L'istituto di credito ha l’obbligo di verificare la reale identità ed affidabilità del cliente

Le verifiche diligenti del funzionario escludono la responsabilità dell'istituto di credito che ha disposto l'apertura di conto corrente con rilascio di carnet di assegni.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11123, depositata il 28 maggio 2015. Il caso. Una persona fisica riceveva in pagamento un assegno bancario che, portato all'incasso, risultava essere privo di provvista. Il creditore, inoltre, accertava che l'identità del traente era falsa e che l'istituto di credito aveva attivato conto corrente e rilasciato relativo carnet di assegni, in favore di soggetto che aveva falsificato la sua identità. Pertanto, conveniva in giudizio l'istituto di credito affinché fosse condannato a risarcire i danni scaturenti dalle mancate verifiche circa la effettiva identità del soggetto cui aveva concesso credito ed operatività bancaria. Il gdp rigettava la domanda. Il tribunale, riformava la decisione di prime cure, condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione. Responsabilità della banca. Il tribunale, aveva osservato che dalla dinamica processuale era emerso che il funzionario di banca, nell'attivare il conto corrente bancario aveva agito con inesperienza e senza diligenza. Il giudice d'appello aveva anche precisato che, prima dell'apertura di un contratto di conto corrente, l'istituto di credito è tenuto ad effettuare verifiche standardizzate previste dalla legge, verifiche circa l'identità e le condizioni economiche del richiedente, nonché verifiche da valutare caso per caso, finalizzate ad evitare condotte truffaldine assai diffuse. Sul punto, diverse pronunce di legittimità hanno chiarito che la disciplina normativa che regola il sistema bancario impone, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo e fonte di responsabilità extracontrattuale Cass. n. 21641/2005 . Le verifiche preliminari all'apertura del conto corrente, ha osservato parte ricorrente, risultavano correttamente espletate ed anche la documentazione fiscale prodotta risultava non essere stata manipolata, inoltre, la CTU espletata nel primo grado di giudizio, aveva messo in evidenza che la procedura di verifica preliminare era sta eseguita senza errori. Il rilascio del carnet di assegni, inoltre, può avvenire in ragione di semplice apertura di conto corrente, non essendovi alcuna normativa che subordina il rilascio alla disponibilità di somme sul conto. L'istituto di credito consegna il libretto degli assegni e si riserva il pagamento solo in presenza di liquidità. Nessuna negligenza. La Cassazione ha chiarito che l'istituto di credito, senza dubbio alcuno, risponde delle azioni ed omissioni compiute dai suoi dipendenti. Nel caso di specie, le risultanze processuali hanno evidenziato che tutte le verifiche preliminari sono state compiute e che la documentazione prodotta dal cliente non risultava falsa o artefatta. Dette osservazioni escludono la condotta negligente del funzionario. Sotto altro profilo, non sono stati individuati elementi processuali utili ad individuare elementi ostativi al rilascio del carnet di assegni. Con queste argomentazioni, i giudici di legittimità hanno accolto i motivi di ricorso e rinviato ad altro tribunale, affinché, esamini nuovamente la vicenda e decida quando e se sussistono ragioni utili ad individuare condotte negligenti e/o omittenti, così da individuare o escludere la responsabilità dell'istituto di credito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo – 28 maggio 2015, n. 11123 Presidente Segreto – Relatore Sestini Svolgimento del processo G.P. convenne avanti al Giudice di Pace di Bari la Banca Popolare di Puglia e Basilicata per sentirne accertare la responsabilità per avere acceso un rapporto di conto corrente, intestato a tale Gennaro Salvati, senza adottare la dovuta diligenza nell'identificazione del correntista che aveva esibito documenti e certificazioni relative ad un soggetto inesistente e per avere rilasciato al medesimo un carnet di assegni precisò che un assegno di tale carnet era stato dato in pagamento all'attore, rimanendo insoluto, e chiese pertanto il risarcimento del danno nella misura di e 1.500,00, corrispondente all'importo del titolo. Il Giudice di Pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. La sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari, che ha condannato la Banca al risarcimento del danno e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Ricorre per cassazione la Banca, affidandosi a due motivi illustrati da memoria resiste l'intimato a mezzo di controricorso. Motivi della decisione 1. Il Tribunale ha affermato richiamando, in tal senso, Cass. n. 72/1997 e Cass. n. 21641/2005 che la disciplina bancaria impone, a tutela del sistema e dei soggetti che vi operano, comportamenti -in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso la cui violazione può integrare culpa in omittendo e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale ciò premesso, ha ritenuto che -nel caso specifico il funzionario di banca non abbia usato la dovuta diligenza, in relazione alle possibili truffe realizzate da clienti insolventi o da falsi clienti ed ha evidenziato che il predetto funzionario aveva avuto una condotta dallo stesso qualificata in termini di leggerezza negligente ed inesperta, a fronte di una prassi bancaria notoria che esige invece un'attenta verifica sia dell'identità che delle condizioni economiche del nuovo cliente che apriva un conto di modestissima entità ed otteneva immediatamente un carnet di assegni da utilizzare, tanto più che l'asserita attività imprenditoriale non era stata ancora avviata . 2. Col primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in riferimento agli artt. 115 e 116 C.P.C. omessa valutazione dei documenti prodotti dalla Banca e della espletata CTU error in iudicando ex art. 360 co. 1 n. 5 CPC , la ricorrente ribadisce che al correntista era stata richiesta tutta la documentazione probatoria necessaria, ivi compresa quella fiscale, e che tale documentazione appariva vera e non manipolata, cosicché non risultava ipotizzabile alcuna negligenza o culpa in omittendo evidenzia, altresì, che la C.T.U. espletata in primo grado aveva accertato la correttezza di tutte le attività propedeutiche all'apertura del rapporto bancario ed aveva rilevato che il rilascio del carnet di assegni non è vietato da nessuna normativa bancaria e il cliente all'atto dell'apertura del rapporto di conto corrente può richiedere il rilascio dello stesso , mentre la Banca si riserva il pagamento degli assegni bancari solo in presenza dei fondi necessari . 2.1. Premesso che la Corte di merito ha correttamente affermato che la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e che può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza, deve tuttavia ritenersi che le censure siano fondate in relazione al dedotto vizio motivazionale. Va considerato, infatti, che -a fronte della C.T.U. che aveva affermato la correttezza delle attività propedeutiche all'apertura del conto ed aveva escluso l'esistenza di impedimenti all'immediato rilascio del carnet di assegni la sentenza impugnata non ha precisato in cosa sia effettivamente consistita la negligenza del funzionario dell'istituto nella verifica dell'identità del correntista, né ha motivatamente contrastato le conclusioni del C.T.U. in punto di possibilità di rilasciare il carnet nonostante l'esiguità del deposito e in difetto di avvio dell'attività imprenditoriale va escluso -d'altra parte che la mera ammissione di leggerezza compiuta dal funzionario, in quanto proveniente da un soggetto diverso dalla banca convenuta, risulti sufficiente a giustificare l'affermazione della responsabilità dell'odierna ricorrente. Il Tribunale di rinvio dovrà dunque rivalutare la vicenda curando di motivare puntualmente circa le ragioni che lo condurranno ad affermare o ad escludere l'esistenza di una condotta colposa imputabile alla banca che -ovviamente è tenuta a rispondere anche del comportamento dei propri dipendenti . 3. L'accoglimento del primo motivo nei termini sopra indicati comporta l'assorbimento del secondo concernente l'esistenza del nesso eziologico tra il rilascio del carnet e il danno lamentato dal P. . 4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente gìudìzìo. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari, in persona di altro giudice.