Ammissibile la prova testimoniale e presuntiva nell’interposizione fittizia di persona se azionata dal terzo estraneo al rapporto

Nella compravendita di immobile, la prova dell’interposizione fittizia di persona, da parte del terzo soggetto rimasto estraneo al rapporto simulato, il quale intende far emergere in giudizio la natura simulata della relazione, può essere fornita con ogni mezzo di prova ivi compresa quella presuntiva e testimoniale, non essendo a lui applicabile la limitazione di cui all’art. 1414 c.c. che, diversamente, impone alle parti dell’accordo simulatorio l’esistenza di un atto scritto.

La Corte di Cassazione con la pronuncia resa in forma semplificata n. 13634, depositata il 2 luglio 2015, si è occupata del particolare regime probatorio posto a carico del terzo rimasto estraneo al rapporto d’interposizione fittizia di persona. Come noto, l’istituto giuridico in parola si qualifica come simulazione relativa soggettiva, in cui cioè con l’accordo simulatorio si attribuisce la qualità di parte del contratto ad un soggetto, sebbene questi ne rimanga estraneo, prestando di fatto soltanto il suo nome. Il fatto. Nell’odierna vicenda processuale una donna proponeva domanda nei confronti del marito, del di lui nipote e di un terzo soggetto, onde accertare la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile. L’attrice, coniugata in regime di comunione legale, sosteneva che l’acquisto oggetto del contratto fosse in realtà intervenuto tra il di lei marito ed il venditore, e che, quindi, il nipote si fosse interposto in modo fittizio prestando semplicemente il proprio nome nella formalizzazione del negozio giuridico. Sosteneva inoltre che il prezzo del bene fosse stato versato dal coniuge con utilizzo di denaro della comunione, con conseguente suo pregiudizio. Il Tribunale rigettava la domanda non ritenendo provata la partecipazione del venditore all’accordo simulatorio, stante l’articolazione di prove irrilevanti ai fini del decidere. La pronuncia era confermata in sede di appello la Corte Territoriale specificava che la prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, concernendo un contratto di compravendita, richiedente per legge la forma scritta ad substantiam , soggiacesse alle limitazioni imposte dal combinato disposto di cui agli artt. 1414 c.c. e 2725 c.c , così richiedendosi al terzo rimasto estraneo al rapporto, la prova dell’esistenza di una controdichiarazione da cui emergesse l’intenzione delle parti di dar vita ad un negozio giuridico tra soggetti diversi. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte soccombente, denunciando principalmente la contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte di appello riconosciuto che l’attrice, pregiudicata nei suoi rapporti di credito e terza estranea al rapporto contrattuale, di cui chiedeva l’accertamento della simulazione, avesse la possibilità di provare liberamente la sua domanda, non essendo soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c L’inapplicabilità delle limitazioni di cui all’art. 1414 c.c. ai terzi estranei al rapporto simulato. Gli Ermellini accolgono il ricorso riconoscendo l’errore di prospettiva in cui era incorso il Giudice dell’appello. Invero, in materia di compravendita di immobile l’azione di simulazione è soggetta a limitazioni di prova solo se la relativa domanda viene formulata da chi in quel rapporto riveste la qualità di parte, quindi, dall’acquirente, dal venditore e dal reale titolare del rapporto concluso con la simulazione che, pertanto, dovranno provare per iscritto l’esistenza di un contratto dissimulato. Diversamente stanno le cose rispetto a chi, come la ricorrente, riveste rispetto a quella determinata relazione la qualità di terzo estraneo ed agisce proprio per provarne la natura fittizia onde far valere il proprio diritto di credito. La donna infatti, come detto coniugata in regime di comunione, aveva effettivo interesse a dimostrare che il proprio coniuge avesse acquistato un bene non personale, intestandolo fittiziamente al nipote, pregiudicando così il suo diritto sul bene ricadente nella comunione. Concludendo. La Corte di Appello quindi, aveva erroneamente ritenuto la ricorrente soggetta ai rigidi limiti della prova scritta ex art. 1414 c.c. per l’esistenza della controdichiarazione infatti il Giudice del merito avrebbe dovuto consentire l’utilizzo di ogni strumento di prova, ivi compresa quella testimoniale, negata ad origine, nonché di quelle presuntive.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 7 maggio – 2 luglio 2015, n. 13634 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che, con sentenza in data 16-17 novembre 2005, il Tribunale di Marsala, nella contumacia di G.P., rigettò la domanda proposta da G.F. nei confronti di F.R., E.G.R. e G.P., diretta all'accertamento della simulazione per interpo sizione fittizia di persona dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Trapani, via , n. 67, alienato, il 1° agosto 1991, dal P. al convenuto E.G.R. che osservò il Tribunale che, trattandosi di simulazione per interposizione fittizia, postulante la necessaria partecipazione del venditore all'accordo simulatorio, l'attrice già in comunione dei beni con il coniuge R. F., nel lamentare che, utilizzando denaro della comunione, costui a vesse acquistato l'immobile intestandolo fittiziamente al nipote G.E. R. non aveva né dedotto né tanto meno dato prova di tale partecipazione, articolando prove irrilevanti ai fini del decidere che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in can celleria il 19 marzo 2012, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame interposto da G.F. che la sentenza della Corte territoriale ha così motivato Premesso che le circostanze di fatto come sopra indicate dall'appellante, per la loro equivocità, non sono affatto ido nee a dimostrare la esistenza del dedotto accordo simulatorio, non possono, d'altra parte, essere accolte le prove testimo niali e per interrogatorio formale articolate dall'appellante, in quanto al di là della loro irrilevanza - già affermata dal primo giudice - esse sono da ritenersi inammissibili. Ed inve ro, nel caso di allegazione della simulazione relativa per in terposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam , la dimostrazione della volon tà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non soltanto le normali limitazioni legali dell'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento co mune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 ottobre 2012 e - a seguito di ordinanza di questa Corte di integrazione del contraddittorio - il 16 settembre 2014, sulla ba se di due motivi, illustrati con memoria che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata che con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 177, 179, 184, 1414, 1415, 1417, 2697, 2698, 2721 e ss., 2725, 2727 e 2730 cod. civ., mancanza e contraddittorietà della mo tivazione, sostenendosi che - essendo la F. soggetto e straneo e terzo rispetto alle parti del negozio, agente in quanto pregiudicata nei suoi diritti di credito ~ ella aveva la possibilità di fornire liberamente prove a sostegno della sua domanda, anche per testimoni e mediante ricorso a presun zioni, non soggiacendo l'azione alle limitazioni di cui all'art. 1417 e ss. cod. civ. che il motivo è fondato che, in tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia - che si ha quando la proprietà del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi - è soggetta rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., nel senso che l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere pro vato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato che nella specie la F. è terzo rispetto alle intese in tercorse tra venditore, interponente ed interposto, ed ha agi to per lamentare che l'immobile di cui si controverte è stato acquistato con denaro in comunione tra i coniugi e fittizia mente intestato dal marito al proprio nipote che, pertanto, ha errato la Corte d'appello a ritenere che la F. potesse dare la prova della interposizione fittizia soltanto con la prova dell'atto scritto contenente la controdichiarazione infatti, il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli artt. 1415, secondo comma, e 1417 cod. civ., rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a , cod. civ. Cass., Sez. II, 24 gennaio 2013, n. 1737 che il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2697, 2698, 2721 e ss., 2725, 2727 e 2730 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, inosservanza del la normativa art. 112 cod. proc. civ. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché art. 113 cod. proc. civ. sulla pronuncia secondo diritto che i1 motivo è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione, giacché la sentenza impugnata si limita genericamente a ritenere inidonee per equivocità le emergenze processuali indicate dall'appellante, ma senza considerare il contenuto delle prove orali e per interrogatorio formale articolate dal la parte attrice e senza dare conto delle ragioni della loro irrilevanza che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazio ne, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.