Il tribunale scelto dalle parti è soppresso? La causa deve tenersi presso il tribunale che ha accorpato l’ufficio soppresso

La clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggior prossimità di una delle parti. Tale designazione avviene attraverso un rinvio mobile di tipo esterno alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Di conseguenza, la soppressione dell’ufficio giudiziario prescelto convenzionalmente non rende inefficace la clausola, ma riferisce la competenza derogata a favore dell’ufficio che abbia accorpato quello soppresso.

Con la pronuncia n. 14390 del 9 luglio 2015, la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, interviene su una questione posta in conseguenza del d.lgs. 155/2012, che ha riorganizzato gli uffici giudiziari, sopprimendone alcuni, e chiarendo che, qualora le parti abbiano prescelto come tribunale territorialmente competente un ufficio giudiziario successivamente soppresso, la competenza è del tribunale accorpante e non di quello che sarebbe competente in forza degli ordinari criteri di determinazione del foro. Il caso. Viene promosso ricorso per regolamento di competenza al fine di individuare la competenza territoriale in ordine all’azione di risoluzione di un contratto. In particolare, la parte attrice ha contestato la decisione del tribunale di rimettere la competenza innanzi al tribunale di Cuneo, in sostituzione di quello di Mondovì, soppresso e che le parti avevano pattuito come foro territorialmente competente sosteneva, parte attrice, che venuto meno il tribunale di Mondovì, dovessero essere applicati i criteri ordinari previsti dal codice di rito e, da qui, la competenza del tribunale adito Trani . Il S.C. risolve la questione nel senso della massima, ritenendo non applicabili gli ordinari criteri in presenza, comunque, di una deroga convenzionale. L’assoluta novità del caso e, di conseguenza, l’assenza di precedenti, consente comunque di segnare lo stato dell’arte in tema di deroga convenzionale alla competenza territoriale, richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Deroga alla competenza territoriale non è esclusiva in favore di un foro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’indicazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce allo stesso carattere di esclusività, se non in presenza di una espressa pattuizione in tal senso, la quale, sebbene non debba rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi. Al contrario, una tale previsione deve scaturire da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, finalizzata ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Deroga convenzionale alla competenza territoriale gli effetti tra le parti. L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è res inter alios acta . Pertanto nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti. Deroga alla competenza territoriale e clausola vessatoria. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d'ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'efficacia della clausola vessatoria rectius , onerosa di deroga all'ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall'aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta. Sulla questione poc’anzi riferita, il S.C. precisa che nel contratto de quo non vi è alcun richiamo in blocco alle clausole vessatorie, la cui disciplina, quindi, non trova applicazione. Deroga alla competenza territoriale non basta una generica indicazione. La generica accettazione delle clausole della lettera d'invito e del bando conseguente alla stessa partecipazione alla gara non è sufficiente ai fini della validità della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo. Mediazione e competenza territoriale derogabile dalle parti . Da ultimo, si segnala che anche per le mediazioni disposte del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti — se tutte d'accordo — possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 aprile – 9 luglio 2015, n. 14390 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto e in diritto 1. - La Girmar s.r.l. ha agito, davanti al Tribunale di Trani, in risoluzione per inadempimento di un contratto di véndita stipulato con l'Aquarama s.r.l Quest'ultima nel resistere in giudizio ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente, in virtù di apposita convenzione di proroga esclusiva, il Tribunale di Mondovì. Con ordinanza del 15.5.2014 il Tribunale ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Cuneo, nelle more divenuto competente per effetto della soppressione del Tribunale di Mondovì a seguito del D.Lgs. n. 155/12. 2. - Contro tale ordinanza la Girmar s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza. A sostegno, parte ricorrente deduce che a la soppressione del Tribunale di Mondovì ha determinato la reviviscenza degli ordinari criteri di collegamento territoriali stabiliti dal codice di rito, non potendosi la clausola di deroga della competenza applicarsi ad un foro diverso da quello voluto dalle parti b detta clausola deve ad ogni modo ritenersi non operativa, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., atteso che essa, rispetto al contratto cui accede, non è specifica e separata, essendo parte delle condizioni generali di contratto predisposte dalla Aquarama per la generalità dei suoi rapporti commerciali. Attivato il relativo procedimento camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. - Sostiene il Procuratore generale, aderendo all'eccezione della Aquarama, che il primo motivo è inammissibile perché non rispetta l'art. 366, n. 6 c.p.c., non essendo stati indicati gli atti processuali in cui la Girmar s.r.l. avrebbe precedentemente dedotto le proprie doglianze, né i documenti su cui queste si fondano. Le conclusioni del Procuratore generale così proseguono ritenuto che, specie in riferimento al primo motivo, risulta l'ulteriore ragioni di inammissibilità del ricorso derivante dalla omessa indicazione delle norme che si assumono violate, neppure potendosi desumere dalle argomentazioni del ricorrente se esse, in ipotesi, sono costituite dalla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012, che ha previsto l’accorpamento della circoscrizione del soppresso Tribunale di Mondovì con quella del Tribunale di Cuneo, ovvero dalla violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., ovvero dalle disposizioni generali sulla competenza per territorio di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. si vedano Cass. nn. 25044/13, 4233/12 e 5353/07, dalle quali si evince che dall'omessa indicazione nel ricorso delle norme che si assumono violate deriva la sua inammissibilità ove dalle argomentazioni dello stesso ricorso non possa desumersi quali siano le norme violate, ciò che nella fattispecie deve escludersi per quanto sopra riferito ritenuto, in subordine, che il primo motivo è comunque infondato, dal momento che dall'individuazione pattizia della circoscrizione del Tribunale di Mondovì quale foro competente consegue nel caso di intervenuto trasferimento ex lege delle relative funzioni al tribunale di Cuneo, ed in assenza di qualsivoglia contraria volontà espressa dalle parti del contratto in questione quanto alla determinazione del foro competente, questo deve individuarsi nel Tribunale di Cuneo, che ha accorpato la indicata circoscrizione del Tribunale di Mondovì e che ha assunto tutte le funzioni del tribunale accorpato secondo quanto previsto dagli arti. 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012 che anche il secondo motivo risulta comunque infondato, dal momento che nella fattispecie risulta pacifica la doppia approvazione della clausola onerosa citata, sia mediante la sottoscrizione delle condizioni generali, sia con specifica sottoscrizione delle condizioni generali, sia con la specifica sottoscrizione di quelle specificamente ritenute onerose, quali quelle rientranti nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c. relative alle condizioni in tema di decadenza dpi beneficio del termine, alla limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, alla decadenza dalla garanzia ed alla determinazione della competenza territoriale esclusiva ritenuto che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente Cass. n. 9492 del 2012 , non trova applicazione nella fattispecie, non sussistendo nel contratto in questione alcun richiamo in blocco, ai fini della doppia approvazione, di tutte le condizioni contrattuali, comprese quelle di carattere non vessatorio né, per quanto sopra evidenziato, risulta l'unicità della clausola onerosa relativa al foro competente inserita tra altre non aventi tale natura, dovendosi invece richiamare il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo la quale in tema di clausole vessatorie, si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali del contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria, dovendosi ritenere, per identità di ratio, che neppure in tal caso è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono infatti essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea quanto meno col numero la lettera che le contraddistingue o con la riassuntiva enunciazione del loro contenuto a suscitare l'attenzione del sottoscrittore Cass. n. 4452/06 che pertanto non si riscontrano neppure quelle condizioni che la giurisprudenza ha individuato per ritenere non garantita l'attenzione del contraente debole pur in presenza di doppia sottoscrizione della clausola contestata, dal momento che le clausole vessatorie sono indicate specificamente nel contratto in esame, seppure accanto a poche altre non aventi tale natura, con il numero o la lettera che le contraddistingue e con la sintesi del loro contenuto, e dalla lettura di tali clausole non risulta confermata, per quanto sopra detto, la apodittica affermazione della ricorrente in merito alla unicità della clausola relativa alla scelta del foro competente, che secondo questa prospettazione sarebbe la sola inserita tra altre che non hanno tale natura . 5. - Le conclusioni del Procuratore generale vanno condivise, con l'ulteriore considerazione, quanto al primo motivo di ricorso, che la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti. Tale designazione avviene attraverso un rinvio mobile di tipo esterno alle norme dell'ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Di conseguenza, la soppressione dell'ufficio giudiziario prescelto convenzionalmente non rende inefficace la clausola, ma riferisce la competenza prorogata a favore dell'ufficio che abbia accorpato quello soppresso. 6. - Il ricorso va dunque respinto, regolando la competenza in favore del Tribunale di Cuneo, cui il D.Lgs. n. 155/12 ha accorpato il soppresso Tribunale di Mondovì. 7. - La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese. 8. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, ricorrono a carico della parte ricorrente i presupposti per il raddoppio del pagamento del contributo unificato dovuto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, regola la competenza in favore del Tribunale di Cuneo e compensa integralmente le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.