Nei contratti bancari è sufficiente la sottoscrizione del cliente

La previsione di forma scritta contenuta nell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 TUF è soddisfatta dalla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, allorché la copia prodotta in giudizio dal cliente rechi la dicitura un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato .

L'obbligo di forma scritta è altresì rispettato quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto ad es. comunicazione degli estratti conto . Il caso. Una società a responsabilità limitata intratteneva rapporti commerciali con un istituto di credito e, in particolare, un mutuo ipotecario collegato ad un rapporto di conto corrente nonché l'acquisto un prodotto finanziario. Il cliente conveniva in giudizio l'istituto di credito, rilevando la mancata sottoscrizione degli accordi con conseguente inapplicabilità al rapporto di interessi ordinari, rilevava e contestava l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni non dovute. Inoltre, rescindeva il contratto di conto corrente e chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario con conseguente nullità di tutti gli addebiti operati. L'istituto di credito eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Il Tribunale accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando la validità della clausola arbitrale sottoscritta dalle parti. Avverso la decisione del Tribunale, parte attrice ha proposto regolamento di competenza. Accordo normativo e forma scritta. Dalle risultanze processuali è emerso che l'accordo normativo, comprensivo della clausola arbitrale, risultava sottoscritto solo dal cliente e non anche dall'istituto di credito. La cassazione ha affrontato e risolto la questione richiamando consolidata giurisprudenza a tenore della quale la previsione di forma scritta contenuta nell'articolo 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 TUF è soddisfatta dalla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, allorché la copia prodotta in giudizio dal cliente rechi la dicitura un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato . L'obbligo di forma scritta è altresì rispettato quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto ad es. comunicazione degli estratti conto - Cass. 4564/2012. Sottoscrizione e comportamento concludente. In continuità con l'orientamento giurisprudenziale richiamato, la cassazione ha chiarito che l'assenza di sottoscrizione, nel caso di specie, è superata dall'inoltro in favore del cliente degli estratti conto e dall'esibizione in giudizio dell'accordo se pure sottoscritto dal solo cliente. I giudici di legittimità hanno inoltre rilevato che all'interno degli estratti conto risultano riportate le operazioni di addebito relative all'acquisto del prodotto finanziario conteso. Con queste argomentazioni la corte ha respinto il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 giugno – 7 settembre 2105, numero 17740 Presidente Di Palma – Relatore Scaldaferri Fatto Nel giugno 2013 le società Capelli Automobili s.r.l. e Capelli Immobiliare s.r.l., convennero giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deducendo in sintesi a che la Capelli Automobili, la quale intratteneva dal 2002 rapporti di conto corrente con la Banca Agricola Mantovana cui era subentrata MPS, nel marzo 2008 aveva sottoscritto con MPS un mutuo ipotecario della somma di € 2.300.000,00 e, pressoché contestualmente, una operazione in un particolare prodotto finanziario derivato Interest Rate Swap a copertura del rischio di rialzo del tasso variabile convenuto b che nel dicembre 2008, a seguito di scissione della Capelli Automobili, era stata costituita la Capelli Immobiliare, cui era stato trasferito l'intero patrimonio della prima nonché il predetto contratto di mutuo c che anche la nuova società aveva aperto, nell'aprile 2009, un conto corrente funzionale ad un'apertura di credito presso la MPS, su cui venivano addebitate le rate del mutuo nonché le passività della operazione sul prodotto derivato. Ciò premesso, le società attrici contestavano -per mancanza di valida pattuizione gli addebiti di interessi principali e anatocistici e di commissioni operati da MPS sui predetti conti correnti, dai quali dichiaravano di recedere inoltre chiedevano dichiararsi nullo, o annullarsi o risolversi, il contratto di acquisto del prodotto finanziario derivato con la conseguente illegittimità dei relativi addebiti sui conti correnti di entrambe le società. MPS, costituendosi in giudizio, eccepiva, con riferimento al contratto avente ad oggetto il prodotto finanziario derivato, l'incompetenza dei Tribunale adito in forza della clausola compromissoria inserita nel contratto normativo per la disciplina dei contratti su strumenti derivati , sottoscritto il 26.3.2008 dalla Capelli Automobili s.r.l. , la quale in replica eccepiva la nullità di tale contratto e della clausola compromissoria in esso inserita per mancanza di sottoscrizione della banca, quindi della forma scritta rispettivamente richiesta ad substantiam dall'articolo 23 T.U.F. e dall'ar1_808 comma 1 cod.proc.civ. Con ordinanza depositata il 15 ottobre 2014, il Tribunale di Mantova ha accolto l'eccezione dichiarando la propria incompetenza funzionale, quanto alla domanda relativa alla validità ed efficacia del contratto su strumento derivato, per essere la controversia devoluta alla cognizione del Collegio arbitrale previsto dalla clausola numero 27 del suddetto accordo normativo. Avverso tale provvedimento Capelli Automobili s.r.l. e Capelli Immobiliare s.r.l. hanno proposto regolamento di competenza, cui resiste con memoria difensiva M.P.S. spa. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. Le società ricorrenti hanno depositato memoria a norma dell'articolo 380 bis comma 2 cod.proc.civ. Diritto Con tre distinti mezzi le società ricorrenti lamentano, rispettivamente, la violazione degli articolo 808 cod.proc.civ. e dell'articolo 23 T.U.F., nonché dell'articolo 1341 cod.civ., e la omessa considerazione della estraneità della Capelli Immobiliare s.r.l. all'accordo concernente lo strumento derivato, e quindi alla clausola compromissoria relativa a tale rapporto. I primi due motivi, vertenti entrambi sulla mancanza della sottoscrizione della banca in calce al contratto recante la clausola compromissoria, sono privi di fondamento. Ritiene il Collegio che il requisito della forma scritta, prescritto per la clausola compromissoria dall'articolo 808 comma 1 cod.proc.civ., sussista nella specie, anche se il documento rappresentativo del contratto nel quale è inserita la clausola stessa reca materialmente la sola sottoscrizione della Capelli Automobili s.r.l., e non anche quella della controparte MPS. In tali casi, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ribadito anche di recente proprio con riguardo al disposto dell'articolo 23 T.U.F. cfr.Cass. numero 4564/12 cfr.anche, ex multis numero 2256/07 numero 7075/04 , la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialrnente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell'accordo contrattuale. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide, non può dirsi che la forma scritta della clausola compromissoria in questione faccia difetto, giacchè entrambe le condotte sopra descritte risultano poste in essere dalla banca. La cui mancanza di sottoscrizione in calce al contratto in cui figura apposta la clausola compromissoria è per l'appunto sopperita, prima ancora che dalla produzione del contratto nel giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova, dalla comunicazione ad entrambe le società degli estratti conto relativi agli addebiti da essa annotati nei rispettivi conti correnti, tra i quali pacificamente figuravano gli addebiti che le società hanno contestato con l'atto di citazione relativi al contratto di investimento nel prodotto finanziario derivato. E se la produzione in giudizio del documento contrattuale recante la clausola compromissoria è avvenuta dopo che le controparti avevano convenuto la banca dinanzi al giudice ordinario e non al Collegio arbitrale previsto dalla clausola stessa -così dimostrando in effetti una volontà contraria a quella manifestata in contratto-, la volontà della banca di dar corso al contratto, e quindi anche alla clausola compromissoria in esso inserita, risultava ormai già manifestata per iscritto alle controparti, ancorchè in forma equivalente alla materiale sottoscrizione del documento contrattuale, con la comunicazione degli estratti conto in attuazione delle obbligazioni pattuite cfr.Cass.numero 4564/12 cit . Tali considerazioni valgono anche per la mancanza di sottoscrizione specifica della clausola ex articolo 1341 cod.civ. da parte della banca, e del resto nel caso in esame -a differenza di quello esaminato da Cass. S.U.numero 20887/06 richiamata in ricorso la sottoscrizione specifica della clausola compromissoria da parte del soggetto che non l'ha predisposta Capelli Automobili s.r.l. non manca. Per quanto infine specificamente attiene alla Capelli Immobiliare s.r.l., non merita condivisione la tesi, solo in sede di ricorso per regolamento avanzata, circa la sua estraneità al rapporto contrattuale in questione, e alla correlativa clausola compromissoria . Nel giudizio di merito instaurato insieme con la Capelli Automobili nei confronti di MPS, non risulta che la Capelli Immobiliare abbia proposto alcuna domanda distinta da quelle proposte dalla Capelli Automobili, anche con riguardo al contratto avente ad oggetto il prodotto finanziario derivato. E ci, ben a ragione, dal momento che, con l'operazione di scissione del dicembre 2008, ad essa era stato trasferito tutto il patrimonio della scissa Capelli Automobili s.r.l. così si legge in ricorso, pag.4 , e quindi non solo il rapporto avente ad oggetto il contratto di mutuo espressamente richiamato nel progetto ma anche quello avente ad oggetto il contratto di investimento finanziario all'epoca in corso, la cui inclusione nel trasferimento pur in mancanza di espressa menzione nel progetto di scissione non pare dubbia in un contesto di scissione totale, anche a prescindere dal disposto dell'articolo 2506 bis comma 3 cod.civ che, del resto, fa riferimento non ai debiti non soddisfatti , come l'articolo 2506 quater comma 3 cod.civ, ma agli elementi del passivo ed agli elementi dell'attivo' . Sì che va senz'altro esclusa la dedotta estraneità della Capelli Immobiliare tanto al contratto de quo quanto alla correlata clausola compromissoria, a prescindere dalla prova -che MPS ha ritenuto di fornire in questa sede a seguito della specifica contestazione espressa per la prima volta in ricorso dalla Capelli Immobiliare della sottoscrizione da parte di quest'ultima di contratto avente identico contenuto -ivi compresa la clausola compromissoria rispetto a quello precedentemente sottoscritto dalla sua dante causa Capelli Automobili. Il rigetto dei ricorso si impone dunque, con la declaratoria della competenza del Collegio arbitrale previsto dalle parti Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara quindi la competenza del Collegio arbitrale previsto dalle parti. Condanna le società ricorrenti in solido al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo regolamento, in € 5.100,00 di cui € 100,00 oltre spese generali forfetarie e accessori di legge. Da inoltre atto, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater D.P.Rnumero 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.