Se il rapporto di comodato è sorto per esigenze familiari, resiste sino al loro perdurare…

Il coniuge affidatario dei figli minori, oppure maggiorenni ma non autosufficienti, ove sia assegnatario della casa familiare, può opporre il provvedimento di assegnazione al comodante, il quale pretenda il rilascio dell’immobile, soltanto nel caso in cui il contratto sorto tra il comodante stesso ed almeno uno dei due coniugi abbia previsto la destinazione del bene a casa familiare.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2506/2016, depositata il 9 febbraio. Il caso. La proprietaria di un immobile, concesso in comodato al fratello ed alla sua consorte, conveniva in giudizio quest’ultima al fine di ottenere, da parte della medesima, il rilascio dell’appartamento. Ciò in quanto, a seguito dell’intervenuta separazione tra il fratello dell’attrice e la convenuta, il Tribunale aveva assegnato a quest’ultima, affidataria dei loro tre figli minori, l’immobile oggetto del contratto di comodato. Il Tribunale adito accoglieva la domanda di parte attrice, ma la Corte territoriale la respingeva, rilevando come la comodante non avesse dedotto la sopravvenienza di bisogni personali. La soccombente ricorreva per cassazione, lamentando la violazione, tra gli altri, dell’art. 1810 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’immobile fosse stato concesso in comodato al fine di soddisfare delle esigenze di vita familiare e non per esigenze temporanee, come emergeva dalle prove raccolte e che il recesso della comodante, pertanto, fosse impossibile a fronte del perdurare di suddetti bisogni. La ricorrente sottolineava come il contratto non avesse termine, né implicito né esplicito, con la conseguenza che alla stessa doveva essere possibile recedere ad nutum , ai sensi dell’art. 1810 c.c. . Due diverse tipologie di comodato La Suprema Corte ha ribadito il recente orientamento giurisprudenziale per cui il coniuge affidatario dei figli minori, ovvero maggiorenni ma non autosufficienti, ove sia assegnatario della casa familiare, può opporre il provvedimento di assegnazione al comodante, il quale pretenda il rilascio dell’immobile, soltanto nel caso in cui il contratto sorto tra il comodante stesso ed almeno uno dei due coniugi abbia previsto la destinazione del bene a casa familiare. Nella suddetta ipotesi, infatti, hanno chiarito gli Ermellini, il rapporto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., è finalizzato ad un uso determinato e, in assenza di espressa indicazione di scadenza, possiede durata determinabile per relationem , con conseguente applicazione delle disposizioni regolanti la destinazione della casa familiare, indipendentemente dall’insorgenza di una crisi coniugale. Il protrarsi di tale rapporto, quindi, è legato alla sopravvivenza oppure all’interruzione delle necessità familiari. Il comodato, pertanto, ha precisato il Collegio, può essere destinato a soddisfare esigenze abitative e destinato a protrarsi sino al perdurare di tali bisogni, ai sensi dell’art. 1809 c.c. oppure può essere un contratto di comodato sprovvisto di un termine prefissato e non sorto con lo scopo di soddisfare alcuna esigenza familiare, che si può risolvere con recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell’art. 1810 c.c. . Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come il giudice di merito abbia erroneamente applicato l’art. 1809 c.c. ad una ipotesi rientrante nell’alveo dell’art. 1810 c.c Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 novembre 2015 – 9 febbraio 2016, n. 2506 Presidente Berruti – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 1990 G.R.N. concesse in comodato un appartamento al proprio fratello, R. R.N., perché vi abitasse con la propria moglie, P I coniugi in seguito si separarono e la casa venne assegnata dal Tribunale alla moglie dei comodatario, P., in quanto affidataria dei tre figli minori. 2. Esponendo questi fatti la proprietaria dell'immobile nel 1999 convenne dinanzi al Tribunale di Modena P., chiedendone la condanna al rilascio dell'appartamento. Mentre il Tribunale accolse la domanda attorea, la Corte d'appello di Bologna con sentenza 2.8.2006 n. 871 fa rigettò, sul presupposto che la comodante avesse dedotto ma non provato il sopravvenire di bisogni personali. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da G.R.N., sulla base di quattro motivi. L'intimata non si è difesa. 4. La causa, chiamata all'udienza pubblica del 6.6.2013, con ordinanza in pari data venne rinviata a nuovo ruolo, nell'attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero su talune delle questioni di diritto prospettate dalla ricorrente, già controverse in giurisprudenza. La causa è stata quindi nuovamente fissata e discussa alla pubblica udienza del 25.11.2015. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 342 c.p.c., perché l'appello proposto da P. si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per genericità. 1.2. II motivo è infondato. L'appello generico, e come tale inammissibile, è quello in cui sono contenute doglianze incomprensibili o prive di specificità, non quello in cui per avventura fossero esposte doglianze infondate, anche in modo manifesto. Nel caso di specie l'atto di gravame -- direttamente esaminabile da questa Corte in considerazione della natura del vizio denunciato - espone con sufficiente chiarezza la doglianza dell'appellante e cioè sostenere l'erroneità della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva qualificato come comodato il contratto stipulato tra G.R.N. ed il fratello, là dove si sarebbe dovuto qualificare come permuta di diritti reali . Da tale qualificazione l'appellante riteneva poi far discendere l'impossibilità in iure della proprietaria dell'immobile di recedere dal comodato. Una censura, dunque, chiara quale che fosse il giudizio che si volesse dare sulla sua fondatezza. 2. II secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 149, 155, 1599, 1803, 1809, 1810 c.c. 6 1. 1.12.1978 n. 890 11 1. 6.3.1987 n. 74 della I. 27.7.1978 n. 382 senza ulteriori specificazioni e dell'art. 42 cost Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 1810 c.c. essa infatti ha ritenuto che l'immobile fosse stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze di vita familiare e che quindi il recesso del comodante fosse impossibile sinché tali esigenze perdurassero nondimeno le prove raccolte e trascritte nella stessa sentenza d'appello avevano evidenziato che l'immobile era stato concesso in comodato per esigenze solo temporanee. Il contratto, dunque, non aveva un termine né esplicito, né implicito, e la comodante poteva recedere ad nutum ex art. 1810 c.c. 2.2. Il motivo è fondato. Con recente decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno del coniugi . il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione dei bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile' Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/201.4, Rv. 633004 . La decisione appena ricordata ha, dunque, distinto due tipi di comodato - quello destinato a soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinché perdurano le suddette esigenze, ai sensi dell'art. 1809 c.c. - quello senza fissazione di termine, nemmeno implicito, ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze abitative della famiglia, soggetto invece all'art. 1.810 c.c., e quindi a risolversi ad nutum dei comodante. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato in fatto che l'appartamento - secondo quanto riferito dai testimoni -- fu concesso in comodato per il tempo necessario a trovare un altro alloggio così la sentenza impugnata, p. 8 , e dunque non per soddisfare stabilmente le esigenze di vita familiare di R. R.N Dunque la Corte d'appello è incorsa in un tipico errore di sussunzione, applicando l'art. 1809 c.c. che disciplina il comodato con termine implicito ad una fattispecie cui doveva invece applicarsi l'art. 1810 c.c. comodato senza fissazione di termine . 3. li terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c Deduce, al riguardo, che P. si era opposta alla domanda di rilascio non già invocando l'irrevocabilità del comodato per non essere stato ancora conseguito lo scopo di esso soddisfare le esigenze di vita familiari , ma sostenendo che il diritto ad occupare l'immobile le derivava da una permuta di diritti di godimento stipulata tra suo marito R. R.N. e l'odierna ricorrente, G.R.N Sicché, ritenendo il comodato irrevocabile ai sensi dell'art. 1809 c.c., la Corte d'appello avrebbe pronunciato su una questione mai prospettata, violando l'art. 112 c.p.c 3.2. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha semplicemente qualificato in iure il rapporto in modo diverso da quanto prospettato dall'appellante, il che le era consentito dal principio jura novit curia. 4. II quarto motivo di ricorso. 4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere che la comodante avesse urgente ed imprevisto bisogno dell'immobile. 4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Aggiungasi che, in ogni caso, la ricorrente non indica compiutamente quali sarebbero le prove il cui omesso esame avrebbe condotto ad une sito diverso della lite. 5. In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, affinché, applicato al caso di specie l'art. 1810 c.c., si pronunci sulla sussistenza o meno d'un valido recesso, e pronunci le conseguenti statuizioni. 5. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.