare, il curatore può decidere, con riferimento ad un contratto non compiutamente eseguito, di dare piena esecuzione al contratto stesso, con l’assunzione di tutte le relative obbligazioni, o di sciogliersi dal medesimo contratto. Tale facoltà è espressamente riconosciuta dal terzo comma dell’art. 72 anche per il contratto preliminare. Trascrizione della domanda ed opponibilità della decisione del curatore. La facoltà di cui sopra in capo al curatore, ovvero l'esercizio, da parte del curatore del fallimento, del diritto di sciogliersi o di subentrare nel rapporto derivante dalla conclusione del preliminare, ex art. 72, 3° co., l. fall., non è più opponibile al promissario acquirente che, ex art. 2652 n. 2 c.c. – come avvenuto nel caso di specie - abbia trascritto la domanda diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e sempre che sia stata trascritta la sentenza che l'abbia accolta. Effetto traslativo della sentenza di accoglimento ex art. 2932 c.c Come infatti ritenuto anche dalla sentenza in commento, pur rimanendo intatto, in capo al curatore, il potere di scioglimento dal contratto preliminare, restano fermi gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. avvenuta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguente produzione dell'effetto traslativo ex tunc ad opera della sentenza di accoglimento di tale domanda. Trascrizione della domanda e della sentenza quali effetti per il curatore. Si è già illustrato, in precedenza, il fatto che il curatore fallimentare, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore medesimo, mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l'art. 72 della stessa legge tuttavia, se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di del promissario acquirente a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c. Ciò vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto. Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta. L’effetto prenotativo della trascrizione della domanda. Le limitazioni di cui sopra si coniugano con l'effetto prenotativo che realizza la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2, cod. civ. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento. Il giudice, pertanto, può senz'altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto con una sentenza che, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c. se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l'ordinamento con l'art. 72 della legge fall., gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile - in caso di accoglimento della domanda in forma specifica - al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese. Poteri del curatore ed esercizio in sede di appello. La facoltà ex art. 72 l.fall. del curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile può essere esercitata anche nel corso del giudizio d'appello ex art. 2932 c.c., trattandosi di atto di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale, rientrante nella discrezionalità del curatore, che opera direttamente sul contratto, sicché può essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale, o atto del procuratore, anche non sottoscritto dal curatore, la cui sussistenza è rilevabile d'ufficio ai fini della decisione Il precedente orientamento al curatore sempre consentito lo scioglimento. Secondo il pregresso orientamento della giurisprudenza, oramai superato dalle decisioni che si richiamano alla massima in commento, il fallimento del promittente venditore di un immobile consentirebbe al curatore di optare per lo scioglimento del contratto ex art. 72 legge fall. e di ottenere il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., anche se questa è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l'effetto prenotativo della trascrizione vale per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive, in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato. Scioglimento o subingresso nessuna formula sacramentale Posto che l'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di scelta tra lo scioglimento od il subingresso nel contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72 legge fall., può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del medesimo curatore, la proposizione, ad opera di quest'ultimo, di un atto di appello avverso la pronuncia di primo grado che invece pronuncia il trasferimento coattivo ai sensi dell'art. 2932 c.c., poiché involge il conferimento di un mandato alle liti ad hoc , costituisce idonea manifestazione, anche in assenza di una sua specifica sottoscrizione sull'atto con cui il gravame è concretamente formulato, della sua volontà di sciogliersi dal menzionato contratto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6920 Presidente Bernabai – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione l.- S.N. e D.A.E. hanno proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro la sentenza della Corte di appello di Salerno con la quale è stato rigettato il loro appello contro la sentenza del tribunale che ha accolto la domanda del curatore del fallimento di B.L. di scioglimento ai sensi dell'art. 72 l. fall. dal contratto di preliminare di vendita di un immobile stipulato il 25.5.1985 tra i ricorrenti promissari acquirenti - e il B. - promittente venditore - successivamente dichiarato fallito. Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha ritenuto inopponibile al fallimento la sentenza del Tribunale di Avellino in data 20.1.2000 che aveva accolto la domanda - regolarmente trascritta - di esecuzione del preliminare di vendita ai sensi dell'art. 2932 c.c. proposta dai promissari acquirenti nei confronti del promittente venditore, rimasto contumace e il cui fallimento era stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, nel quale era comparso il curatore fallimentare - al quale pure era stata notificata la domanda - chiedendo un rinvio per consentire la sua costituzione, poi non avvenuta. La Corte di appello, poi, ha ritenuto irrilevante la trascrizione della domanda e, inoltre, ha ritenuto che con la lettera del 6.4.1994 il curatore non aveva manifestato la volontà di dare esecuzione al contratto, sì che era ammissibile lo scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 1. fall. Nel presente giudizio di legittimità il curatore fallimentare non ha svolto difese. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. i ricorrenti hanno depositato memoria. 2.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto lamentando che non sia stata ritenuta opponibile la sentenza di trasferimento della proprietà nonostante l'avvenuta trascrizione della domanda e della sentenza. Invocano la pronuncia delle Sezioni unite n. 12505 del 2004. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto lamentando che non sia stata ritenuta ostativa dello scioglimento ex art. 72 l. fall. la comunicazione del 6.4.1994 con la quale il curatore aveva manifestato l'intenzione di dare esecuzione al contratto. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 43 l. fall. lamentando che sia stata ritenuta inopponibile al curatore la sentenza pronunciata di accoglimento della loro azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. nonostante gli fosse stata notificata la domanda. 3.- Osserva la Corte che il primo e il terzo motivo - quest'ultimo da esaminare in via preliminare - sono fondati e il loro accoglimento comporta l'assorbimento delle rimanenti censure. Risulta, testualmente, dalla sentenza impugnata, quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino e concluso con sentenza di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., quanto segue dinanzi a quel giudice gli odierni appellanti avevano dichiarato, sia pur informalmente, l'avvenuto fallimento, ed era stata anche loro cura comunque notificare la domanda al curatore fallimentare, tanto che nel verbale si legge di una istanza di rinvio nel giudizio anche da parte di un asserito delegato di esso curatore, benché non formalmente costituto, ma la dichiarazione formale ex 300 c.p.c. non è mai stata effettuata da alcuno, il convenuto B.L. era contumace, il fallimento non sì è mai costituito, cosicché correttamente il giudice ha pronunciato sulla domanda ex art. 2932 c.c., con sentenza passata in giudicato che però non è opponibile al fallimento e le cui statuizioni potranno essere valide allorché il fallito ritornasse in bonis e nei suoi confronti soltanto . Appare evidente che la sentenza impugnata sia contraria al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando la perdita della capacità della parte avviene dopo la sua costituzione ovvero dopo la dichiarazione della sua contumacia è possibile riassumere il processo prima che si verifichi la sua interruzione, ossia anche prima che l'evento della perdita della capacità della parte sia stato dichiarato o notificato alle altre parti dal procuratore ovvero, se questo riguarda la parte contumace, sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2295/1969 e successive conformi . Pertanto, la spontanea riassunzione del giudizio, anche prima della dichiarazione della sua interruzione, ha determinato la prosecuzione di esso nei confronti del curatore e, risultando dalla stessa sentenza impugnata che la domanda e la sentenza sono state regolarmente trascritte, diviene applicabile il principio affermato recentemente dalle Sezioni unite secondo il quale il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese Sez. un., n. 18131/2015 . Talché, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito rigettando la domanda di scioglimento proposta dal curatore. Il recente intervento delle Sezioni unite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.