Il conduttore è responsabile della cosa locata, anche se il contratto è cessato, purché detenga e non restituisca il cespite

Il Comune non risponde del danno derivante dal transito di un veicolo su di un ponte ove non vengano rispettate le limitazioni di carico indicate dalla segnaletica, anche in assenza di ulteriori strumenti di dissuasione e/o limitazione del transito.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12706, depositata il 19 giugno 2015. Il caso. Il Ministero della difesa concedeva in uso, in favore dell'ente comunale, un ponte c.d. Bailey per un tempo determinato. Successivamente alla cessazione del contratto, non avveniva la restituzione del cespite e, a seguito del passaggio di un autotreno, il ponte crollava. Il Ministero conveniva in giudizio il Comune ed il proprietario dell'autotreno affinché fossero condannati al risarcimento dei danni. Il Tribunale condannava il Comune al pagamento del canone riferito all'utilizzo del ponte per il periodo successivo alla scadenza della convenzione, inoltre, condannava in solido il convenuto ed il proprietario dell'autotreno al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado ma rideterminava la somma liquidata a titolo di risarcimento. Il Comune proponeva ricorso per cassazione. Sentenza non definitiva. La S.C. ha chiarito che l'emissione di una sentenza non definitiva rientra nei poteri ordinatori del giudice e non discende, unicamente, dal potere d'iniziativa della parte processuale. Applicata la normativa sulla locazione. Nel corso dei giudizi di primo e secondo grado, la questione è stata affrontata e regolata applicando la disciplina dettata in tema di locazione, pertanto, il conduttore in mora che non provveda alla restituzione delle cosa locata, è tenuto al pagamento del corrispettivo convenuto, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, sino alla restituzione. L'obbligo di custodia della cosa locata esiste certamente in costanza del rapporto locativo. Infatti, il conduttore, nel corso del periodo di locazione, risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata. Detta norma spiega la sua efficacia anche quando, cessato il contratto di locazione, la cosa locata non viene restituita e continua a rimanere nella disponibilità del conduttore. Sul punto, osservano i giudici di legittimità, la disciplina locatizia chiarisce che il conduttore-custode è anche responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha, anche temporaneamente, ammesso all'uso o al godimento della cosa. Quest'ultimo passaggio è descrittivo della fattispecie in commento. Inoltre, la disciplina appena richiamata, ha chiarito la Cassazione, descrive la responsabilità del conduttore precisando che essa sorge ogni volta che si faccia riferimento a scelte o modalità d'uso della cosa, determinate e o concesse dal conduttore nell'ambito del suo potere di vigilanza, anche quando al terzo sia concesso un autonomo potere di disponibilità Cass. n. 19185/2003 . Nella fattispecie concreta, secondo quanto emerso dalle risultanze processuali, si è individuata la causa del crollo del ponte Bailey nel peso eccessivo dell'autotreno. Inoltre, è risultato che, correttamente, l'ente comunale aveva posizionato segnaletica verticale con indicazione del carico massimo da non superare. Tuttavia, la limitazione apposta, da sola, non escludeva automaticamente la responsabilità del comune, atteso che, per espressa previsione normativa, il conduttore risponde anche del fatto illecito del terzo art. 1588, comma 2, c.c. . La prova che esclude la responsabilità del conduttore. La responsabilità del conduttore per fati del terzo, prevista dalla norma locatizia, è regola che non implica presunzione assoluta di responsabilità. Il conduttore, quindi, potrà essere esentato da addebiti ove dimostri che il danno derivi da caso fortuito, da condotta che non poteva materialmente impedire e/o da condotta che doveva risultare al terzo palesemente impropria. Orbene, i fatti provati in giudizio, hanno messo in evidenza come il Comune abbia realizzato una condotta palesemente corretta apposizione segnaletica e non poteva opporre alcuna ulteriore limitazione capace di impedire materialmente il transito a veicoli con carico superiore a quello autorizzato. Con queste argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, escluso la responsabilità del Comune e condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 aprile – 19 giugno 2015, numero 12706 Presidente Russo – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Nel marzo 1987 il Ministero della Difesa conveniva in giudizio il Comune di Altomonte, la RAS Assicurazioni spa, M.V. ed M.A. , chiedendone la condanna in solido al pagamento di lire 85.288.127 a titolo di risarcimento per il crollo nel marzo ‘84, a seguito del transito su di esso di un autotreno dei M. di peso eccessivo, di un ponte 'Bailey' ponte da esso Ministero attore concesso in uso per cinque anni al Comune convenuto - in forza di convenzione 13 febbraio '78 - al fine di assicurare la viabilità su tratto alluvionato del fiume Grondo. Nella costituzione in giudizio dei convenuti, interveniva la sentenza non definitiva 6 dicembre 2001 con la quale l'adito tribunale di Catanzaro - affermava la responsabilità solidale del Comune e dei M. per il crollo del ponte - dichiarava il Comune tenuto al pagamento di un indennizzo per l'utilizzo del ponte nel periodo successivo alla scadenza della concessione - estrometteva dal giudizio la Ras Assicurazioni, per avvenuto integrale pagamento dell'indennizzo assicurativo nei limiti del massimale - disponeva la prosecuzione del giudizio per il quantum risarcitorio. Con sentenza definitiva 23 novembre 2007 tribunale determinava in Euro 38.836,52, oltre rivalutazione ed interessi, il danno che il Comune ed i M. dovevano solidalmente risarcire al Ministero attore nonché in Euro 178,53, l'indennizzo dovuto dal Comune per l'uso del ponte dal febbraio '83 al marzo '84. Interposto appello dal Comune di Altomonte avverso entrambe le sentenze, veniva emessa, nella contumacia dei M. , sentenza numero 506/11 con la quale la corte di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame - rideterminava nella complessiva somma di Euro 43.901,49, già rivalutata, il risarcimento dovuto dal Comune - compensava per un quarto le spese dei due gradi di giudizio, con condanna del Comune al rimborso della restante quota a favore del Ministero. Avverso tale decisione viene dal Comune di Altomonte proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, ai quali resiste con controricorso il Ministero della Difesa. I M. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Comune ha depositato memoria ex articolo 378 cod.proc.civ Motivi della decisione § 1.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune di Altomonte deduce - ex articolo 360, 1 co. numero 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 278 e 279 cod.proc.civ., per avere la corte di appello erroneamente rigettato il motivo di gravame con il quale esso appellante aveva dedotto la nullità della sentenza non definitiva del tribunale, in quanto emessa - senza la necessaria istanza di parte - non già su questioni pregiudiziali o preliminari di merito, ma soltanto sull' an debeatur . Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione degli articoli 2697 cod.civ. e 278 cod.proc.civ., per non avere la corte di appello rilevato che ove il tribunale non avesse erroneamente emesso sentenza non definitiva in assenza di istanza della parte, avrebbe dovuto senz'altro rigettare la domanda del Ministero, in quanto sprovvista di prova sul quantum . § 1.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto entrambi basati - sull'assunto della violazione delle stesse norme di riferimento - sull'omesso rilievo da parte della corte di appello della nullità della sentenza non definitiva del primo giudice sentenza che avrebbe illegittimamente determinato la scissione della decisione tra an e quantum debeatur , senza un'espressa istanza del Ministero alla quale le parti convenute avessero aderito. La censura è infondata. Ancorché non esplicitate in dispositivo, perché implicitamente respinte con la pronuncia di condanna dei convenuti in punto an debeatur, la sentenza non definitiva del tribunale aveva anche ad oggetto statuizioni di natura preliminare, in quanto involgenti l'asserita carenza di legittimazione passiva del Comune e la prescrizione del diritto dedotto. A ciò si aggiungeva la decisione di estromissione dal giudizio della RAS Assicurazioni, avendo quest'ultima erogato l'indennizzo assicurativo fino alla concorrenza del massimale dovuto. In tale situazione, la scissione decisoria tra ari e quantum debeatur - comunque da ritenersi legittima anche se disposta d'ufficio, ove destinata ad operare non già con l'introduzione di un diverso procedimento ma all'interno dello stesso giudizio pendente Cass. numero 9404 del 27/04/2011 Cass. numero 14357 del 29/05/2008 Cass. numero 15686 del 27/07/2005 - trovava qui fondamento nell'articolo 27 9 nnumero 2 e 4 cpc con conseguente sua rispondenza non già ad un atto di impulso di parte, ma ad un provvedimento di natura ordinatoria rientrante nelle prerogative giudiziali di direzione del processo. Né tale decisione risulta aver prodotto alcun pregiudizio o menomazione dei principi del giusto processo a carico del Comune, che di essa ancora si duole. Ciò perché - venendo, con ciò, all'oggetto specifico del secondo motivo di ricorso - pur affermandosi che il Ministero attore avesse comunque, ancor prima che il tribunale prendesse la decisione sull' an , l'onere di indicare i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi per la determinazione del quantum risarcitorio esponendosi altrimenti al rigetto della domanda in quanto non adeguatamente provata , nel caso di specie era stato lo stesso tribunale a ravvisare i presupposti per disporre una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la peculiarità del bene danneggiato e l'inesistenza di una sua quotazione di mercato. Sicché, tale incombente disposto prima della decisione sull'an, ed espletato dopo esulava dalla disponibilità delle parti, risultando perciò insensibile alle cause di decadenza ordinariamente previste per i mezzi di prova quale, appunto, la consulenza tecnica d'ufficio non è. § 2.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1588, secondo comma, codice civile, per avere il giudice di merito affermato la responsabilità del Comune in base alla disposizione in oggetto, nonostante che il crollo del ponte si fosse verificato 15 marzo X8 4 quando il rapporto tra le parti, assimilabile alla locazione, era già cessato 13 febbraio ‘83 . § 2.2 Il motivo non può trovare accoglimento. Ferma restando l'applicazione analogica al rapporto in oggetto delle norme sulla locazione del resto non contestata nemmeno dal Comune , rileva quanto stabilito dall'articolo 1591 cod.civ., per cui il conduttore che non adempie l'obbligazione contrattuale di restituire, alla scadenza, la cosa locata è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Per effetto della instaurazione tra le parti, dopo la scadenza, di uno stato di detenzione della cosa anch'esso riconducibile ad un'origine di natura contrattuale, il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alla cosa in tale stato di detenzione alla stessa maniera di quanto previsto, per l'ipotesi di vigenza contrattuale, dall'articolo 1588 cod.civ La responsabilità del conduttore cessato per la custodia e conservazione della cosa si pone infatti in diretta correlazione e strumentante non soltanto con il suo potere di fatto sulla cosa, ma anche con il suo obbligo contrattuale di restituzione. Va in proposito affermato che, in ipotesi di mancata consegna della cosa locata alla scadenza, il conduttore risponde a titolo contrattuale non soltanto del ritardo nella restituzione, ma anche della trasformazione o del deterioramento della cosa verificatisi nella mora di restituzione, purché ricollegabili alla condotta ed alla sfera di vigilanza del conduttore-detentore medesimo. In definitiva, la dedotta violazione normativa non trova qui riscontro posto che l'avvenuta cessazione del rapporto di concessione d'uso tra il Ministero ed il Comune non liberava di per sé quest'ultimo dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa secondo il regime generale di cui all'articolo 1588 primo e secondo comma cod.civ § 3.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione del medesimo articolo 1588 secondo comma cod.civ., per avere il giudice di merito affermato la responsabilità del Comune per il fatto illecito di terzi transito dell'autotreno di peso eccessivo dei M. ai quali l'uso del ponte oltre la portata indicata nella segnaletica stradale di divieto era stato, non consentito, bensì vietato tanto che i M. erano stati anche condannati in sede penale per i reati di cui agli articoli 434-439 cod.penumero . § 3.2 Questa doglianza è fondata. Il 2 co. dell'articolo 1588 cit. pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita ed il deterioramento della cosa cagionati da persone che egli ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso della stessa. È vero che si è in proposito affermato che, in tema di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui egli ha ammesso un terzo al godimento della cosa, l'articolo 1588 cod. civ. va interpretato nel senso che esso . pone a carico del conduttore la responsabilità, in quanto trattasi di fatti che si ricollegano a sue scelte nelle modalità d'uso della cosa locata, svolgendosi normalmente la condotta del terzo entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore, senza che al terzo venga attribuito un autonomo potere di disponibilità sull'immobile Cass. numero 19185 del 15/12/2003 . Nel caso di specie, è tuttavia pacifico che - il crollo del ponte, concesso in uso al Comune, sia derivato dal transito su di esso dell'autotreno dei M. , di peso superiore alla portata massima - tale transito fosse effettivamente stato, non consentito, ma precluso dall'amministrazione comunale mediante apposita segnaletica di pericolo e divieto di transito ai mezzi superiori alla portata indicata anche da qui la condanna dei M. per il reato di cui all'articolo 434 cp . La corte territoriale sent. pag.15 non si è fatta adeguatamente carico di queste fondamentali peculiarità della fattispecie affermando da un lato che, in effetti, il crollo del ponte era certamente dipeso dal fatto illecito dei M. e, dall'altro, che tale assunto non vale ad escludere la responsabilità dell'appellante, che contrattualmente risponde anche dell'illecito del terzo ai sensi dell'articolo 1588, secondo comma cod.civ. . Si tratta di affermazioni - che la corte di merito ha inteso corroborare con il richiamo alla sentenza di questa corte di legittimità numero 5725/77, resa però in diversa fattispecie, e comunque anch'essa ammissiva della possibilità per il conduttore di provare la derivazione del danno da causa a lui non imputabile che non tengono conto del fatto che quella prevista dall'articolo 1588, secondo comma, codice civile non integra una presunzione assoluta di responsabilità sicché il richiamo alle nozioni di sfera di vigilanza e controllo” da parte del conduttore, ovvero di potestà regolatrice delle modalità d'uso e godimento da parte di terzi della cosa locata”, non vale di per sé ad escludere che il conduttore possa fornire in concreto la dimostrazione che i danni si siano verificati, appunto, per causa ad esso non imputabile. Posto che la regola di imputazione della responsabilità del conduttore in esame va ricondotta a specificazione di un tipico obbligo di custodia derivante dalla relazione diretta di fatto esercitata e, qui, anche contrattualmente instaurata con la cosa, il conduttore è ammesso a fornire la prova della propria esenzione da responsabilità, per essersi il danno verificato per caso fortuito e, dunque, anche per il comportamento di terzi che abbiano autonomamente agito al di fuori di una concreta possibilità di intervento da parte del conduttore medesimo, ed anzi aggirando i divieti da quest'ultimo apposti al fine di precludere l'utilizzo della cosa secondo una determinata modalità pregiudizievole. In tale regime di responsabilità, il suddetto mero richiamo alla normale disponibilità materiale della cosa ed alla sfera di vigilanza ed organizzazione del conduttore può, in definitiva, risultare in concreto cedevole rispetto ai principi generali della responsabilità del custode ex articolo 2051 cc e, in particolare, al principio per cui il caso fortuito, elidendo il nesso causale tra gli obblighi di custodia ed il danno, esime da responsabilità il custode quand'anche esso sia in concreto individuabile proprio nel comportamento del terzo. Va d'altra parte rilevato come un regime sostanzialmente analogo in termini di ammissione del debitore alla prova della derivazione dell'inadempimento da causa a lui non imputabile si riscontra pure nell'ambito generale della responsabilità contrattuale ex articolo 1218 cod.civ Sicché la responsabilità del conduttore per il danno arrecato alla cosa locata - concessa all'uso generalizzato di terzi in conformità alla destinazione sua propria - può trovare limite allorquando esso sia comprovatamente derivato dall'utilizzo improprio da parte del terzo, che si sia avvalso della cosa medesima in violazione delle prescrizioni d'utilizzo impartitegli dal conduttore ed in forza di una condotta che, da un lato, il conduttore non poteva impedire nella sua materialità e che, dall'altro, doveva al terzo risultare palesemente impropria e pericolosa e, proprio per tali ragioni, vietata. L'applicazione di tali principi Cass. 24804/08 7699/11 20619/14, ed altre al caso di specie induce dunque ad escludere la responsabilità del Comune, non potendo a quest'ultimo addebitarsi di non aver materialmente impedito il transito sul ponte all'autotreno dei M. la cui autonoma ed unilaterale iniziativa, in termini di condotta colposa di guida, va qui ascritta a caso fortuito esimente. Ciò, anche in considerazione del fatto che, a differenza del transito da parte di veicoli di dimensioni eccessive prevenibile mediante apposite strutture e sagome limitative dell'accesso , il transito da parte di veicoli di peso eccessivo non poteva trovare adeguato accorgimento impeditivo ed è significativo, in proposito, che nemmeno il Ministero attore sia stato in grado di imputare al Comune la mancata, e concretamente esigibile, adozione di uno specifico ed efficace dissuasore tecnico al transito sul ponte. § 4. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata per effetto dell'accoglimento della quarta doglianza con assorbimento delle censure ulteriori. Posto che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo 384 cpc mediante rigetto della domanda risarcitoria proposta dal Ministero attore nei confronti del Comune di Altomonte. Le spese del presente giudizio di legittimità e dei due gradi di merito vanno poste, in ragione di soccombenza, a carico del Ministero, come da liquidazione in dispositivo. P.Q.M. La Corte - accoglie il quarto motivo di ricorso - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex articolo 384 cpc, respinge la domanda risarcitoria proposta dal Ministero della Difesa nei confronti del Comune di Altomonte - condanna il Ministero della Difesa al pagamento a favore di quest'ultimo delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale nonché di quelle del primo e del secondo grado di merito, che liquida rispettivamente in Euro 1500,00 per diritti ed Euro 3500,00 per onorari nonché in Euro 1200,00 per diritti ed Euro 3000,00 per onorari il tutto oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.