Mancano indicazioni precise degli oneri di spesa e di compenso del professionista? Nullo il contratto di prestazione d’opera professionale

Il contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra professionista ed Ente comunale, allorché la delibera di attribuzione dell’incarico ed il disciplinare ad essa allegato non contengano indicazioni precise degli oneri di spesa, né del compenso del professionista incaricato del progetto dell’opera pubblica, è nullo per inosservanza di un requisito vincolante previsto ex art. 23, d.l. n. 66/1989.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24447 depositata il 1° dicembre 2015, si è occupata della validità del contratto di prestazione d’opera professionale, concluso tra professionista ed Ente Comunale, nell’ipotesi in cui la delibera comunale ed il relativo disciplinare, siano privi di indicazioni precise in ordine alle previsioni di spesa e di compenso del professionista. Il caso. L’odierna pronuncia trae origine da un lodo reso a seguito di arbitrato promosso da un ingegnere in danno di un Comune. Il professionista assumeva che con delibera comunale l’Ente convenuto gli avesse conferito l’incarico per la progettazione, la direzione e la contabilità di un’opera, sulla scorta di un disciplinare che prevedeva il finanziamento dei lavori da parte dell’assessorato regionale ai lavori pubblici, condizionando l’erogazione del suo compenso alla effettiva percezione del finanziamento. Riferiva ancora che, dopo la redazione del secondo stralcio del progetto, il consiglio comunale avesse deciso di destinare il finanziamento ad una differente opera. Chiedeva pertanto il pagamento del compenso professionale. Il Comune convenuto eccepiva l’invalidità della delibera per omessa indicazione della previsione di spesa nonché per mancata copertura finanziaria, assumendo, altresì, l’inesistenza del debito. Il Collegio arbitrale dava ragione al professionista. Il lodo era tuttavia ribaltato dalla Corte di Appello che lo dichiarava nullo, rigettando di fatto la domanda dell’ingegnere. In particolare i Giudici rilevavano la nullità della delibera per genericità, non contenendo la stessa alcun progetto né indicazione delle spese per l’esecuzione delle opere. Dalla indeterminatezza ed indeterminabilità del contratto la Corte territoriale aveva concluso per la sua nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., nonché contrarietà all’art. 284 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, mancando una specifica previsione di spesa e di risorse necessarie per affrontarla. Era parimenti respinta l’eccezione formulata dal professionista in ordine alla esistenza di un giudicato della Corte di Appello che, a suo dire, avrebbe già rigettato l’eccezione di nullità della delibera di incarico e del suo disciplinare. Il giudicato sulla validità della clausola compromissoria non si estende al merito. Avverso la pronuncia l’ingegnere proponeva ricorso per Cassazione. Con il primo motivo si doleva del fatto che la Corte territoriale non avesse considerato formatosi il giudicato sulla validità del contratto d’opera professionale, in ragione dell’esistenza di una precedente pronuncia della Corte territoriale. In realtà gli ermellini evidenziavano come fosse coerente e logica la pronuncia sul punto del giudice di merito, giacché lo stesso era stato chiamato a decidere solo sulla nullità della clausola compromissoria presente nel contratto, escludendosi quindi l’analisi di ulteriori profili di nullità evidentemente legati ad un accertamento nel merito sulla validità del contratto nella sua interezza. Le ragioni di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale. La seconda censura era invece relativa alla violazione di legge avendo i giudici di merito ritenuto il contratto nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto. Anche questa doglianza era ritenuta infondata in ragione del fatto che la delibera comunale ed il disciplinare di spesa erano carenti d’indicazioni relative al compenso del professionista ed agli oneri di spesa. I giudici di nomofilachia chiarivano le ragioni che conducono alla nullità del contratto. A tale proposito viene richiamato l’art. 23, d.l. n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989 che, come noto, impedisce agli enti di affrontare delle spese senza un impegno contabile registrato sul relativo capitolo di bilancio di previsione. Di qui la nullità del contratto di opera professionale. Evidenziavano ancora gli Ermellini come le ragioni di una simile e drastica conclusione vadano ricercate nella necessità della Pubblica Amministrazione di garantire la trasparenza, la correttezza e la legalità della gestione nonché in quella di contenimento della spesa ai fini di prevenzione del disavanzo finanziario.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre – 1 dicembre 2015, numero 24447 Presidente Salvago – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2005 ring. S.P. conveniva dinanzi al collegio arbitrale il comune di Palazzolo Acreide, esponendo - che con delibera 10 settembre 1987 la giunta del Comune gli aveva conferito la progettazione, direzione e contabilità della realizzazione di una circonvallazione, sulla base di un disciplinare che prevedeva il finanziamento da parte dell'assessorato dei lavori pubblici della regione Sicilia, alla cui effettiva erogazione era condizionato il suo compenso - che, realizzato un primo stralcio del progetto, con regolare pagamento del corrispettivo, egli aveva redatto anche il progetto per il secondo stralcio, regolarmente approvato dalla giunta ma non più eseguito, perché i nuovi amministratori del consiglio comunale avevano deciso di destinare il finanziamento ricevuto ad una diversa opera pubblica. Tutto ciò premesso, ritenuto che la condizione per il pagamento del compenso non si era avverata per fatto e colpa del comune, chiedeva il pagamento delle proprie prestazioni professionali, nella misura liquidata dal consiglio dell'ordine in Euro 343.571,92, oltre Euro 4.294,34. Costituitosi il collegio arbitrale, il comune di Palazzolo resisteva alla domanda, eccependo l'invalidità della delibera per omessa previsione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, oltre che l'inesistenza del debito, non essendosi verificata la condizione del finanziamento dell'opera. Con lodo 14 luglio 2006 il collegio arbitrale condannava il comune di Palazzolo Acreide al pagamento della somma di Euro 347.856,26, oltre interessi legali e spese di lite. In accoglimento della successiva impugnazione, la Corte d'appello di Catania, con sentenza 19 marzo 2012 dichiarava la nullità del lodo e rigettava la domanda dello S. , che condannava alla rifusione delle spese processuali. Motivava - che era infondata l'eccezione di preclusione per giudicato della dedotta nullità della delibera di incarico e del relativo disciplinare, formatosi su una precedente pronunzia della medesima Corte d'appello di Catania, che si era invece solo limitata ad accertare la validità della clausola compromissoria, la cui nullità per omessa sottoscrizione era stata eccepita, in tale sede, dal comune di Palazzolo - che, nel merito, la delibera doveva essere dichiarata nulla, atteso il suo contenuto generico, inerente alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità di lavori non meglio precisati, in carenza di alcun progetto di massima e di indicazione della spesa per l'esecuzione delle opere e l'espropriazione delle aree interessate - che pertanto ricorreva il vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto, causa di nullità ai sensi degli articolo 1346 e 1418 cod. civile oltre che di contrarietà all'art. 284 del Testo unico della legge comunale e provinciale, per omessa previsione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte questione, diversa e preliminare rispetto alla clausola di subordinazione del diritto del professionista alla condizione sospensiva del finanziamento dell'opera pubblica da parte dell'assessorato dei lavori pubblici della regione Sicilia. Avverso la sentenza, non notificata, l'ing. S. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 6 luglio 2012. Il comune di Palazzolo resisteva con controricorso. All'udienza del 30 settembre 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2909 e 1421 cod. civ. per omesso rilievo del giudicato formatosi sulla validità del contratto, in conseguenza di una precedente sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato le eccezioni di nullità, ivi sollevate dal comune, del disciplinare, per omessa sottoscrizione da parte del sindaco, e della clausola compromissoria, per mancata approvazione scritta. Il motivo è infondato. Irrilevante la questione di nullità della clausola compromissoria, dotata di autonomia causale, il rigetto delle dell'eccezione di nullità del disciplinare per uno specifico vizio formale, non è di per sé preclusivo di un'eventuale rilevazione successiva, anche ex officio, di nullità ancorate a presupposti diversi e sostanziali dovendosi escludere, nella specie, sia il giudicato implicito su eccezioni, e non su domande ricollegabili a vizi non esaminati, sia la consumazione del potere di dedurre la nullità del contratto, tenuto conto che il lodo del 2002 - le cui impugnazioni hinc et inde erano state poi respinte dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 8 luglio 2005 - palesa mera natura processuale, limitandosi alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, in pendenza del ricorso al Tar proposto dallo stesso S. . Pertanto, la valutazione dell'immunità del disciplinare e della clausola compromissoria dai vizi di nullità eccepiti era solo strumentale all'accertamento preliminare della potestas judicandi , senza alcun accertamento di merito sulla validità sostanziale del contratto nella sua interezza. Con il secondo motivo lo S. censura la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al ritenuto difetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto e per contrarietà alle disposizioni del Testo unico della leggi comunale e provinciale. Il motivo è infondato. Né la delibera 10 settembre 1987 di conferimento dell'incarico all'ing. S. , né il disciplinare ad essa allegato recano l'indicazione precisa degli oneri di spesa, né tanto meno del compenso del professionista incaricato del progetto dell'opera pubblica. Lacuna, implicitamente confermata dal passo della successiva delibera 12 dicembre 1988 - di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso - in cui ci si limita ad enunciare che il costo dell'opera è di circa 15 miliardi, come si evince dalla valutazione di massima dell'Ufficio Tecnico Comunale . Sotto tale profilo, il divieto per i comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 numero 66 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989 numero 144 e poi sostituito dall'art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000 numero 267 - di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico ed in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale il professionista subordina il pagamento del compenso alla concessione di un finanziamento pubblico. L'inosservanza di tale requisito vincolante importa, quindi, la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista Cass., sez. unite 10 giugno 2005, numero 12195 . Al riguardo, già la disciplina del R.D. numero 383 del 1934, articolo 284 e 288, come poi quella dettata dalla L. numero 142 del 1990, art. 55 rispondono al medesimo principio ispiratore, siccome entrambe dirette ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli enti locali e quindi, correlate ad un rilevante interesse pubblico, che impone di attribuire carattere imperativo alle norme finalizzate alla sua tutela non a caso, sanzionate dalla previsione di nullità testuale . Il tratto saliente della disciplina va individuato nello iato introdotto nel rapporto organico tra i funzionari o l'amministratore che abbiano consentito la spesa e l'Amministrazione così da escludere la riferibilità a quest'ultima di iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto. E la ratio legis va ravvisata nell'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione e nel contempo, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziano degli enti territoriali Cass., sez unite 18 dicembre 2014 numero 26657 . Del pari infondato appare, conseguentemente, il terzo motivo con cui si deduce l'omesso rilevo dell'imputabilità allo stesso comune della mancata erogazione de, finanziamento dell'opera pubblica già concesso, stante la rilevata nullità, a monte del contratto. Il ricorso è dunque infondato e va respinto con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e dei numero e complessità delle questioni svolte. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in concessivi Euro 7.200,00, di cui e 7.000,00 per compenso, oltre riva e gli accessori di legge.