Appalto, richiesta di eliminazione dei vizi e domanda risarcitoria per equivalente: rapporti e limiti

Allorché sia stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell'appaltatore/prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 1668, comma 1, ultima parte, c.c., il giudice deve esaminarla nel merito anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma specifica, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tipici della stessa.

Si è occupata di una richiesta risarcitoria in materia di appalto privato la decisione della sez. II Civile della Cassazione qui in esame n. 9879 depositata il 14 maggio 2015 , cassando con rinvio una decisione che francamente non appariva molto convincente perché basata su una interpretazione poco lineare dell’art. 1668 c.c. Il caso. La committente citava in giudizio l’appaltatrice chiedendone la condanna al pagamento delle somme necessarie ad eliminare i difetti di uno stampo per scatole, prodotto dalla convenuta, nonché al risarcimento dei danni subiti per il difettoso funzionamento del detto macchinario. L’appaltatrice eccepiva la decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia, di cui in ogni caso contestava la fondatezza. Il Tribunale condannava l’appaltatrice al pagamento di circa € 38.000 di cui € 18.000 quale importo necessario per l'eliminazione dei vizi e circa € 19.000 per il ristoro del pregiudizio sofferto per perdite e scarti di produzione. La Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’appaltatrice, riduceva la condanna all'importo di € 1.960, da un lato, limitando il risarcimento del danno per maggiori costi di produzione determinati dal cattivo funzionamento dello stampo dall'altro, rigettando la domanda diretta al pagamento delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi. I giudici di seconde cure ritenevano che la committente non avesse proposto la domanda di risarcimento in forma specifica contemplata dall'art. 1668, comma 1, ultima parte, c.c. dal cui accoglimento sarebbe derivata – in primo grado - la condanna dell’appaltatrice all’eliminazione dei vizi nelle forme di cui all'art. 2931 c.c. ma solo una domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle spese occorrenti per l’eliminazione dei vizi, e quindi una domanda risarcitoria per equivalente, la quale però non poteva trovare accoglimento perché altrimenti avrebbe fatto conseguire gli stessi effetti dell'azione risarcitoria in forma specifica, invero non proposta. Il ricorso per cassazione. La committente deduce la violazione degli artt. 1668 e 1453 c.c. per aver ritenuto, il giudice dell'impugnazione, che la domanda di condanna al risarcimento del danno per l'eliminazione degli effetti dannosi derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore, essendo diretta a rimediare agli ulteriori danni non coperti dalle azioni di reintegra in forma specifica, non potesse trovare accoglimento in mancanza di tali domande. Ma invero la domanda originaria era di tipo risarcitorio per equivalente. La domanda proposta sin dall'origine era una domanda risarcitoria per equivalente, avente ad oggetto il rifacimento, a proprie spese, degli stampi ed il ristoro del lucro cessante, e quindi il problema del cumulo/sostituzione con quella per forma specifica prevista dall'art. 1668, comma 1, ultima parte, c.c. non si poteva porre. Peraltro, rimane – secondo la Suprema Corte - una affermazione non supportata da congruo riferimento ad una specifica disciplina negoziale o normativa quella che assume che, se il committente/appaltante voglia provvedere in proprio alla emenda dei vizi del macchinario fornitogli e non sia ricorso all'analoga tutela risarcitoria in forma specifica, non avrebbe diritto alla prima forma di risarcimento perché conducente agli effetti della seconda, né potrebbe richiedere la seconda in quanta non proposta. La cassazione della sentenza gravata e l’enunciazione esplicito del principio di diritto. Questo in definitivo il principio che la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la decisione impugnata, espressamente formula allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell'appaltatore/prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 1668, comma 1, ultima parte, c.c., il giudice del merito deve esaminarla nel merito anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma specifica, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tipici della stessa .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 marzo – 14 maggio 2015, numero 9879 Presidente Mazzacane – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 La snc Mondialplast in seguito trasformatasi in srl citò innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, l'impresa individuale Mav di T.M. , chiedendo che fosse condannata al pagamento delle somme necessarie ad eliminare i difetti di uno stampo per scatole prodotto dalla convenuta nonché al risarcimento dei danni subiti per il difettoso funzionamento del detto macchinario l'impresa convenuta eccepì la decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia, di cui in ogni caso contestò la fondatezza acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo, escussi i testi ed effettuata una consulenza tecnica, l'adito Tribunale condannò il T. al pagamento di Euro 38.033,61 di cui Euro 18.000 quale importo necessario per l'eliminazione dei vizi ed Euro 19.073 per il ristoro del pregiudizio sofferto per perdite e scarti di produzione. La Corte di Appello di Milano, pronunciando sentenza numero 3249/2008, in parziale accoglimento del gravame del T. , ridusse la condanna di costui all'importo di Euro 1.960,00, da un lato, limitando il risarcimento del danno per maggiori costi di produzione determinati dal cattivo funzionamento dello stampo prendendo a base del computo il documentato numero di scatole restituite da un cliente della Mondialplast dall'altro, rigettando la domanda diretta al pagamento delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi ciò in quanto giudicò che la Mondialplast non avrebbe proposto la domanda di risarcimento in forma specifica contemplata dall'art. 1668, I comma, ultima parte, cod. civ. dal cui accoglimento sarebbe derivata la condanna del T. all'eliminazione dei vizi nelle forme di cui all'art. 2931 cod. civ., ma solo una domanda volta ad ottenere la condanna del predetto al pagamento delle spese occorrenti per l’eliminazione dei vizi, e quindi una domanda risarcitoria per equivalente, la quale però non poteva trovate accoglimento perché altrimenti avrebbe fatto conseguire gli stessi effetti dell'azione risarcitoria in forma specifica, non proposta. 2 Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Mondialplast sulla base di due motivi di annullamento illustrati da successiva memoria il T. ha risposto con controricorso. Motivi della decisione I Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1668 e 1453 cod. civ. per aver ritenuto, il giudice dell'impugnazione, che la domanda di condanna al risarcimento del danno per l'eliminazione degli effetti dannosi derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore, essendo diretta a rimediare agli ulteriori danni non coperti dalle azioni di reintegra in forma specifica, non potesse trovare accoglimento in mancanza di tali domande in contrario vengono richiamate decisioni di questa Corte Cass. Sez. II numero 9033/2006 Cass. Sez. II numero 5250/2004 Cass. Sez. II numero 11602/2002 in cui la liquidazione di somme per l’eliminazione dei vizi non trova ostacolo nell'assenza dell'azione di condanna per esecuzione specifica. I.a La censura è fondata. I.a.1 Va innanzi tutto messo in evidenza che la Corte territoriale ha basato la propria decisione su considerazioni di carattere generale sui limiti applicativi dell'art. 1668 cod. civ. ritenendo, all'esito di tale disamina, che fosse assorbito l'esame del concreto svolgimento dei motivi di cui sub 5 e 7/d dell'originario appello diretti appunto a negare la legittimità dell'accoglimento della domanda della Mondialplast intesa al pagamento delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi già solo per questo la decisione della Corte territoriale ha minato le basi logiche della propria argomentazione, non esaminando se tale disamina teorica fosse conseguente o coerente rispetto all'appello proposto sul punto. I.a.2 L'argomentazione posta a base della decisione impugnata non può essere poi condivisa perché la domanda proposta sin dall'origine era una domanda risarcitoria per equivalente avente ad oggetto il rifacimento, a proprie spese, degli stampi ed il ristoro del lucro cessante e quindi il problema del cumulo/sostituzione con quella per forma specifica prevista dall'art. 1668, I comma, ultima parte, cod. civ. non si poteva porre, rimanendo dunque una affermazione non supportata da congruo riferimento ad una specifica disciplina negoziale o normativa quella che assume che, se il committente/appaltante voglia provvedere in proprio alla emenda dei vizi del macchinario fornitogli e non sia ricorso all'analoga tutela risarcitoria in forma specifica, non avrebbe diritto alla prima forma di risarcimento perché conducente agli effetti della seconda, né potrebbe richiedere la seconda in quanto non proposta. I.a.3 Non sussiste altresì un contrasto tra orientamenti giurisprudenziali di questa Corte come invece prospettato dal P.G. in udienza tra le decisioni richiamate in sentenza e quelle indicate nel ricorso, da un lato perché il contrasto che rende auspicabile la remissione alle Sezioni Unite deve porre a confronto due indirizzi ben enucleati, di decisioni difformi su medesime fattispecie e con carattere di relativo sincronismo mentre la fattispecie, a regolazione della quale questa Corte deve occuparsi, non ha visto in tempi recenti contrasti interpretativi radicali invero i gruppi di decisioni che si assumono contrapposte, partono entrambe dal presupposto della diversità della tutela risarcitoria per equivalente ed in forma specifica e del divieto del cumulo la differente prospettazione di diritto si riduce alla ritenuta sussistenza di un ordine logico di proposizione delle domande risarcitorie. I.a.4 Più in particolare, con la sentenza numero 9295/2006 si è affrontata la questione dei limiti della tutela risarcitoria di qualunque tipo allorché il committente/appaltante avesse agito per il mantenimento del contratto piuttosto che per la sua risoluzione con la decisione numero 10751/2001 si è esaminato il caso di cumulo di domande di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento dei danni statuendosi che non si sarebbe potuto computare in diminuzione, dal corrispettivo, non solo il minor valore assunto dalla res a cagione dei vizi, ma anche il costo delle opere emendative con la sentenza numero 15167/2001 e stata negata la possibilità di agire per ottenere un risarcimento dipendente da vizi che avrebbero comportato la risoluzione art. 1668, li comma cod. , allorché tale domanda fosse stata disattesa. I.a.5 Sul versante che si ritiene opposto le decisioni nnumero 19103/2012 e 6181/2011 richiamate in requisitoria dal P.M., non contengono affermazioni contrastanti rispetto a quelle più sopra richiamate, limitandosi, la prima, a delimitare la portata degli interventi emendativi al fine di non far conseguire all'appaltante un bene o, in generale, una prestazione , con caratteristiche migliori di quello che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento la seconda, a far affermare che, accolta in primo grado la domanda di risarcimento in forma specifica e non avendo parte creditrice fatto seguito alla esecuzione a carico dell'appaltatore, pur tuttavia l’appaltante/committente avrebbe potuto insistere in appello per la richiesta di risarcimento per equivalente nella parte in cui si chiedeva la condanna al pagamento delle spese necessarie all'emenda e non solo per il ristoro dei pregiudizi non eliminabili attraverso il diretto intervento dell'appaltatore, atteso che quest'ultima richiesta doveva ritenersi ricompresa in quella per ristoro in forma specifica quanto infine alla più risalente sentenza 2346/1995, la stessa si assesta sulla implicita ricomprensione della domanda di risarcimento per equivalente in quella per eliminazione delle difformità e dei vizi, pur evidenziando la differenza ontologica delle due forme di risarcimento. I.b Se ne deve concludere per l'erroneità della statuizione di principio contenuta nella sentenza di appello altrimenti argomentando, si perverrebbe irragionevolmente alla negazione del riconoscimento di un risarcimento per equivalente, pur se richiesto sin dall'inizio, laddove esso possa sortire anche gli effetti di una non proposta domanda risarcitoria in forma specifica. II Con il secondo motivo si censura siccome viziata da insufficienza e contraddittorietà l'argomentazione della Corte territoriale allorché, a seguito di un'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, ritenne in buona parte non dimostrato il numero di pezzi realizzati con lo stampo per il quale è causa in particolare si assume che la dichiarazione del teste C. , essendo stata precisa nell'identificare il tipo di pezzi lavorati dallo stampo, sulla base dell'analisi dei documenti sottoposti al teste, avrebbe dovuto esser valutata altrettanto fide digna in merito al numero di pezzi prodotti il motivo non corrisponde allo schema delineato dall'art. 366 numero 3 cpc, dal momento che non riporta né il contenuto della deposizione né i capitoli sottoposti al teste, così da impedire alla Corte la disamina critica del ragionamento del giudice dell'appello, risolvendosi in un'inammissibile sollecitazione ad un novellato esame del merito. III La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto il giudice del rinvio, che si individua nella Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie alla luce del principio di diritto per il quale allorché è stata proposta ima domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell'appaltatore l'prestatore d'opera, a' sensi dell'art. 1668, I comma, ultima parte, cod. civ., il giudice del merito deve esaminarla nel merito anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma specifica, a norma dell'art. 1668, I comma cod civ., una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tipici della stessa il detto giudice provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.