Falsa rappresentanza e tutela del terzo contraente: la responsabilità verso il falsus procurator presuppone la diligenza

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza non può essere invocato dal promittente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome del promissario acquirente pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13180 depositata il 25 giugno 2015. Rappresentanza e apparenza del diritto. Con la pronuncia in commento la Corte si pronuncia in tema di falsa rappresentanza e tutela del terzo contraente, affermando interessanti principi in tema di responsabilità del falsus procurator. La fattispecie sottesa alla pronuncia riguarda un contratto preliminare di compravendita stipulato senza poteri rappresentativi. Per quanto in questa sede interessa veniva impugnata in Cassazione la pronuncia di merito che aveva condannato il terzo contraente alla restituzione di somme pagate dal falso rappresentato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di gravame il terzo contraente censura la pronuncia di merito per aver erroneamente applicato il principio di apparenza del diritto in relazione agli artt. 1393 3 1398 c.c Falsa rappresentanza e tutela dell’affidamento del terzo contraente. La Corte, richiamando recenti precedenti di legittimità rigetta il ricorso, affermando che il terzo contraente non può invocare il principio dell’affidamento incolpevole avendo omesso di usare l’ordinaria diligenza che gli impone di richiedere al promissario acquirente l’esibizione della procura scritta, atteso che in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza non può essere invocato dal promittente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome del promissario acquirente pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo Cass. n. 9505/10 . In particolare, la Corte ricorda che secondo la giurisprudenza costante di legittimità, in base al disposto dell’art. 1398 c.c., la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator , del qual, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la causazione del danno Cass. n. 23199/04 . Su tali basi, nel caso in esame, il terzo contraente, avendo omesso di utilizzare l’ordinaria diligenza che gli imponeva di richiedere la procura scritta al rappresentante, non è legittimato a chiedere il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1398 c.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 17 aprile – 25 giugno 2015, numero 13180 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Svolgimento del processo La Protea s.r.l in liquidazione propone ricorso con un motivo avverso la sentenza del 5-4-2013 della Corte di Appello di Roma che, per quello che ancora interessa, ha accolto l'appello incidentale proposto da L.A. ed ha condannato la società Protea a restituire a quest'ultima la somma di euro17.648,00, pagata dalla L. in esecuzione della sentenza di primo grado oltre accessori e spese di entrambi i gradi di giudizio. Resiste con controricorso L.A. illustrato da successiva memoria. Motivi della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 1393 e 1398 c.c. e falsa applicazione dei principio dell'apparenza dei diritto in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c 2.11 motivo è infondato. Infatti è stato accertato che la L. ha agito come falsus procurator della figlia nella stipula del contratto preliminare di acquisto di un immobile e pertanto è responsabile ex articolo 1398 c.c La Corte ha applicato la giurisprudenza costante di questa Corte in base alla quale l'articolo 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità dei contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva dei falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l'intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno.Cass. Sentenza numero 23199 del 13/12/2004. In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promettente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome dei promissario acquirente, come nel caso in esame, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo.Cass. Sentenza numero 9505/10. Di conseguenza la Protea non può invocare il principio dell'affidamento incolpevole avendop omesso di usare l'ordinaria diligenza che le imponeva richiedere alla promissaria acquirente l'esibizione della procura scritta. Le spese dei giudizio seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.500,00 , di cui euro 200,00 per gli esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.