E' possibile attivare un contratto di mutuo con finalità unica di pagare/garantire debiti chirografari pregressi

La simulazione di un contratto di mutuo è nulla se si accerta l'assenza di volontà negoziale dei contraenti.

Il mutuo fondiario erogato con funzione di garanzia, può essere finalizzato al perseguimento dello scopo soggettivo che le parti si prefiggono detto scopo può essere quello di acquisire la disponibilità di somme liquide da destinare a pagamento di debiti preesistenti a favore della stessa banca che ha erogato il mutuo. Il caso. Un istituto di credito chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo fondato su contratto di muto. Il debitore ingiunto proponeva opposizione e chiedeva, in via cautelare, la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo. Parte opponente rilevava ed eccepiva che il contratto di mutuo, posto ad origine del procedimento monitorio, era stato stipulato allo scopo di estinguere posizioni debitorie derivanti da un rapporto di conto corrente ed altri rapporti debitori in essere con il medesimo istituto di credito. Il debitore, quindi, sosteneva la nullità del contratto di mutuo perché simulato e privo di causa, atteso che la sua stipula aveva l'unica finalità di garantire i debiti già in essere. L'analisi del giudice. Fattispecie simili a quella in commento, ha osservato il tribunale, sono state oggetto di attenzione in ambito fallimentare, ma la linea interpretativa adottata nelle procedure fallimentari non è estensibile in modo generico perché detta materia presenta peculiarità proprie quali il pagamento anomalo, la revocatoria fallimentare e l'opponibilità dell'ipoteca alla massa fallimentare. Il giudice ha rilevato che, dalla documentazione presente in atti, è certo che le somme erogate mediante mutuo sono servite a coprire i debiti menzionati da parte opponente. L'operazione di mutuo, in concreto, ha consentito la ristrutturazione dei debiti pregressi con novazione delle obbligazioni preesistenti. Tuttavia, il predetto accertamento non consente di dichiarare automaticamente la nullità del contratto, occorre, invece, capire se il contratto è stato effettivamente voluto dalle parti, quale sia la sua causa e se abbia o non abbia violato norme imperative. Mutuo non finalizzato ad erogare somme in favore del mutuatario. Il mutuo erogato con finalità di garantire un credito chirografario non implica necessariamente che si verta dinanzi ad un negozio simulato di muto e dissimulato di garanzia, ben potendo essere ricondotto alla fattispecie del negozio indiretto. Quest'ultima procedura prevede l'effettiva attivazione del rapporto di mutuo sebbene destinato ad estinguere un debito chirografario. Quando sussiste la simulazione. La nullità del contratto simulato discende dalla circostanza che il negozio apparente non sia in realtà voluto dalle parti. Se si verifica detta circostanza, la nullità origina dalla assenza della volontà delle parti contraenti che hanno sottoscritto un dato contratto ma, operativamente, hanno voluto un accordo differente. Nel caso di specie, non esiste prova della assenza della volontà delle parti di stipulare il contratto di mutuo e, comunque, non esiste prova che le parti abbiano voluto un differente contratto. L'unica prova acquisita è quella che porta alla individuazione delle somme effettivamente erogate mediante mutuo ed utilizzate per estinguere debiti precedenti. Detta prova, da sola, indica l'effettiva realizzazione delle finalità proprie del contratto di mutuo. Detta ricostruzione serva anche a superare l'eccepita assenza di causa mentre non sussistono dubbi circa la legittimità dell'operazione. Con queste argomentazioni, il tribunale ha respinto la richiesta di sospensione e fissato termine per l'introduzione del giudizio di opposizione di merito all'esecuzione.

Tribunale di Pescara, sez. Esecuzioni Immobiliari, decreto 6 maggio 2015 Giudice Fortieri Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 05 maggio 2015, visto l'atto di opposizione depositato dagli esecutati nell'ambito del giudizio n. 265/2015 V.G. osserva con ricorso in opposizione, depositato in data 18 febbraio 2015, l'opponente ha eccepito che il contratto di mutuo per atto pubblico Notaio A. del 03.08.2011 fosse stato in realtà stipulato al solo scopo di estinguere le posizioni debitorie derivanti dal rapporto di conto corrente e dal conto smobilizzo crediti intrattenuti con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con conseguente nullità dello stesso sia in quanto simulato sia per l'assenza della causa propria del contratto di mutuo ex artt. 38 e segg. del D.Lgs 1.9.1993 n. 385 fondiario , stante la mera finalità di costituire un'ipoteca a garanzia di debiti preesistenti non garantiti. Rilevato che dalla documentazione prodotta in atti estratti conto emerge con sufficiente certezza la prova che le somme mutuate siano state pressoché integralmente utilizzate per l'estinzione dei precedenti rapporti intercorrenti tra l'opponente e l'istituto di credito, occorre verificare alla luce della duplice contestazione mossa dall'opponente quali conseguenze ne discendano in punto di validità-liceità del detto contratto. Anzitutto, ritiene questo giudice che non sia condivisibile la tesi propugnata dall'opponente della radicale nullità del contratto di mutuo in ragione della simulazione. Se è vero infatti che in materia fallimentare si è spesso discusso della validità del mutuo fondiario ipotecario finalizzato all'estinzione di pregressi debiti chirografari. è altrettanto vero che le soluzioni elaborate in tale ambito nel quale vengono in gioco tutta una serie di profili qui non pertinenti, quali ad esempio l'apponibilità dell'ipoteca alla massa fallimentare, ex articolo 39, quarto comma, T.U.B. la configurabilità di un mezzo anomalo di pagamento l'ammissibilità conseguentemente della revocatoria fallimentare non sono automaticamente trasferibili in un caso come quello di specie, quand'anche l'operazione realizzata con il mutuo si atteggiasse effettivamente nei termini di una sorta di ristrutturazione del debito implicante anche la novazione delle obbligazioni preesistenti, non ne discenderebbe certo la nullità automatica del contratto cosi stipulato ma resterebbe solo da verificarsi, da un lato, se quel contratto sia stato effettivamente voluto o non sia, piuttosto, meramente apparente e quindi simulato nonché, dall'altro, se l'operazione sia sorretta da una propria causa e se sia o meno in qualche modo funzionalmente destinata all' elusione di norme imperative nel qual caso risulterebbe illecita, in tutto od in parte, ex articolo 1344 cod. civ. . Va, in proposito osservato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente o della novazione con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito , potendo anche integrare una fattispecie di procedimento negoziale indiretto , nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario cfr., tra le varie in materia, Cass. 7 marzo 2007, n. 5265 Cass. 20 marzo 2003, n. 4069 . Fatte queste opportune premesse, va osservato che l'asserito carattere simulato del mutuo azionato in via esecutiva non appare, allo stato, dimostrato. Al riguardo, occorre considerare come la nullità conseguente alla simulazione discenda dal fatto che il negozio stipulato non sia in realtà effettivamente voluto dai contraenti, sicché verrebbe a mancare uno dei requisiti necessari del negozio stesso ovverosia, la volontà dei contraenti, atteso che quella formalizzata nell'accordo stipulato è meramente apparente e si scontra con la volontà effettiva diversa. Ora, a prescindere dal fatto che nel caso di specie non vi è alcuna prova di un accordo sumulatorio intercorso tra le parti, manca proprio la prova del carattere meramente apparente dell'operazione realizzata, mentre il mutuo è stato destinato all’estinzione di una pluralità di pregressi rapporti di debito e la somma mutuatà è stata comunque concretamente erogata ed utilizzata. In altre parole, proprio la destinazione delle somme mutuate all'estinzione di pregresse esposizione debitorie vale a dimostrare come la volontà di entrambe le parti di concludere il contratto di mutuo effettivamente vi sia stata. Ugualmente infondato appare l'assunto dell'opponente in ordine alla presunta assenza della causa di finanziamento propria del contratto di mutuo. In verità, premesso che comunque il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo cfr. Cass. 20 aprile 2007, n. 9511 Cass. 11 gennaio 2011, n. 317 , va affermato come il concetto di finanziamento sia idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella frequente nella prassi commerciale di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. Peraltro, mai di simile operazione economica si potrebbe predicare in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa. Dunque nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono che può essere anche quello di utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito così Cass. civ. Sez. L Sent., 2711212013, n. 28662 . P.Q.M. Rigetta la richiesta di sospensione. Condanna l'opponente alla refusione delle spese della presente fase cautelare in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 6.155,00, oltre rimb. Forf., NA e Cap come per legge. Assegna il termine perentorio di giorni 90, per l'introduzione del giudizio di merito nell'opposizione all'esecuzione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, avanti al Tribunale di Pescara, giudice designando in relazione alla competenza tabellare, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà ex articolo 616 c.p.c. Si comunichi.