Legittima l’interpretazione estensiva del rischio assicurato in ragione della natura dei lavori oggetto di polizza

Nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti stesse, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla natura dell'affare a cui accede.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione si è occupata, con la sentenza n. 17581 depositata il 3 settembre 2015, di una questione in materia di assicurazione, ribadendo che anche l’interpretazione della polizza e delle singole clausole del contratto di assicurazione deve sottostare alle consuete norme dettate dal codice civile, con valenza generale, in materia di contratti. Il caso. Un Comune affidava in appalto ad una impresa i lavori di rifacimento di un marciapiede. I lavori causavano un danno ad una abitazione per infiltrazioni d’acqua. Il proprietario della casa danneggiata conveniva avanti al gdp l’appaltatore e il Comune, che venivano condannati in solido al risarcimento dei danni. Veniva invece rigettata la domanda di manleva avanzata dall’esecutore dei lavori nei confronti della propria assicurazione, pure chiamata in giudizio. Il tribunale, in fase di appello, confermava la decisione di primo grado, anche sotto il profilo del rigetto della richiesta di manleva. Contro tale decisione la ditta esecutrice dei lavori proponeva ricorso per cassazione. Le ragioni del rigetto della domanda di garanzia. Il giudice d’appello rigettava la domanda proposta dall’appaltatore contro la propria compagnia di assicurazione perché – a suo dire - le condizioni generali di polizza escludevano dal rischio assicurato i danni causati da bagnamento causati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere. E le clausole aggiunte alla polizza non erano di aiuto all’appaltatore, perché esse prevedevano sì una parziale deroga rispetto alla clausola generale escludente poco fa menzionata, ma solo con riguardo ai lavori di costruzione e manutenzione di edifici. Ipotesi di versa rispetto a quella dedotta in giudizio. La polizza si riferiva però ad un ben preciso contratto d’appalto pubblico profilo sottovalutato. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello non aveva opportunamente considerato che la polizza si riferiva ad un contratto pubblico di appalto, e che – anche in ragione della specifica normativa in materia di appalti pubblici, per cui è imposto alle imprese appaltatrici di stipulare polizze che tengano indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di danni a terzi, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o da causa di forza maggiore – il contratto di assicurazione oggetto di causa era stato appositamente stipulato con riferimento ai lavori di rifacimento del marciapiede. Per cui, secondo la Suprema Corte, il Giudice doveva tenere conto, nella interpretazione della portata applicativa del contratto di assicurazione, del fatto che la polizza era stata stipulata con riferimento allo specifico contratto di appalto stipulato fra il Comune e la ditta appaltatrice, e che pertanto l'oggetto della garanzia doveva essere ricostruito tenendo conto della natura dei lavori di cui al contratto medesimo. Era doverosa una interpretazione estensiva delle clausole. Pertanto, pur se la clausola relativa ai danni da bagnamento era stata predisposta con riferimento ai lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, non poteva escludersi che essa potesse, e probabilmente dovesse, essere interpretata estensivamente, così da comprendervi lavori edilizi in genere, ed in particolare quelli in relazione ai quali la polizza era stata appositamente stipulata. Conta la volontà comune delle parti La Cassazione basa le sue affermazioni sul noto principio secondo il quale, nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla natura dell'affare a cui accede. e l’interpretazione secondo buona fede e il principio di conservazione Inoltre, ricordano gli Ermellini, contano anche i principi in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede art. 1366 c.c nonché il principio di conservazione, per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno nonché la regola interpretativa generale per cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente. Per tutte queste ragioni la sentenza è stata cassata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 giugno – 3 settembre 2015, n. 17581 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo 1.- Con sentenza n. 1553/2011, notificata alla ricorrente il 4-16 ottobre 2011, il Tribunale di Lecce ha confermato la condanna, emessa in primo grado dal Giudice di pace, della s.r.l. G. Costruzioni a pagare, in solido con il Comune di Cavallino, € 2.073,48 a C.F., in risarcimento dei danni provocati all'abitazione di quest'ultima da infiltrazioni d'acqua ascrivibili a responsabilità degli stessi. Il giudice di appello ha altresì confermato il rigetto della domanda di garanzia, proposta dalla G. contro la s.p.a. Reale Mutua Assicurazioni, ritenendo l'evento non coperto dalla polizza. La G. propone ricorso per cassazione limitatamente a quest'ultimo capo della sentenza di appello. Gli intimati non hanno depositato difese. 2. Ii Tribunale ha respinto la domanda proposta dalla G. contro la compagnia assicuratrice sul rilievo che la clausola 4.4 delle condizioni generali della polizza contro la responsabilità civile, in corso fra le parti, esclude dal rischio assicurato i danni da bagnamento causati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere e che, pur se fra le clausole aggiunte vi è un art. E che, a parziale deroga della suddetta clausola, estende la garanzia ai danni da bagnamento, l'estensione concerne esclusivamente i lavori di costr.zi one e manutenzione di edifici”, entre il Comune aveva dato in appalto alla G. solo i lavori di rifacimento del marciapiede. 3.- Con l'unico motivo, articolato in diverse censure, la ricorrente denuncia violazione degli art. 1342 e 1.362 cod. civ., 103 d.p.r. n. 554/1999 e n. 129 d. Igs. 163/2006, addebitando al giudice di appello di avere male interpretato le clausole contrattuali e di non avere tenuto conto del fatto che - nei contratti conclusi tramite condizioni generali predisposte da uno dei contraenti - le clausole aggiunte debbono prevalere su quelle predisposte a stampa che il contratto di assicurazione di cui trattasi è stato appositamente stipulato con riferimento ai lavori appaltati dal Comune alla G. che a tali lavori vanno riferite le clausole ed in particolare quella in oggetto che in ogni caso negli appalti pubblici le citate norme impongono alle imprese appaltatrici di stipulare polizze che tengano indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di danni a terzi, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o da causa di forza maggiore. 4.- Il motivo è fondato. 4.1.- Va premesso che anche la clausola aggiunta di cui all'art. E risulta essere stata interamente predisposta a stampa, come le condizioni generali di polizza e la clausola 4.4., alla quale ha apportato una deroga. Non è in termini, quindi, il richiamo della ricorrente al disposto dell'art. 1342, per cui le clausole aggiunte dalle parti contraenti prevalgono su quelle predisposte. Tale norma concerne i casi in cui le clausole aggiunte siano frutto di specifica pattuizione. Non ha ragione di essere applicata, invece, ai casi in cui la clausola - pur se definita aggiunta - sia anch'essa parte delle condizioni generali predisposte unilateralmente da una delle parti, per regolare una molteplicità di rapporti di serie. 4.2.- E' invece fondato il rilievo per cui il giudice doveva tenere conto, nella suddetta interpretazione, del fatto che la polizza era stata stipulata con riferimento allo specifico contratto di appalto stipulato fra il Comune e la G., e che pertanto l'oggetto della garanzia doveva essere ricostruito tenendo conto della natura dei lavori di cui al contratto medesimo. Pertanto, pur se la clausola relativa ai danni da bagnamento era stata predisposta con riferimento ai lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, non è escluso che essa potesse, e probabilmente dovesse, essere interpretata estensivamente, sì da comprendere i lavori edilizi in genere, ed in particolare quelli in relazione ai quali la polizza é stata appositamente stipulata. Ciò in applicazione del principio per cui, nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla natura dell'affare a cui accede art. 1362 e 1363 cod. civ. . Nella specie il contenuto della garanzia e l'interesse della parti vanno individuati con riferimento allo specifico contratto di appalto di cui trattasi, sì da includere nella copertura assicurativa i rischi inerenti ai lavori ivi contemplati considerato anche il fatto che la clausola relativa ai lavori edilizi non è stata cancellata che anche i lavori di rifacimento di un marciapiede costituiscono lavori edilizi, per di più inerenti a parti contigue ed accessorie agli edifici e che non si comprende quale fosse il rischio assicurato, se se ne esclude quello inerente ai lavori per i quali ne era richiesta la stipulazione quale presupposto per la concessione dell'appalto da parte del Comune. Vanno richiamati anche i principi in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede art. 1366 cod. civ. nonché il principio di conservazione, per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nell senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno art. 1367 cod. civ. nonché la regola generale interpretativa per cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente art. 1370 cod. civ. . 5.- La sentenza impugnata non si é fatta carico di alcuno di tali principi e deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, affinché proceda all'interpretazione del contratto di assicurazione, con motivazione che tenga conto dei principi sopra enunciati. 6.- Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiizio. P.Q.M La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.