Il vettore è responsabile delle merci depositate allo scarico in attesa della consegna al destinatario

In tema di trasporto marittimo l’oggetto di disciplina della Convenzione di Bruxelles del 1924 è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta scaricazione”, cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione di continuità temporale fra scarico e consegna. Ne consegue che non è regolata dalla predetta Convenzione bensì dalle comuni regole del codice civile l’ipotesi in cui il destinatario della merce non si presenti per la consegna al momento della scaricazione” ed il vettore depositi in magazzino di terzi la merce stessa, in attesa della sua consegna.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5488, depositata il 19 marzo 2015. Il caso. Una società straniera aveva inviato delle merci da consegnare al destinatario in Italia e citava in giudizio il vettore italiano per ottenere il risarcimento dei danni cagionati a seguito della perdita delle cose trasportate. Tali prodotti erano, infatti, stati scaricati nel porto di Napoli e lì erano stati venduti dalla locale dogana con la partecipazione del vettore come cose abbandonate diversi mesi dopo lo scarico perché il destinatario non le aveva mai ritirate. In primo grado il Tribunale respingeva la richiesta dell’attore ritenendo che fosse sopravvenuta la decadenza di cui all’art. 3 paragrafo 6 della Convenzione di Bruxelles del 1924 sull’unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico. In appello la decisione veniva ribaltata poiché i giudici non ritenevano di applicare le norme della Convenzione, bensì le disposizioni del codice civile. Il vettore ricorreva in Cassazione. La decisione della Corte. Il punto fondamentale della sentenza è relativo all’applicazione al caso di specie della Convenzione di Bruxelles del 1924. Essa contiene disposizioni in tema di diritto dei trasporti e della navigazione con particolare riferimento al sistema delle polizze di carico. La parte che più interessa è però l’articolo 3 che disciplina la responsabilità del vettore per la perdita o i danni subiti dalle cose trasportate. Il paragrafo 6 specifica che eventuali perdite o danni devono essere segnalati entro 3 giorni dalla riconsegna e in ogni caso il vettore è esonerato da ogni responsabilità se non è promosso il giudizio entro un anno dalla riconsegna delle merci o dalla data in cui esse dovevano essere consegnate. Invocando la disciplina brevemente illustrata, il vettore aveva chiesto e ottenuto in primo grado la reiezione delle pretese avversarie stante il decorso dei termini ricordati. La Corte d’appello però ribalta la decisione di prime cure sulla base di un ragionamento che resiste anche al vaglio degli Ermellini. La sentenza in commento, infatti, osserva che nel caso di specie non poteva trovare applicazione la Convenzione internazionale invocata dal vettore. Infatti, oggetto di tale normativa è il trasporto per mare come rapporto contrattuale che va dalla fase iniziale con le attività preliminari al carico delle merci operazioni di caricazione” a quella finale che si concretizza nello scarico al porto di arrivo e nella consegna della merce senza soluzione di continuità. Oppure può anche verificarsi uno scarto” temporale tra scarico e consegna, ma senza che vi sia dopo lo scarico lo svolgimento di un’attività ulteriore al trasporto per mare a parte quella strettamente funzionale e collegata alla materiale consegna sia pure differita nel tempo rispetto allo scarico. Nel caso di specie, invece, la fase finale descritta cosiddetta di scaricazione” non può essere dilatata per i mesi successivi allo scarico effettivo. Il giudice del merito aveva, infatti, accertato che la merce era stata scaricata, ma il destinatario non si era mai presentato per ritirarla. Pertanto, il vettore ha stipulato un autonomo contratto di deposito che però è escluso dalla convenzione di Bruxelles citata e al quale devono essere applicate le disposizioni nostrane” del codice civile. Nel caso di specie, poi, dopo diversi mesi, la dogana aveva provveduto alla vendita delle merci con la partecipazione del vettore, senza però avvisare il mittente del carico. Al contrario, secondo gli articoli 1686 e 1690 c.c., in caso di ritardo nell’esecuzione dei trasporti o impedimenti alla riconsegna delle merci trasportate ad esempio come nella fattispecie in esame quando il destinatario non si presenti per il ritiro , il vettore deve immediatamente chiedere istruzioni al mittente e successivamente può depositare le cose ai sensi dell’art. 1514 c.c Se si tratta di beni soggetti a deterioramento può venderli ex art. 1515 c.c., ma di tali attività deve prima informare prontamente il mittente. Quest’ultimo era stato avvisato del mancato ritiro da parte del destinatario e aveva dato istruzioni al vettore di vendere le merci ad altro acquirente a Pisa. Il vettore, invece, aveva avviato le operazioni di vendita tramite la Dogana di Napoli senza avvisare il mittente e precludendogli così la possibilità di evitare la vendita o di controllare il prezzo e le modalità con cui veniva eseguita. La decisione della Corte territoriale veniva così confermata in Cassazione con la condanna del vettore al risarcimento dei danni cagionati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 dicembre 2014 – 19 marzo 2015, n. 5488 Presidente Russo – Relatore Spirito Svolgimento del processo La Logs & amp Lumber LTD citò in giudizio risarcitorio la Ignazio Messina & amp C, spiegando che la merce affidata per il trasporto alla convenuta era stata scaricata nel porto di Napoli e lì venduta dalla locale Dogana siccome abbandonata. Il Tribunale di Genova respinse la domanda, ritenendo che fosse sopravvenuta la decadenza di cui all'art. 3 par. 6 della Convenzione di Bruxelles. La Corte d'appello, riformando la prima sentenza, ha invece accolto la domanda e condannato la Ignazio Messina al risarcimento del danno, ritenendo che alla fattispecie non si applichi la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, posto che le merci rimasero nei magazzini di Napoli per molti mesi senza essere ritirate dal destinatario, con conseguente costituzione di un contratto di deposito autonomo rispetto a quello di trasporto, disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 1686 e 1690 c.c Propone ricorso per cassazione la soccombente attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Logs & amp Lumber LTD, la quale propone ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza. Motivi della decisione I motivi denunziano tutti violazione di legge e vizi della motivazione. Il primo motivo riproduce ampi brani della sentenza di questa S.C. n. 13253/06 citata anche dalla sentenza impugnata per giungere ad opposte conclusioni dai quali sostiene si debba dedurre che la Convenzione trova applicazione anche alle attività di deposito poste in essere successivamente allo sbarco della merce della nave e sino alla riconsegna all'avente diritto con l'ulteriore conseguenza che l'azione proposta dalla controparte sarebbe stata colpita dalla decadenza di cui all'art. 3 par. 6. Il secondo motivo invoca l'applicazione dell'art. 2 par. 4 della Convenzione e sostiene che la perdita della merce, venduta dalla Dogana dopo prolungata giacenza in porto, sarebbe stata determinata da colui il quale avrebbe dovuto ricevere la merce tal P. ed omise di ritirarla. Il terzo motivo sostiene, in subordine, che alla fattispecie sarebbero applicabili le disposizione del codice della navigazione che specificamente disciplinano il contratto di trasporto merci via mare in particolare, l'art. 454, il quale prevede che, in caso di mancato ritiro delle merci, il vettore le può consegnare ad un'impresa di sbarco che diviene responsabile della loro custodia. Nella specie, il precetto sarebbe stato rispettato dal vettore, affidando la merce al terminal di e dandone avviso al soggetto indicato quale parte da avvisare dell'arrivo della nave. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 422, 423 e 424 cod. nav., per sostenere che queste disposizioni trovano applicazione non solo alla fase vera e propria del trasporto, ma anche alla successiva scaricazione della merce dalla nave ed alla riconsegna al ricevitore, con limitazione della responsabilità del vettore. Il quinto motivo invoca il factum principis di cui alle disposizioni di cui agli artt. 99 e 277 del TU Legge Doganale DPR n. 43 del 1973 , sostenendo che la dichiarazione di abbandono della merce e la sua successiva vendita sono conseguenza di quelle stesse disposizioni, senza che il vettore responsabile del trasporto possa in alcun modo opporvisi. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove difettano del requisito di specificità rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata. Sono infondati laddove denunziano violazione di legge e vizi della motivazione. In primo luogo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dal precedente di cui a Cass. n. 13253/06, soprattutto laddove questo afferma che a oggetto di disciplina dalla Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell'art. 3 c.d. operazione di caricazione e come momento finale quelle che si concretano, o nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, o, con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna, ma senza che abbia luogo, dopo lo scarico, lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto al trasporto per mare, che non sia quella esclusivamente funzionale ad una consegna, sempre nel porto di scarico, differita nel tempo rispetto allo scarico dalla nave e concretatesi solo nella custodia a cura diretta o a cura indiretta del vettore nello stesso porto di scarico b occorre applicare il criterio della combinazione di diversi tipi contrattuali, di modo che il rapporto resta soggetto alla disciplina della Convenzione a partire dall'operazione di caricazione e fino a quelle di scaricazione della merce dalla nave. In altri termini, la giurisprudenza evidenzia che la Convenzione della quale si discute riguarda il trasporto di merci via mare e che, siccome la sua disciplina è derogatoria di quella del Codice della Navigazione e dello stesso Codice Civile, l'estensione di una deroga non sarebbe legittima nemmeno sul piano del solo diritto interno, trattandosi di normativa di natura eccezionale art. 14 preleggi . Sicché, il momento della scaricazione non può essere impropriamente dilatato fino a comprendere attività che non attengono strettamente allo scarico ed alla consegna della merce, soprattutto in ipotesi in cui la consegna non s'è neppure verificata per mesi dopo lo scarico stesso. Nella specie, il giudice ha accertato che il destinatario non s'è presentato tempestivamente a ritirare la merce, sicché il vettore ha stipulato un contratto di deposito che esula, appunto, dal regime della Convenzione e rimane soggetto all'ordinaria disciplina civilistica. Di qui l'esclusione della decadenza invocata dall'attuale ricorrente. Poi, sono state documentalmente accertate una serie di altre circostanze accertamento che, come si diceva in precedenza, non è stato neppure censurato nei limiti in cui avrebbe potuto esserlo nel giudizio di cassazione dalle quali il giudice ha logicamente dedotto l'inadempimento e la responsabilità del vettore a la Logs, comunicatale il mancato ritiro della merce da parte della destinataria, diede disposizioni alla società della quale la Messina s'avvale in di trasportare i containers a per la consegna ad altro acquirente ed, a tale fine pagò una somma di danaro per le spese di stazionamento nel porto di Napoli e di trasporto a b la Messina non ha contestato che quella ditta in agiva per suo conto c alle attività della Dogana di Napoli ricognizione e vendita delle merci partecipò un incaricato dell'agenzia della Messina operante in d di tali attività la Messina che aveva curato il deposito della merce nei magazzini napoletani non diede alcun avviso alla Logs, sì che questa potesse evitare la vendita o controllare, almeno, il relativo prezzo. In conclusione, può essere enunciato il principio in ragione del quale In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell'art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby , si evince che l'oggetto di disciplina di tale Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell'art. III cosiddetta operazione di caricazione e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta scaricazione , cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna. Ne consegue che non è regolata dalla predetta Convenzione bensì dalle comuni regole del codice civile l'ipotesi in cui il destinatario della merce non si presenti per la consegna al momento della scaricazione ed il vettore depositi in magazzino di terzi la merce stessa, in attesa della sua consegna. Il ricorso deve essere dunque respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.