



onere della prova | 08 Maggio 2015
Azione di accertamento negativo: all’attore la prova dell’insussistenza del debito rivendicato
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 9201/15; depositata il 7 maggio)








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