La figlia si ammala gravemente, ma il contratto per il corso di lingue resta valido

La presupposizione è configurabile quando, da un lato, un’obiettiva situazione di fatto o di diritto, che sia passata, presente o futura, possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, anche in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, come presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio e, dall’altro, il venir meno o il verificarsi di tale situazione sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8867, depositata il 4 maggio 2015. Il caso. Una società, che svolgeva attività di insegnamento di lingua inglese, conveniva in giudizio un privato, chiedendo il pagamento dell’importo in relazione al contratto sottoscritto, avente ad oggetto la frequentazione di un corso da parte del convenuto. L’uomo si costituiva, eccependo di non aver fruito del corso a causa delle gravi condizioni di salute della figlia minore, che si era ammalata di leucemia. Il gdp di Ferrara rigettava la domanda dell’attrice, ma la decisione veniva riformata in appello dal tribunale, secondo cui il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta, come causa di estinzione dell’obbligazione e di risoluzione del contratto, dato che nonostante la gravità dell’evento cioè la malattia, risultata poi letale, della figlia il convenuto non era nell’impossibilità di fruire della prestazione. Il tribunale affermava inoltre che la malattia della bambina non avrebbe avuto alcuna correlazione con il corso di lingue e comunque, non sussisterebbe il presupposto per l’applicazione dell’istituto della presupposizione . Il convenuto ricorreva in Cassazione, deducendo che l’automatica estinzione dell’obbligazione e la risoluzione del contratto possa derivare anche dall’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore. Nel caso di specie, era venuto meno il suo interesse creditorio, a causa della malattia della figlia e della successiva morte, all’apprendimento di una lingua straniera, per cui doveva affermarsi l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale, che si risolveva in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione. Il ricorrente deduceva che il venir meno dell’interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, se essa si presenta come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull’interesse che risulta anche implicitamente obiettivato nel contratto. Nessuna impossibilità sopravvenuta. La Corte di Cassazione, però, sottolinea che il tribunale di Ferrara non aveva escluso che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si possa avere, anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte per fatto non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in questo caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione. Invece, i giudici di merito avevano escluso che, nel caso di specie, la malattia della figlia comportasse l’impossibilità del ricorrente a fruire della prestazione. Nonostante la gravità dell’evento, non poteva predicarsi l’impossibilità di fruire della prestazione, ma solo il sopravvenuto disinteresse, il disagio psicologico e la difficoltà di apprendimento conseguente proprio a tale evento. Il ricorrente contestava anche l’esclusione degli estremi di una presupposizione, che assolverebbe al compito di conservare l’equilibrio sinallagmatico del contratto, nel caso in cui siano intervenuti eventi imprevedibili che abbiano alterato il rapporto tra le reciproche prestazioni, così come stabilito dalle parti. L’applicabilità della presupposizione. I giudici di legittimità rilevano tuttavia che l’evento che aveva colpito la figlia non aveva nessuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il ricorrente. Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della presupposizione è rappresentato dall’inerenza specifica dell’interesse, o condizione, sotteso al contratto, alla causa del contratto stipulato, che però, nel caso di specie, difettava. La presupposizione è configurabile quando, da un lato, un’obiettiva situazione di fatto o di diritto, che sia passata, presente o futura, possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, anche in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, come presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio e, dall’altro, il venir meno o il verificarsi di tale situazione sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 maggio 2015, n. 8867 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Preso atto che La società Easy Form srl., con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 50156 del 2009 con la quale il Giudice di Pace di Ferrara rigettava la domanda della stessa volta ad ottenere la corresponsione dell'importo di Euro 2.250,00 in relazione al contratto sottoscritto dalle parti. Rilevava la società Easy Form di svolgere attività di insegnamento della lingua inglese presso il centro Wall Street Istitute di Ferrara, di avere stipulato con M.D. un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un corso di inglese da parte dello stesso per la durata di sedici mesi al costo di Euro 2.620,00 di cui Euro 370,00 versati al momento della sottoscrizione del contratto. Si costituiva M.D. , eccependo di non aver fruito del corso di inglese a causa delle gravi condizioni di salute della propria figlia minore G. che si ammalò di leucemia acuta nel mese di settembre 2005. Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda dell'attrice. Con l'appello la società Easy Form srl, lamentava l'erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1256 e 1463 cc. Si costituiva M. contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 203 del 2012 accoglieva l'appello e condannava M. al pagamento della somma di Euro 1.750,00 oltre interessi legali e compensava le spese processuali. Secondo il Tribunale di Ferrara, nel caso di specie il Giudice di Pace avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta, come causa di estinzione dell'obbligazione e di risoluzione del contratto, dato che nonostante la gravità dell'evento la malattia grave della figlia sfociata poi nell'esito letale , il M. non fosse, comunque, nell'impossibilità di fruire della prestazione. A sua volta l'evento che ha colpito la figlia, sempre secondo il Tribunale, non avrebbe alcuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e, comunque, non sussisterebbe il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.D. con ricorso affidato a due motivi. La società Easy Form, regolarmente intimata in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Considerato che In via preliminare, il relatore, ritiene opportuno evidenziare che il ricorso, così come è stato detto dallo stesso ricorrente, è stato proposto tempestivamente, nonostante dopo 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Va qui chiarito che la sentenza impugnata è stata depositata il 13 febbraio 2012 e, così come ha evidenziato lo stesso ricorrente, l'art. 6 della legge 122 del 2012 integrato dall'art. 13 quater della legge 213 del 2012 ha sospeso i termini processuali per tutti i soggetti residenti o aventi sede nel territorio del Comune di Ferrara a seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 dal 20 maggio fino al 30 giugno 2013. Pertanto, dovendo considerare che il 13 maggio 2012 erano già trascorsi i primi tre mesi utili per l'impugnazione e al 20 maggio 2012 erano maturati ulteriori 6 giorni Considerata la sospensione dei termini feriali, nonché il mese di luglio 2013, gli ulteriori tre mesi utili per l'impugnazione sono venuti a scadere il sabato 9 novembre 2013 luglio, 15 settembre - 15 ottobre, 15 ottobre - 15 novembre meno i sei giorni già maturati il 20 maggio 2012 . Il ricorso risulta notificato il 5 novembre 2013 e, pertanto, tempestivamente. 1.- Con il primo motivo del ricorso M.D. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 cc. difetto di motivazione sulla ritenuta inammissibilità della risoluzione contrattuale. Secondo il ricorrente il Tribunale di Ferrara non avrebbe tenuto conto che l'automatica estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto possa derivare anche dalla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore. Nel caso specifico, era venuto oggettivamente meno l'interesse creditorio del M. nella specie per la malattia della figlia minore e la sua successiva morte , all'apprendimento di una lingua straniera ed al superamento di un test obiettivo di apprendimento, e ciò non poteva che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale che si risolveva in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione. D'altra parte il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce al fonte può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull'interesse che risulta anche implicitamente obiettivato nel contratto. In conclusione, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto è corretta l'applicazione della norma di cui all'art. 1463 cc, ed, in particolare, se il caso di specie rientra tra i casi di impossibilità sopravvenuta? 1.1.- Il motivo è infondato. A parere del relatore, il Tribunale di Ferrara, non ha escluso che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si potesse avere, anche nel caso in cui, sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte per fatto non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. Piuttosto, il Tribunale di Ferrara, pur confermando questo principio, che anche in questa sede va ribadito, ha, correttamente, escluso che, nel caso concreto, la malattia della figlia, sfociata, per altro, nell'evento letale, predicasse l'impossibilità del M. a fruire della prestazione. Ovviamente, diversa sarebbe stata l'ipotesi, ma non è stata eccepita, in cui la malattia della figlia avesse determinato uno squilibrio fisio psichico del M. tale da impedire l'utilizzabilità della prestazione della società Easy Form. Come correttamente ha affermato il Tribunale di Ferrara nella specie, nonostante la gravità dell'evento che ha colpito il signor M. , non può predicarsi l'impossibilità di fruire della prestazione, ma solo il sopravvenuto disinteresse, il disagio psicologico e la difficoltà verosimilmente di apprendimento conseguente ad un evento così sconvolgente come quello che ha colpito la figlia e che è sfociato poi nell'esito letale. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'istituto della presupposizione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Ferrara avrebbe errato nell'aver escluso che la malattia della figlia integrasse gli estremi di una presupposizione, determinando la stessa una incapacità del M. , intesa come forma mentis, tranquillità emotiva e capacità di apprendimento. La presupposizione assolverebbe al compito di conservare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, nel caso in cui siano intervenuti eventi imprevedibili che abbiano alterato il rapporto tra le reciproche prestazioni, così come stabilito dalle parti. Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto la figura della presupposizione è da considerarsi quale specifico presupposto oggettivo, da tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali, sia dai risultati dovuti la cui mancanza legittima l'esercizio del recesso. 2.1.- Anche questo motivo è infondato. Come ha correttamente chiarito il Tribunale di Ferrara, l'istituto della presupposizione non era correttamente invocato perché l'evento che ha colpito la figlia non aveva nessuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e, comunque, il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione è rappresentato dall'inerenza specifica dell'interesse, o condizione, sotteso al contratto, alla causa del contratto stipulato che nel caso di specie difettava. Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 19144 del 23/09/2004 , la presupposizione è configurabile quando, da un lato, un'obiettiva situazione di fatto o di diritto passata, presente o futura possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio e, dall'altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro. In definitiva, Si propone il rigetto del ricorso . Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va rigettato Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che la società Easy Form regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.