Contratto di conto corrente: è nullo se manca il contratto scritto

Gli estratti conto non sostituiscono il contratto di conto corrente e servono solo a documentare le operazioni eseguite.

L'assenza del contratto determina la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma e, per la stessa ragione, la nullità dell'apertura di credito ad esso connesso. Per conseguenza diretta, è impossibile distinguere i versamenti in conto tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori, quindi, devono essere considerati tutti versamenti non dovuti, immediatamente ripetibili dal correntista con prescrizione del diritto decorrente dal momento del versamento. Il caso. Un utente, società di persone, accendeva presso un istituto di credito un conto corrente, lo utilizzava per movimentare denaro e per gestire varie operazioni bancarie tra cui anticipi e linee di credito. A distanza di qualche decennio, il consumatore contestava la legittimità del rapporto per non aver mai sottoscritto un regolare contratto e, per effetto diretto, rilevava l'applicazione di condizioni non pattuite c.m.s, giorni valuta, spese etc , nonché l'ultralegalità dei saggi di interesse applicati. L'attore chiedeva il versamento in conto del saldo effettivo e disconosceva il saldo negativo rilevato dall'istituto di credito. L'istituto di credito chiedeva il rigetto della domanda. Il tribunale ha respinto le richieste formulate da parte attrice. Interruzione del rapporto di conto corrente. Parte attrice ha sostenuto la continuità del rapporto di conto corrente dal momento dell'apertura sino all'introduzione del giudizio. L'istituto di credito, invece, ha eccepito la minor durata del rapporto di conto corrente e specificato che nell'arco temporale individuato da parte attrice si erano succeduti due distinti conti. I due conti non potevano e non dovevano essere considerati come unico rapporto. Sotto questo profilo, sembrerebbe che nel processo sia stato depositato soltanto il contratto da cui originava il secondo rapporto di conto corrente, mentre, nulla è stato depositato per il primo. Nullità per difetto di forma. Il giudice di prime cure ha subito chiarito che è onere di parte attrice documentare l'esistenza del contratto di conto corrente e che, in mancanza, il contratto deve ritenersi nullo per assenza di forma. Versamenti in c/c non dovuti e prescrizione. Il Tribunale ha rilevato il mancato deposito del primo contratto di conto corrente e ribadito che il deposito degli estratti conto non può sopperire l'assenza dell'atto contrattuale con cui si attiva il rapporto. L'assenza del contratto determina la nullità del contratto per difetto di forma e, per la stessa ragione, la nullità dell'apertura di credito ad esso connesso. Per conseguenza diretta, è impossibile distinguere i versamenti in conto corrente tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori, quindi, devono essere considerati tutti versamenti non dovuti, immediatamente ripetibili dal correntista con prescrizione del diritto decorrente dal momento del versamento. Pertanto, il giudice di prime cure, ha rilevato l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni effettuate sul primo conto corrente. Il secondo conto corrente. Il Tribunale ha respinto la domanda formulata da parte attrice e spiegato che non si può chiedere la restituzione di una somma che non è mai stata riscossa. Il rapporto di conto corrente risulta essere ancora operativo, se pure con saldo negativo. Il saldo negativo è un credito possibile non riscosso, dunque non si può chiedere la restituzione di ciò che non è stato mai esatto, al più, si può chiedere la rideterminazione del saldo. Nel merito, il tribunale ha rilevato che l'analisi del C.T.U. ha evidenziato l'applicazione corretta di interessi di credito e debito e l'assenza di fenomeni usurai ad eccezione di alcuni trimestri opportunamente individuati. Risultano altresì correttamente applicate le commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese. Detti oneri corrispondono alla pattuizione contrattuale, quindi, restano leciti.

Tribunale di Lanciano, sentenza 7 – 9 ottobre 2015, numero 394 Giudice Cordisco Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 dicembre 2012, la M.N. s.numero c. di M. e E. R., in persona del legale rappresentante pro tempore , conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca dell'Adriatico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e - premesso di avere acceso, in data antecedente al giorno 1.1.1985, presso la filiale della convenuta, il conto corrente numero 21005060, ora divenuto 525, su cui erano stati, addebitati gli oneri derivanti dai conti anticipi indicati In citazione che dette linee di credito non erano disciplinate da validi contratti scritti, contenenti la specifica indicazione delle condizioni applicate al rapporto - tanto premesso, lamentava la ultralegalità non pattuita degli interessi passivi, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’indebita applicazione di C.a. o. e spese non pattuite, l'arbitraria applicazione delle valute ed il superamento della soglia usuraria. Chiedeva, pertanto, la r determinazione del saldo dei conti di cui trattasi, dal secondo trimestre 1985 al primo trimestre 2012, con condanna dell'istituto di credito ad accreditare sul conto ancora in essere la soma dovuta. Costituitasi in giudizio, la Banca contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e dispiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di cui al saldo debitore del conto numero 525. La domanda principale è solo parzi ulr,nte fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati. Ed invero, la Banca dell'Adriatico ha prodotto il contratto in data 11 gennaio 2002, dal quale non emerge alcun elemento che consenta di ricondurla ad un pregresso rapporto stipulato in data antecedente all'anno 1985 pertanto, poiché la società attrice, gravata dell relativo onere, non ha prodotto Il contratto su cui fonda le proprie pretese di cui ha, peraltro, omesso di indicare la precisa data di accensione , le domanda avanzate con riferimento a tale rapporto devono essere rigettate. infatti, il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versato alla banca ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto dì conto corrente e degli estratti conto relativi a11' intero rapporto contrattuale. Ebbene, la stessa istante pone a sostegno del proprio assunto l'inesistenza dei contratti che dovrebbero dimostrare la stipula dei patti e della clausola asseritamente nulle, Il che non consente la verifica di quanto sostenuto nè, per altro verso, la produzione e/o l'approvazione degli estratti conto può supplire alla mancanza dell'atto scritto in quanto, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto cfr. Casa. numero 9791194 . A ciò aggiungasi che se il contratto è nullo per difetto di forma come affermato, si ribadisce, dalla stessa attrice , deve ritenersi tale anche l'apertura di credito in esso contenuta. In tale situazione non può farai alcuna distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori, in quanto tutti i versamenti effettuati dal correntista sono pagamenti indebiti ed immediatamente ripetibili, per i quali il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momonto del versamento. Qui.ndï, a prescindere dalla suddette carenze probatorie, per tutti i versamenti effettuati dall'istante sui conti correnti in oggetto sino al dicembre 2002 sarebbe decorso il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione. Sotto altro profilo, argomentazione relativa al collegamento tra il conto corrente numero 5060 ed il precedente rapporto rubricato con il numero 1758 deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi di questioni tardivamento poste nel mancato rispetto dei termini di legge. Oggetto della presente controversia deve, allora, ritenersi esclusivamente il contratto di conto corrente numero 27/5060, tutt'ora aperto e con un saldo debitore. E detta circostanza comporta la inammissibilità della domanda principale di ripetizione di indebito la società istante ha, infatti, chiesto la condanna della banca a pagare e/o accreditare sul conto per cui à canna gli importi rideterminati in base alle clausola ritenute nulla Infatti, essendo il rapporto ancora in essere, il correntista non può agire per la restituzione d3 un pagamento che, da parte sua, non ha ancora avuto luogo e di cui può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto dì apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal aliente all'atto della chiusura del conto cfr. Casa. numero 798/13 . Tanta chiarito, e can riferimento al contratto in esame, appare innanzitutto infondato il motivo con cui si sostiene la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ed invero, nel caso di specie non si pone alcun problema di anatocisme in quanto ih rapporto è sorto nell'anno 2001 ed è conforme alla delibera del. CICR, atteso che prevede una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito, come peraltro evidenziato anche dal CTU. Anche la commissione di massimo scoperto risulta specificamente prevista, in percentuale fissa, da apposita clausola. Pure infondate sono le doglianze relative alle ritenuta indebita applicazione dei giorni di valuta e delle spese, trattandosi di voci specificamente convenute ed accettate dal cliente. Quanto alla applicazione di interessi usurari, l'ausiliare ha in primo luogo accertato che la pattuizione £n data il gennaio 2002 non risulta usuraria il consulente ha, tuttavia, verificato il superamento del tasso soglia con riferimento ad alcuni trimestri vedi, sul punto, la relazione, cui si rimanda , in ordine ai quali gli interessi vanno ricondotti nei limiti del tasso soglia, trattandosi di. usura sopravvenuta. Da ultimo, l'istituto di credito ha rinunciato alla dispiegata =£convenzionale in ordine alla quale, pertanto, non viene adottata alcuna pronuncia. La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU. P.Q.M. Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2012, dalla M.N. s.u.a. E.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , nei confronti della Banca dell'Adriatico s, p. a., in persona del legale rappresentante pro tempora{', ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede a in parziale accoglimento della domanda, che per il resto rigetta, dichiara l'usurarietà de]l tasso di interesse applicato nei trimestri indicati dal CTU nel proprio elaborato, cui si rimanda, e stabilisce che in tali periodi il tasso debba essere ridotto nel limiti del tasso soglia b compensa integralmente le spese di lite tra le parti, compresse quelle di cui alla disposta CTU.