Per ottenere una sentenza costitutiva basta l’offerta del pagamento del prezzo residuo?

Ai sensi dell’art. 2932 c.c., il contraente che chieda una pronuncia costitutiva di un contratto definitivo, a seguito di inadempimento del preliminare, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, è tenuto all’adempimento della propria prestazione, o all’offerta della medesima, solo ove tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale. Se invece la prestazione deve essere eseguita successivamente alla pronuncia della sentenza costitutiva, l’offerta del pagamento del prezzo rileva quale mera condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8913/15 depositata il 5 maggio. Il caso. Il Tribunale di Macerata veniva adito per la pronuncia di una sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare di vendita stipulato dall’attrice con una società ed avente ad oggetto un immobile la cui data di consegna non era stata rispettata dalla convenuta. L’attrice assumeva di aver provveduto al versamento di un acconto, dopo la stipulazione del preliminare, a fronte del quale la società convenuta si era resa inadempiente rispetto alla pattuita consegna dell’immobile. Chiedeva dunque una riduzione del prezzo e si rendeva disponibile ad adempiere al pagamento attraverso la stipula di un contratto di mutuo. Il Tribunale, così come la Corte d’appello, accoglieva la domanda attorea e disponeva il trasferimento della proprietà ai sensi della norma invocata. I soci della società convenuta impugnano la pronuncia di secondo grado con ricorso in Cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 2932 e 1208 c.c La serietà dell’offerta. Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte di merito avrebbe considerato valida l’offerta del pagamento del corrispettivo da parte della promissaria acquirente, offerta che aveva ad oggetto un prezzo ridotto rispetto a quanto inizialmente convenuto ed indefinito nel suo ammontare. Tale offerta non risponderebbe ai requisiti di serietà richiesti dalla norma civilistica invocata dell’attrice, non potendo trovarne neppure un fondamento implicito nella domanda di pronuncia esecutiva dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, dato che tale sentenza deve essere necessariamente condizionata all’adempimento della prestazione. L’offerta quale presupposto per la sentenza costitutiva . La Corte ritiene infondato il ricorso, sottolineando che i giudici di merito hanno correttamente applicato la disciplina in tema di offerta della prestazione come costantemente applicata dalla giurisprudenza. È affermazione pacifica infatti quella secondo la quale il contraente che chieda l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all’adempimento della prestazione corrispettiva o all’offerta della medesima – che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria un’offerta reale – solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale . o condizione per l’effetto traslativo. In caso contrario e cioè nel momento in cui la prestazione debba essere eseguita successivamente alla sentenza costitutiva, l’offerta del pagamento del prezzo o del residuo del prezzo rileva quale mera condizione, posta dal giudice, per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene. Per questi motivi, avendo i giudici di merito correttamente applicato i principi giurisprudenziali summenzionati, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 febbraio – 5 maggio 2015, n. 8913 Presidente Bianchini – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Preso atto che M.D. , con atto di citazione del 28 gennaio 2003, conveniva davanti al Tribunale di Macerata la snc Fral di Pietrella F & amp C in persona del suo legale rappresentante e, premesso di avere stipulato con la società convenuta contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Macerata per il prezzo complessivo di L. 196.500.000, oltre IVA, che la consegna sarebbe dovuta avvenire in data 30 aprile 2002, che aveva provveduto a versare acconti per L. 70.000.000, che la società convenuta era inadempiente rispetto all'obbligo di consegnare l'immobile nella data concordata, che con raccomandata ricevuta il 15 gennaio 2003, l'attrice era stata invitata a recarsi presso il notaio B. di Macerata per la stipula del contratto, che la società convenuta in data 17 gennaio 2003 comunicava che il preliminare doveva ritenersi risolto per inadempimento dell'attrice chiedeva che venisse pronunciata sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cc e che accertato l'inadempimento della società convenuta, fosse ridotto il prezzo della compravendita nella misura da accertare, anche a mezzo di CTU, che essa attrice si dichiarava disponibile ad offrire il corrispettivo così determinato. Si costituiva in giudizio la società trai chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dell’attrice. Esponeva la società che l’attrice era stata immessa nella disponibilità dell’immobile fin dall’ottobre 2002, che convocata presso il notaio per la stipula del contratto definitivo per la data del 18 dicembre 2002, l’attrice aveva addotto la propria indisponibilità che era stato fissato altro appuntamento per il 15 gennaio 2003 e anche in tale occasione, l'attrice aveva dedotto precedenti impegni. Il Tribunale di Macerata, a conclusione della fase istruttoria con sentenza n. 780 del 2008 disponeva il trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 cc, in favore di M.D. verso il pagamento in favore della Fral della somma di Euro 76.358,72 oltre IVA, respingeva le domande riconvenzionali. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 545 del 2012 su appello proposto da G.A. , P.F. e R.L. , quali soci della cessata società Fral. A sostegno di questa decisione, la Corte di Ancona osservava a l'immobile oggetto del contratto preliminare era privo del certificato di abitabilità b la diffida ad adempire cui faceva riferimento la società Fral non poteva produrre l'effetto risolutivo sia per l'inadeguatezza del termine assegnato, sia perché la stessa società che aveva inviato la diffida era a sua volta inadempiente, c che risultava provato che l'attrice era disponibile a versare immediatamente il prezzo della compravendita così come risultava provata in giudizio la stipula di un contratto di mutuo. Là cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.S. e Q.G. , eredi del tu G.A. , P.F. , R.L. con ricorso affidato ad un unico motivo articolato su due profili. M.D. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. – Con l’unico motivo G.S. e Q.G. , eredi del fu G.A. , P.F. , R.L. , lamentano l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 n. 5 cpc . Violazione degli artt. 2932, secondo comma, e 1208 cc. a Secondo i ricorrenti la Corte di merito erroneamente avrebbe considerata valida l'offerta della M. relativa al pagamento del residuo prezzo della promessa vendita, perché da un semplice esame testuale risulta che, contrariamente a quanto riportato nella pag. 13 della sentenza, ultimo capoverso, la M. non ha mai offerto il prezzo convenuto nel contratto preliminare, bensì un indefinito prezzo ridotto e non precisato nel numerario, condizionato all'esito dell'accoglimento di determinate istanze istruttorie per altro in realtà mai ammesse in sede di merito. Pertanto la Corte di merito avrebbe commesso un error in iudicando, per aver ritenuto rispondente al dettato di cui all'art. 2932 cc, un'offerta che tale non poteva essere definita. Ovviamente, specificano i ricorrenti, non sarebbe una questione relativa alla forma dell'offerta ma della sua qualità. Non può sfuggire che la richiesta di ridurre il prezzo nella misura che verrà accertata in corso di causa all'esito di un'espletanda ctu e/o ritenuta di migliore giustizia con conseguente determinazione e quantificazione del corrispettivo residuo, non costituirebbe proposta seria nel senso richiesto dalla norma e dalle conseguenti applicazioni giurisprudenziali. Né, nel caso concreto, si può ritenere che l’offerta della prestazione richiesta dall’art. 2932 c.c., possa ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, dato che la sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo deve essere necessariamente condizionata dal giudice all’adempimento della prestazione, nel caso concreto, l’offerta della M. era priva di un’indicazione di somme e condizionata ad un incombente istruttorio in verità mai assunto. b Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata si risolverebbe in una contraddizione logica, dato che ha assunto come sintomo della serietà dell'offerta di pagamento la stipula di un mutuo da parte della M. che però non emergerebbe dagli atti di causa e nessuna menzione in tal senso conterrebbe la sentenza di primo grado. A sostegno di questa osservazione i ricorrenti riportano te dichiarazioni testimoniali di B.L. , dalla quale risulterebbe che l'affermazione della Corte circa la stipula del mutuo da parte della M. , stipula che pretenderebbe di surrogare il mancante carattere di serietà all'offerta ex art. 2932 cc. non è corretta in quanto non risulta dagli atti. 1.1.- La censura è infondata non solo o non tanto perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte di merito non presenta né vizi logici né giuridici, ma e, soprattutto, perché la Corte di merito ha correttamente applicato la normativa in tema di offerta, così come specificata e chiarita da questa stessa Corte in diverse occasioni. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 29 aprile 2003 l’attrice offriva il pagamento di Euro 113.620,000, oltre Iva detratti gli acconti versati, quale prezzo pattuito per la compravendita aumentato del costo delle migliorie, rinunciando all’espletamento della CTU per la determinazione del prezzo residuo. È affermazione pacifica nella dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui il contraente che chieda l’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque, successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo o della parte residua va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima Cass. nn. 59/02, 144/93, 2103/90 e 2154/87, la quale ultima estende il medesimo dictum anche all'ipotesi in cui il prezzo di vendita non sia comunque allo stato liquidabile . In definitiva, si propone il rigetto del ricorso . Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va rigettato, e i ricorrenti in solido condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo. Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.600,00 oltre 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.