Il giudicato sostanziale investe tutto, salvo i fatti successivi che comportano un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”

In tema di giudicato”, si stabilisce che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum” e della causa petendi”, in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6673/15 depositata il 2 aprile. Il caso. Con atto di citazione, A chiedeva la condanna di B per ottenere l’eliminazione dei vizi nell’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del suo terrazzo, eseguiti nel contesto dei lavori commissionati dal condominio dello stabile C o, in subordine, il pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi sopracitati. B, costituendosi, eccepiva la formazione del giudicato sulla posizione debitoria di A che, dopo aver versato un acconto, si era rifiutata di saldare il debito, obbligando B a contestargli il fatto con decreto ingiuntivo, comunque non opposto. Con sentenza, il Tribunale rigettava la domanda di A, accogliendo l’ipotesi di formazione del giudicato proposta da B. La Corte d’Appello, invece, ribaltando completamente l’esito del primo grado, condannava B al rifacimento della pavimentazione del terrazzo di proprietà di A, in modo da eliminare le pendenze eccessive e realizzare un idoneo raccordo per la raccolta ed il deflusso delle acque, ripristinando l’originaria sezione dei bocchettoni di smaltimento, in quanto la mancata opposizione la decreto ingiuntivo comporta il giudicato sull’esistenza e validità del rapporto fondamentale ma non anche sul suo esatto adempimento da parte dell’appaltatore, poiché l’accertamento del rapporto non è una premessa logico-giuridica necessaria all’affermazione dell’esistenza del diritto di credito alla prestazione. Su tale assunto, B ricorre in Cassazione con un unico motivo, opponendosi a tale interpretazione. I motivi di ricorso. Avverso la sentenza di secondo grado, B propone ricorso in Cassazione con un unico motivo, quale la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto, chiaramente si stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, senza distinguere tra esistenza, validità ed oggetto della domanda proposta in giudizio. I quesiti di diritto. Con il primo ed unico motivo di ricorso, B sottopone alla Corte di Cassazione il seguente motivo di ricorso se, nel caso in cui sia passato in giudizio il decreto ingiuntivo richiesto dall’appaltatore per le opere da lui eseguite e non pagate, il giudicato formatosi nel rapporto giuridico dedotto come causale della richiesta di decreto ingiuntivo renda incontestabile il rapporto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, anche in relazione ai vizi e difetti delle opere appaltate già accertati e noti al committente al momento dell’emissione, notifica e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo . Le Conclusioni della Suprema Corte. Chiamata la Prima Sezione Civile, il giudicante rileva la fondatezza del motivo di ricorso, in quanto il giudicato sostanziale quale effetto di diritto sostanziale che produce la sentenza e che consiste nella determinazione dell’esistenza od inesistenza di un diritto delle parti e distinto dal giudicato formale che è semplicemente lo status della sentenza non più contestabile in giudizio , conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum” e della causa petendi”, in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo sentenza Cass n. 11360/2010 . In questa prospettiva, quindi, appare infondata la posizione difensiva di A che consiste nel voler scindere il giudizio sull’esistenza e sulla validità del rapporto fondamentale dal suo esatto adempimento. Il ricorso è, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 novembre 2014 – 2 aprile 2015, n. 6673 Presidente Forte – Relatore Bisogni Rilevato che I. Con citazione del 18 dicembre 1998 A.B. ha chiesto la condanna della ditta BS di B.S. & amp C. snc all'eliminazione dei vizi nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del suo terrazzo eseguiti nel contesto dei lavori commissionati dal condominio dello stabile di via Ghandi 4 in Pesaro. In subordine ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi. 2. Si è costituita la BS snc eccependo la formazione del giudicato sulla posizione debitoria della B. che dopo aver versato un acconto per lire 5.297.050 si era rifiutata di versare il saldo per lire 8.519.216. Per il recupero di tale somma la BS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto. Ha contestato la società convenuta la sussistenza dei vizi e del loro riconoscimento. 3. Con sentenza del 7/11 febbraio 2002 il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda della B. accogliendo l'eccezione di giudicato proposta dalla BS snc. 4. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 797/09, ha riformato tale decisione e condannato la società BS al rifacimento della pavimentazione del terrazzo di proprietà della B., in modo da eliminare le pendenze eccessive e realizzare un idoneo raccordo per la raccolta e il deflusso delle acque ripristinando l'originaria sezione dei bocchettoni di smaltimento. 5. Ricorre per cassazione la snc BS di Silvano B & amp C. deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa ed errata applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2909 c.c. e sottoponendo alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto se, nel caso in cui sia passato in giudicato il decreto ingiuntivo richiesto dall'appaltatore per le opere da lui eseguite e non pagate, il giudicato formatosi nel rapporto giuridico dedotto come causale della richiesta di decreto ingiuntivo renda incontestabile il rapporto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale anche in relazione ai vizi e difetti delle opere appaltate già accertati e noti al committente al momento della emissione, notifica e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. 6. Si difende con controricorso A.B Ritenuto che 7. La Corte di appello di Ancona ha affermato che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta il giudicato sull'esistenza e validità del rapporto fondamentale ma non anche sul suo esatto adempimento da parte dell'appaltatore, in quanto l'accertamento del rapporto non è una premessa logico-giuridica necessaria all'affermazione dell'esistenza del diritto di credito alla prestazione. 8. Tale affermazione non è condivisibile alla luce della giurisprudenza cfr. Cass. civ. sezione III n. 21360 dell'11 maggio 2010 secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. 9. In questa prospettiva appare infondata la posizione difensiva della ricorrente che consiste nel voler scindere il giudizio sull'esistenza e validità del rapporto fondamentale dal suo esatto adempimento. 10.11 ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto della domanda proposta da A.B. nei confronti di BS snc. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della controricorrente al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A.B. nei confronti della s.n.c. BS di B.S. & amp C. Condanna la B. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito - liquidate per il primo grado in complessivi 2.800 euro, di cui euro 400 per spese, 600 per competenze e 1.800 per onorari, e per il giudizio di appello in complessivi 3.000 euro, di cui euro 400 per spese, 600 per competenze e 2.000 per onorari - e del giudizio di cassazione liquidate in 3.500 euro di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.