Merce difettosa sostituita, prima di chiedere il risarcimento bisogna fare almeno un tentativo di vendita

Qualora il danneggiato abbia avuto la possibilità di interrompere, mediante un contegno positivo di cooperazione, la serie di conseguenze dannose ascrivibili all’autore dell’evento dannoso, ai sensi del capoverso dell’art. 1227 c.c., la circostanza può comportare una ripartizione finale delle conseguenze economiche.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8109, depositata il 21 aprile 2015. Il caso. Una società conveniva in giudizio un’altra azienda, esponendo di aver acquistato da quest’ultima dei vasetti in vetro con targhetta in argento da utilizzare per il confezionamento di bomboniere e che neanche tre mesi dopo aver ricevuto la merce, questa aveva rivelato dei gravi difetti a causa dell’annerimento dell’argento. La merce era quindi stata restituita alla mittente produttrice, ma respinta dalla stessa . L’attrice chiedeva quindi la declaratoria di inadempimento contrattuale e la non debenza del pagamento del costo della merce difettosa, oltre al risarcimento dei danni. La società convenuta, costituendosi in giudizio, esponendo che l’annerimento era dovuto ad una circostanza nota all’attrice l’argento non era trattato e facendo presente che la merce era stata sostituita. La Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda attorea, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la convenuta al pagamento di una somma a titolo di restituzione dell’importo pagato per la fornitura e a titolo di risarcimento per il mancato guadagno da rivendita della merce. La società convenuta ricorreva in Cassazione, deducendo che la sostituzione della merce contestata e la sua successiva accettazione senza riserve, con conseguente ritiro e trasporto presso la sede dell’acquirente, avrebbe dovuto escludere la successiva esperibilità dell’azione di risoluzione per inadempimento. Inoltre, chiedeva alla Corte di stabilire se, in seguito alla sostituzione, il mancato tentativo di collocamento sul mercato della merce sostituita costituisce comportamento colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c Novazione oggettiva. La Corte di Cassazione afferma che la sostituzione dell’oggetto nella compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva ex art. 1230 c.c., sussistendo entrambi i requisiti dell’ aliud novi e dell’ animus novandi , per cui le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. Nel caso di specie, dopo la sostituzione e la relativa accettazione della merce, in origine ritenuta difettata, i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la presenza di una novazione del rapporto. Concorso del creditore. Inoltre, la Corte di Cassazione ricorda che l’art. 1227, comma 2, c.c. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza impone un peculiare obbligo di correttezza e di cooperazione a carico del creditore. Nel caso di specie, il venditore al dettaglio, dopo la contestazione della merce, ricevuta in un primo momento, avrebbe potuto, dopo la richiesta ed accettata sostituzione della merce, collocarla, o almeno tentare di collocarla, sul mercato. Infatti, qualora il danneggiato abbia avuto la possibilità di interrompere, mediante un contegno positivo di cooperazione, la serie di conseguenze dannose ascrivibili all’autore dell’evento dannoso, ai sensi del capoverso dell’art. 1227 c.c., la circostanza può comportare una ripartizione finale delle conseguenze economiche. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 febbraio – 21 aprile 2015, n. 8109 Presidente Bursese – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2001 la Dea Ricami S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la società La Bomboniera s.a.s. esponendo di aver acquistato da quest'ultima 106 vasetti in vetro con targhetta in argento destinati al confezionamento di bomboniere e che la merce ricevuta il 20 marzo 2001 aveva rivelato, per l'annerimento dell'argento, gravi difetti contestati dal 2 giugno 2001, ed era stata restituita alla mittente produttrice, ma respinta dalla stessa. Chiedeva, pertanto, la società attrice la declaratoria di inadempimento contrattuale della parte convenuta e la non debenza del pagamento del costo £. 2.567.202 della merce difettosa, con condanna della società La Bomboniera al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio la società convenuta , eccepita l'incompetenza del giudice adito, contestava la fondatezza dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto. Esponeva, in particolare, che il citavo annerimento era dovuto alla circostanza ben nota, dati i precedenti, alla società committente che l'argento non era trattato eccepiva, comunque, la decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c. , contestava gli allegati danni, facendo presente che la merce era stata sostituita e concludeva per il rigetto della domanda attrice con condanna ex art. 96 c.p.c Il Tribunale di prima istanza rigettava la domande di parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Avverso la succitata decisione del Giudice di prime cure interponeva appello la Dea Ricami S.r.l. chiedendo la riforma dell' impugnata sentenza. Resisteva all'avverso gravame la società La Bomboniera s.a.s. che chiedeva il rigetto dell'avverso gravame. Con sentenza n. 139/2009 l'adita Corte di Appello di Napoli, in riforma dell' impugnata decisione, pronunciava la risoluzione del contratto dedotto in giudizio, condannava la società appellata al pagamento delle somme, rispettivamente, di € 1.325,85 oltre interessi al 1 ° ottobre 2001 a titolo di restituzione dell'importo pagato per la fornitura e di € 1.180,00, oltre interessi dalla sentenza, quale risarcimento per il mancato guadagno da rivendita della merce, nonché alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Per la cassazione della detta decisione della Corte territoriale ricorre la società La Bomboniera s.a.s. con atto affidato a tre ordini di motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1490 e 1492 del codice civile in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. . Viene, al riguardo, formulato ai sensi dell'ari. 366 bis c.p.c il seguente testuale quesito di diritto la sostituzione della merce compravenduta contestata e la sua successiva accettazione senza riserve da parte dell'acquirente Dea Ricami S.r.l. con conseguente ritiro della stessa e trasporto presso la sede dell'acquirente stesso, esclude la successiva esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., anche sub specie di azione redibitoria ex artt. 1490 e 1492 c.c. nei confronti del venditore l'accettazione, da parte dell'acquirente, della merce offerta dal venditore in sostituzione costituisce novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c., dando origine a un L'obbligazione con oggetto diverso? 2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art 1227 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. . Il motivo è corredato dalla formulazione del seguente testuale questo formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. nel caso in cui l'acquirente della merce compravenduta, venditore al dettaglio della stessa, abbia contestato tale merce ed abbia ottenuto dal venditore all'ingrosso la sua sostituzione, costituisce comportamento colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, 2° co. c.c., il mancato tentativo di collocamento sul mercato della merce sostituita? . 3. Entrambi i suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro contiguità e continuità logica ed argomentativa. Con specifico riguardo al primo dei due riuniti motivi va affermato e ribadito il principio che la sostituzione della merce asseritamente difettosa con altra, accettata, costituisce novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c E questo di guisa che si fa luogo ad una nuova obbligazione con un oggetto differente. Questo principio, specificamente applicabile nella concreta ipotesi dedotta in giudizio, risulta già affermato da questa Corte. In particolare si è già avuto modo di chiarire come la sostituzione dell'oggetto nella compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'art. 1230 cod. civ., sussistendone entrambi i requisiti dell 'aliud novi e dell 'animus novandi , con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi Cass., Sez. II, Sent. 7 febbraio 2007, n. 2631 e, in precedenza, conformemente, Cass. n. 3755/1979 . Nella concreta fattispecie per cui è giudizio, una volta risultata la sostituzione, con relativa accettazione, della merce bomboniere in origine ritenuta difettata per eventuale sconosciuto annerimento di placchette in argento andava ritenuta intervenuta -al di là di ogni altra questione una novazione del rapporto viceversa non considerata nella impugnata decisione. Con riguardo, perciò, al primo dei due riuniti motivi in esame, il ricorso deve ritenersi fondato. La gravata decisione con peculiare riferimento al secondo dei due motivi del ricorso qui esaminati , non ha tenuto presente neppure la norma ex art. 1227, II co. c.c Con tale norma si impone un peculiare obbligo di correttezza e di cooperazione sicuramente applicabile nelle concreta fattispecie dedotta in giudizio e non considerata nella impugnata decisione, grava -proprio in punto dal motivo qui in esame. Pertanto il venditore al dettaglio, dopo la contestazione della merce un primo momento ricevuta e come detto a prescindere dalla valutazione della asserita difettosità ben poteva , dopo la richiesta ed accettata sostituzione della merce, collocare o, almeno, tentare di collocare sul mercato la stessa. In proposito deve richiamarsi il noto principio secondo cui, fra l'altro, qualora il danneggiato abbia avuto la possibilità di interrompere, mediante un contegno positivo di cooperazione, la serie di conseguenze dannose ascrivibili all'autore dell'evento dannoso, a norma del capoverso dell'art. 1227 del c. c., la circostanza può comportare una ripartizione finale delle bconseguenze economiche Cass., Sez. II, 23 aprile 2007, n. 9864 . Pertanto, anche con riferimento al secondo esposto motivo, il ricorso è fondato. 4. Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione degli arti. 231 c.p.c., 253 c.p.c. e 44 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. in merito alla redazione del processo verbale contenente la deposizione del teste Ascolese Il motivo non può essere accolto. Con lo stesso, in violazione del noto principio per cui le eventuali nullità della esperite prove devono essere immediatamente eccepite, il ricorrente deduce oggi l'accennata questione. In punto il ricorso è, inoltre, carente sotto il profilo dell'autosufficienza atteso che non viene neppure indicata e compiutamente individuata la modalità di espletamento della suddetta deposizione da cui trarrebbe origine l'eccepita nullità. Per di più, alla luce di quanto genericamente esposto in motivo, la doglianza dovrebbe afferire al mero aspetto non della deposizione, in sé del tese, ma alla redazione del processo verbale della medesima deposizione, aspetto -questo non riesaminabile anche per la formulazione del quesito in questa sede. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato. 5. Alla stregua di quanto innanzi esposto ed affermato il ricorso, stante l'accoglimento dei due primi motivi, deve essere conseguentemente accolto. Per l'affetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinchè la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigettato il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello Napoli.