L’atto è a titolo oneroso: no alla revocatoria

L’assunzione della società fallita dell’obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria scaduti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, per effetto dell’accollo ex lege dei debiti inerenti all’azienda affittata o di quello volontario posto in essere attraverso l’emissione delle cambiali, escludendone l’estraneità al rapporto obbligatorio, consente di ravvisare nel relativo pagamento l’adempimento di un debito proprio, e quindi un atto a titolo oneroso, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 64 l. fall

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19726/15, depositata il 2 ottobre. Il caso. Il curatore fallimentare di una s.r.l. conveniva in giudizio un istituto bancario per sentir dichiarare l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta ai sensi dell’art. 64 l. fall., ed in subordine degli artt. 66 o 67 della medesima legge. Il tribunale accolse la domanda proposta in via principale, condannando la banca alla restituzione della somma richiesta dall’attore. La corte d’appello territoriale accoglieva l’impugnazione proposta dalla banca, escludendo che la fattispecie fosse riconducibile all’art. 64 l. fall Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il curatore fallimentare. Si può ravvisare nel pagamento l’adempimento di un debito proprio. Il ricorrente lamentava che, nel subordinare la dichiarazione d’inefficacia dei pagamenti alla revoca del patto di accollo o del contratto di affitto dell’azienda, la sentenza impugnata non avesse considerato che, ai fini della revocatoria, è sufficiente la provenienza delle somme pagate dal patrimonio del debitore, indipendentemente dalla sussistenza di un atto di disposizione. Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che l’assunzione della società fallita dell’obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria scaduti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, per effetto dell’accollo ex lege dei debiti inerenti all’azienda affittata o di quello volontario posto in essere attraverso l’emissione delle cambiali, escludendone l’estraneità al rapporto obbligatorio, consente di ravvisare nel relativo pagamento l’adempimento di un debito proprio, e quindi un atto a titolo oneroso, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 64 l. fall. . È pertanto, proseguono dal Palazzaccio, inconferente il richiamo all’orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell’accertamento della gratuità dell’atto, richiede una valutazione della sua causa concreta, intesa come sintesi degli effetti che lo stesso è diretto a realizzare, escludendo pertanto l’onerosità del pagamento di un debito altrui effettuato dall’imprenditore successivamente fallito ogni qualvolta dall’operazione compiuta questi non tragga nessun vantaggio patrimoniale - non ricevendo alcuna controprestazione dal debitore, dal creditore o da altri soggetti in modo tale da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quindi quel pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio attraverso l’inefficacia ex lege . L’applicazione di tale principio, infatti, secondo il Supremo gli Ermellini presupporrebbe che nel giudizio di merito il ricorrente avesse allegato e provato che l’assunzione del debito da parte della società fallita ebbe luogo senza contropartita, non avendo essa tratto alcun vantaggio dal contratto di affitto dell’azienda, nell’ambito del quale fu pattuito l’accollo tale eventualità non è stata tuttavia prospettata neppure nella presente fase. È vero, continua il Supremo Collegio, che, in quanto atti ad incidere sulla par condicio creditorum , i predetti pagamenti erano assoggettabili a revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. o comunque dell’art. 2091 c.c., indipendentemente dalla dichiarazione di inefficacia dell’atto del quale costituivano esecuzione la sentenza impugnata, tuttavia, non si è sottratta al compito di valutarne l’inefficacia in relazione alle predette disposizioni, avendo preso in esame le relative domande, ed avendole rigettate a causa della mancanza dimostrazione dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 maggio – 2 ottobre 2015, n. 19726 Presidente Ceccherini – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - Il curatore del fallimento della Ricami Non S.r.l. convenne in giudizio l'Agrileasing - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane S.p.a., per sentir dichiarare l'inefficacia dei pagamenti per complessivi Euro 35.893,75 eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta tra il 10 aprile 1996 ed il 10 luglio 1997, ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed in subordine degli artt. 67 o 66 della medesima legge. Premesso che la società fallita era stata costituita dai soci della Ricami Nori S.n.c. per la prosecuzione dell'attività della stessa, espose che il predetto importo, già dovuto da quest'ultima società a titolo di canoni di locazione finanziaria arretrati, era stato corrisposto dalla Ricami Nori S.r.l. in adempimento di diciassette cambiali con cui la stessa si era accollato il debito nell'ambito di un contratto di affitto di azienda stipulato con l'altra società. 1.1. - Con sentenza del 16 novembre 2004, il Tribunale di Pistoia accolse la domanda proposta in via principale, condannando la Banca alla restituzione della somma richiesta dall'attore. 2. - L'impugnazione proposta dalla Banca è stata accolta dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 12 settembre 2007. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso che la fattispecie fosse riconducibile all'art. 64 della legge fall., osservando che i pagamenti erano stati effettuati in adempimento di obbligazioni che la società fallita si era accollata con il contratto di affitto d'azienda, ed aggiungendo che il fallimento non aveva chiesto né la revoca del patto di accollo, peraltro confermativo dell'effetto previsto dallo art. 2558 cod. civ., né quella del contratto di affitto, da cui derivava a carico della cessionaria l'obbligo di pagare gli arretrati maturati nei confronti della cedente. Ha poi rilevato che il fallimento non aveva fornito la prova della scientia decoctionis, essendo risultato che la società fallita non aveva assunto tutti i debiti della Ricami Nori S.n.c., la quale aveva definito i relativi rapporti attraverso un concordato stragiudiziale con i creditori, essendo altresì emerso che l'ultimo bilancio della società recava addirittura un attivo, e non essendo stato chiarito il motivo per cui la Banca avrebbe dovuto accorgersi dell'eventuale falsità. 3. - Avverso la predetta sentenza il curatore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La Banca ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia l'errata e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ricollegare i pagamenti alle obbligazioni assunte dalla società fallita con il contratto di affitto d'azienda, la Corte di merito non ha considerato che lo stesso poneva a carico della cessionaria soltanto i canoni non ancora scaduti ed i debiti sorti anteriormente, mentre per i canoni scaduti la Ricami Nori S.n.c. aveva concordato un piano di rientro, che prevedeva anche il rilascio degli effetti cambiari da parte della Ricami Nori S.r.l. Nella specie, d'altronde, non poteva trovare applicazione la successione ex lege della cessionaria nei contratti in corso di esecuzione, in quanto la società fallita aveva stipulato un nuovo contratto di locazione finanziaria, nell'ambito del quale si dava atto dell'intervenuta risoluzione di quello preesistente. 1.1. - Il motivo è infondato. È la stessa ricostruzione della fattispecie proposta dal ricorrente a confermare che, come ritenuto dalla sentenza impugnata, i pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della Banca non furono effettuati a titolo gratuito, ma in adempimento di un'obbligazione derivante dall'accollo del debito gravante sulla Ricami Nori S.n.c. per canoni di locazione scaduti l'affermazione del ricorrente, secondo cui le cambiali furono rilasciate dalla società cessionaria per il pagamento dell'importo dovuto dalla società cedente in virtù del piano di rientro concordato con la Banca, lungi dal porsi in contrasto con l'accertamento compiuto dalla Corte distrettuale, ne confortano infatti le conclusioni, testimoniando la volontà della società fallita di assumere su di sé il debito nei confronti della Banca, nel quadro degli accordi relativi all'affitto dell'azienda. 1.2. -Nessun rilievo possono assumere, in contrario, le clausole contrattuali, trascritte nel ricorso, che ponevano espressamente a carico della società cedente i debiti maturati anteriormente alla cessione, prevedendo l'obbligo della cessionaria di provvedere esclusivamente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria destinati a scadere in data successiva la disciplina legale della cessione di azienda, prevedendo in maniera inderogabile la responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, consente infatti di escludere che le predette clausole potessero spiegare efficacia nei confronti della creditrice, con la conseguenza che la rilevanza delle stesse dev'essere circoscritta ai rapporti interni tra la cedente e la cessionaria. Benvero, non è interamente condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, anche a voler prescindere dall'emissione delle cambiali, l'assunzione del debito per canoni scaduti avrebbe potuto essere ricollegata al trasferimento dell'azienda, quale effetto del subingresso della società fallita nei contratti stipulati dalla cedente per l'esercizio dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. tale disposizione, riferendosi ai soli contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti da nessuna delle due parti cfr. Cass., Sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27011 7 novembre 2003, n. 16724 Cass., Sez. I, 14 febbraio 1979, n. 969 , non era infatti applicabile al contratto di locazione finanziaria stipulato dalla Ricami Nori S.n.c. con la Banca, il quale, per il periodo cui si riferivano i canoni rimasti insoluti, era stato già interamente eseguito da quest'ultima in epoca anteriore alla cessione. L'accollo ex lege da parte dell'acquirente dei debiti contratti per l'esercizio dell'azienda ceduta anteriormente al trasferimento è invece previsto dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., alla sola condizione che gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori cfr. Cass., Sez. I, 29 aprile 1998, n. 4367 , e, a differenza del subingresso dei contratti, che può ben essere escluso dalle parti con un apposito patto, non costituisce un effetto naturale della cessione, ma ha carattere inderogabile, essendo previsto a tutela dei terzi ciò non esclude ovviamente la possibilità che il cedente ed il cessionario si accordino per distribuire diversamente tra loro il peso dei debiti maturati anteriormente al trasferimento, ponendolo totalmente o parzialmente a carico dell'alienante resta fermo tuttavia che una siffatta pattuizione non può spiegare alcun effetto nei confronti dei terzi, verso i quali l'acquirente continua ad essere responsabile anche nel caso in cui, come nella specie, l'alienante lo abbia esonerato da tutte o da alcune delle obbli-gazioni precedentemente contratte. 2. - Resta pertanto assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 della legge fall., sostenendo che, una volta esclusa la riconducibilità del debito al contratto di affitto d'azienda, i pagamenti avrebbero dovuto essere qualificati come atti a titolo gratuito, inopponibili alla massa, in mancanza della prova di un valido rapporto sottostante. 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 64, 66 e 67 della legge fall., affermando che, nel subordinare la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti alla revoca del patto di accollo o del contratto di affitto dell'azienda, la sentenza impugnata non ha considerato che, ai fini della revocatoria, è sufficiente il dato oggettivo della provenienza delle somme pagate dal patrimonio del debitore, indipendentemente dalla sussistenza di un atto di disposizione. 3.1. - Il motivo è infondato. L'assunzione da parte della società fallita dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria scaduti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di affitto, per effetto dell'accollo ex lege dei debiti inerenti all'azienda affittata o di quello volontario posto in essere attraverso l'emissione delle cambiali, escludendone l'estraneità al rapporto obbligatorio, consente di ravvisare nel relativo pagamento l'adempimento di un debito proprio, e quindi un atto a titolo oneroso, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 64 della legge fall. È pertanto inconferente il richiamo del ricorrente all'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dello accertamento della gratuità dell'atto, richiede una valutazione della sua causa concreta, intesa come sintesi degli effetti che lo stesso è diretto a realizzare, al di là dell'astratto modello legale, escludendo pertanto l'onerosità del pagamento di un debito altrui effettuato dall'imprenditore successivamente fallito, ogni qualvolta dall'operazione compiuta quest'ultimo non tragga nessun vantaggio patrimoniale, non ricevendo alcuna controprestazione dal debitore, dal creditore o da altri soggetti, in modo tale da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quindi quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio attraverso l'inefficacia ex lege cfr. Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538 Cass., Sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22518 12 marzo 2008, n. 6739 . L'applicazione di tale principio presupporrebbe d'altronde che nel giudizio di merito il ricorrente avesse allegato e provato che l'assunzione del debito da parte della società fallita ebbe luogo senza contropartita, non avendo essa tratto alcun vantaggio dal contratto di affitto dell'azienda, nell'ambito del quale fu pattuito l'accollo tale eventualità non è stata tuttavia prospettata neppure nella presente fase, in cui il curatore ha anzi sostenuto una tesi sostanzialmente contrastante con la stessa, avendo affermato che l'onere del predetto debito era destinato, quanto meno nei rapporti interni, a gravare in definitiva sulla società cedente. 3.2. - In assenza della predetta allegazione, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la restituzione delle somme pagate postulasse la dichiarazione d'inefficacia del contratto di affitto dell'azienda o dell'accollo, per la quale sarebbe stato tuttavia necessario che la domanda fosse stata proposta nei confronti della Ricami Nori S.n.c., in qualità di parte del predetto contratto in quanto riconducibile ad un accordo trilaterale intervenuto tra la predetta società, la Banca e la società fallita, la diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima per effetto dei pagamenti eseguiti in favore della Banca avrebbe dovuto essere infatti valutata alla luce delle condizioni complessivamente stipulate tra le parti. È pur vero che, in quanto idonei ad incidere sulla par condicio creditorum, i predetti pagamenti erano assoggettabili a revocatoria ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., o comunque dell'art. 2901 cod. civ., indipendentemente dalla dichiarazione d'inefficacia dell'atto del quale costituivano esecuzione la sentenza impugnata non si è tuttavia sottratta al compito di valutarne l'inefficacia in relazione alle predette disposizioni, avendo preso in esame le relative domande, ed avendole rigettate a causa della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria. 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'errata e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della scientia decoctionis, senza tener conto della ricostruzione complessiva della vicenda e dei bilanci prodotti in giudizio, di cui la Banca avrebbe dovuto essere a conoscenza, in ossequio al dovere di diligenza ed in considerazione dei pregressi rapporti con la Ricami Nori S.n.c., nonché dell'enorme indebitamento della società fallita nei confronti del sistema bancario e dei fornitori. Aggiunge che l'esatta ricognizione della fattispecie avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 67 n. 1 o dell'art. 66 della legge fall., avuto riguardo alla natura trilaterale del rapporto ed alla notevole sproporzione tra le prestazioni. 4.1. - Il motivo è inammissibile. Nel lamentare la mancata applicazione degli arti 66 e 67 n. 1 della legge fall., in riferimento all'accordo trilaterale intervenuto tra la società fallita, la società cedente e la Banca, il ricorrente propone una questione non trattata nella sentenza impugnata, che, oltre a postulare la proposizione della domanda anche nei confronti della Ricami Nori S.n.c., non convenuta in giudizio, e a non essere deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto riflettente un vizio di violazione di legge, non può trovare ingresso in questa sede, presupponendo un'indagine di fatto in ordine all'asserita sproporzione tra le prestazioni, e non essendo stato precisato in quale fase del giudizio di merito ed in quale atto la questione sia stata sollevata. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, non potendo essere sollevati per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non affrontati nelle fasi precedenti, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. La parte che intenda proporre una questione non esaminata nella sentenza impugnata ha pertanto l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice del merito, ma anche d'indicare in quale atto l'abbia sollevata, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne la fondatezza cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 18 ottobre 2013, n. 23675 1 marzo 2007, n. 4843 Cass., Sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17041 Cass., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12506 . 4.2. - Nel contestare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla conoscenza da parte della Banca dello stato d'insolvenza in cui versava la società fallita all'epoca dell'effettuazione dei pagamenti, il ricorrente si limita invece a ribadire l'efficacia probatoria degli elementi addotti a sostegno dell'affermata sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria, senza essere in grado d'indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di motivazione, un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma soltanto quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale è affidato in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679 Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197 Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288 . 5. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Fallimento della Ricami Nori S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.