Certificato di destinazione urbanistica necessario a pena di nullità dell'atto

Indipendentemente dalle modalità di consegna è indispensabile che il certificato di destinazione urbanistica sia allegato al rogito.

Negli atti di trasferimento di immobili, è prevista, a pena di nullità, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica e la menzione nel corpo del documento attraverso l'inserimento di formule di stile. La ratio della norma è quella di garantire che non siano perpetrati abusi edilizi allegazione del certificato mentre le modalità di consegna del certificato in favore del notaio rogante, non sono regolamentate e non sono rilevanti ai fini della esistenza e validità dell'atto. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 5102/2015 della Cassazione, depositata il 13 marzo scorso. Il caso. Due parti stipulavano un atto pubblico finalizzato a trasferire la proprietà di un immobile. Successivamente, parte acquirente attivava contesa giudiziaria affinché fosse dichiarata la nullità del contratto. Il Tribunale accertava la nullità dell'atto pubblico nella parte in cui dichiarava che il venditore aveva consegnato direttamente al notaio il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile. La Corte territoriale accertava che, nel giudizio di primo grado, era stato provato che nei giorni precedenti alla vendita, parte venditrice, a mani di persona delegata e non identificata, aveva effettivamente depositato presso lo studio notarile un certificato di destinazione urbanistica e tanto era utile ad accertare la falsità della dichiarazione contenuta nell'atto pubblico a tenore della quale la parte venditrice aveva consegnato al notaio certificato di destinazione urbanistica . Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Certificato di destinazione urbanistica e rilevanza della falsità della dichiarazione del notaio contenuta nell'atto pubblico. All'interno dell'atto di compravendita, il notaio rogante aveva dichiarato che la parte venditrice aveva consegnato in suo favore il predetto certificato identificato con precisione ed allegato all'atto , mentre, era stato accertato giudizialmente che la consegna era avvenuta nei giorni precedenti per il tramite di soggetto delegato dal venditore e non identificato. Parte venditrice, pur ritenendo non effettivamente corrispondente agli accadimenti fattuali tale dichiarazione ne sosteneva la veridicità sostanziale. La Cassazione ha osservato che il giudizio attivato con la querela di falso aveva ad oggetto la falsità del documento certificato di destinazione urbanistica e non anche la falsità della dichiarazione in senso stretto. Inoltre, negli atti di trasferimento di immobili, è prevista, a pena di nullità, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica e la menzione nel corpo del documento attraverso l'inserimento di formule di stile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la ratio della norma è quella di garantire che non siano perpetrati abusi edilizi allegazione del certificato mentre le modalità di consegna del certificato in favore del notaio rogante, non sono regolamentate e non sono rilevanti ai fini della esistenza e validità dell'atto. In particolare, afferma la cassazione, è fondamentale che il certificato sia allegato all'atto mentre è assolutamente irrilevante il momento temporale e/o il soggetto che abbia effettivamente provveduto alla consegna dello steso presso lo studio notarile. Detti ultimi aspetti sono totalmente ininfluenti ed estranei rispetto all'equilibrio ed alla economia del negozio. La ricostruzione della volontà negoziale. Nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche successivo alla conclusione del contratto art. 1362 c.c. nonché in ragione della ratio del precetto contrattuale. La cassazione, sul punto, richiama l'orientamento consolidato e ribadisce che il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera il senso letterale , la connessione il senso coordinato e l'integrazione il senso complessivo costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico - Cass. Civ. n. 12360/2014. Con queste argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato ad altra corte territoriale affinché conosca e decida la vicenda ispirandosi ai principi enunciati.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 13 marzo 2015, n. 5102 Presidente Luccioli – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo La Corte d'appello di Palermo ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 10 marzo 2008, la quale ha dichiarato la falsità dell'atto pubblico notarile di compravendita di un terreno, concluso in data 19 novembre 2002 tra le venditrici C.G. , C.M.G. e C.L. e gli acquirenti P.F.P. e Pa.Vi.Al. , limitatamente all'attestazione della consegna dalla parte alienante al notaio del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile compravenduto, in un giudizio di falso proposto in via incidentale rispetto a quello intrapreso dalle venditrici, volto all'accertamento della nullità o all'annullamento del contratto per errore o dolo, in ragione dell'avere esse ignorato la natura edificatoria, e non agricola, del terreno compravenduto. La corte territoriale ha ritenuto dimostrato sulla base delle prove assunte che detto certificato, contrariamente a quanto dichiarato in atto, era stato nei giorni precedenti depositato presso lo studio notarile da persona non identificata e per conto della parte acquirente, e che ciò fosse sufficiente ad affermare la falsità dell'attestazione suddetta. Ha, inoltre, ritenuto infondato l'appello incidentale delle querelanti venditrici, con riguardo alla mancata dichiarazione di falsità dell'atto laddove riporta l'affermazione della parte alienante circa l'insussistenza di modificazioni dello strumento urbanistico, posto che l'inveridicità di tale attestazione non era risultata provata. Avverso questa sentenza propone ricorso il notaio B.G. , affidato ad un motivo. Resistono le intimate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per un motivo. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 1362, 1 e 2 comma, 1366, 2700, 2730 e 2733 c.c., 18, 1 e 2 comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata attribuito alle parole la parte alienante mi consegna il certificato di destinazione urbanistica il significato materiale e comune di dazione fisica contestuale, invece che, secondo un'interpretazione coerente con il comportamento delle parti e di buona fede, quello di consegna giuridica di esso, con assunzione, ad opera della parte alienante, della personale e piena responsabilità del certificato con il suo consenso acquisito, da chiunque nella specie, il geometra Ca. poi materialmente portato presso il notaio. Con il ricorso incidentale, si censura il vizio di motivazione sotto ogni profilo, per avere la sentenza impugnata respinto la querela di falso con riguardo alla dichiarazione secondo cui a tutt'oggi non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico concernente l'immobile trasferito , argomentando la corte del merito nel senso che non fosse stata data la prova della falsità, aggiungendo le ricorrenti di avere ignorato il mutamento di destinazione del terreno, da agricola ad edificatoria, e di non avere esse stesse provveduto a richiedere alle competenti autorità il certificato di destinazione allegano che il notaio si limitò a leggere l'atto, senza porre alcuna domanda alle parti. 2. - Il ricorso principale è fondato. 2.1. - La disposizione dell'atto rogato il 19 novembre 2002, riportata in ricorso in ossequio del principio di autosufficienza, prevede La parte alienante, dichiarandomi che a tutt'oggi non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico concernenti l’immobile trasferito, mi consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Calatafimi Segesta il 16/10/2002 prot. n. 15533 del 29/10/2002, che allego al presente atto sotto la lettera A . Il motivo pone la questione se sussista la falsità di tale espressione, allorché il certificato, pur allegato all'atto, non sia consegnato al momento della stipula dalla parte alienante, ma, come nella specie, alcuni giorni prima direttamente presso lo studio notarile da un terzo per conto della parte acquirente e con il consenso della parte alienante. 2.2. - La querela di falso civile, esercitata nel presente giudizio, attiene al documento prodotto in causa, od una sua parte, e mira, attraverso il correlativo accertamento della falsità, a paralizzarne l'efficacia probatoria, ovvero a togliere al documento medesimo l'idoneità a servire come prova di determinati atti o rapporti. La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito è devoluta al giudice della causa principale, non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto Cass. 28 maggio 2007, n. 12399 v. pure Cass. 6 dicembre 2006, n. 26149 26 marzo 2002, n. 4310 così come, specularmente, al giudice della causa principale non è consentito esprimere un giudizio di merito sulla dedotta falsità Cass. 2 marzo 1996, n. 1636 . Pertanto, ove pure sussistessero nella specie dubbi in ordine a tale profilo l'aver consegnato non attesterebbe l'aver conosciuto, se non in via di elemento indiziario e non documentale , correttamente la corte d'appello ha ritenuto ogni valutazione sulla rilevanza della medesima attestazione riservata al giudizio instaurato al fine di ottenere l'annullamento del contratto. La sentenza, invece, non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici che presiedono all'interpretazione degli atti negoziali, per quanto di seguito esposto. 2.3. - L'art. 18, 2 comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi recepita nell'art. 30, 2 comma, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, t.u. dell'edilizia, sancisce la nullità degli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento dei terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata. È nota la prassi notarile di inserire formule del tutto analoghe a quella riportata negli atti pubblici di trasferimento immobiliare che richiedano l'allegazione del detto certificato. La norma richiamata, finalizzata a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, prescrive la mera allegazione del certificato all'atto, senza nulla stabilire con riguardo all'autore ed al momento della consegna, interessando al legislatore, per il raggiungimento dei ricordati fini, che quel certificato sussista e costituisca inscindibile allegato dell'atto pubblico. Il solo profilo rilevante, perché idoneo a scongiurare la nullità dell'atto, è che il certificato di destinazione urbanistica sia allegato agli atti. Che, poi, il certificato venga consegnato al momento, oppure ore o giorni prima che pervenga materialmente dalle mani di una delle parti o di terzi che sia dato al notaio o ad un suo collaboratore, ecc. sono tutte circostanze non rilevanti ai fini della validità urbanistica dell'atto né, può aggiungersi, decisive ai fini dell'annullabilità di esso per vizio del consenso, ove si intenda allegare di non aver conosciuto il contenuto del certificato stesso . L'irrilevanza delle modalità di reperimento del certificato, nel sistema della normativa urbanistica, trova conferma in quella giurisprudenza secondo cui, dovendo il certificato di destinazione urbanistica essere prodotto nel giudizio volto alla sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di cui all'art. 2932 c.c. Cass. 24 novembre 2007, n. 24460 , la mancata produzione del certificato, che non costituisce un presupposto della pretesa azionata bensì una condizione dell'azione, giustifica la sua acquisizione anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22077 dunque, l'essenziale è che il certificato sia in atti. 2.4. - A fronte, dunque, di una disposizione come quella riportata, la quale non specifica che il notaio debba ricevere il certificato di destinazione del fondo personalmente, ad opera di una parte determinata e contestualmente all'atto e non prima, nonché attesa l’irrilevanza per il legislatore di tali informazioni, occorre interpretare detta tralaticia espressione contrattuale - con l'uso del verbo al presente ed il pronome personale in prima persona singolare al dativo, invece che, come rispondente alla realtà, con il verbo al passato e con la specificazione del luogo e della persona fisica che abbia provveduto all'incombente - non alla stregua del criterio puramente letterale, ma secondo l’interpretazione logica, per accertare se, in tal modo, essa in sostanza si riduca in una clausola di stile da leggere, insomma, nel senso che la parte mi ha posto a disposizione il certificato perché io possa allegarlo all'atto, come in effetti lo allego . Altro sarebbe se, invece, il certificato non fosse stato ancora consegnato, ma avrebbe dovuto esserlo in futuro perché allora sarebbe mancata la stessa possibilità di allegarlo, mentre il falso sarebbe integrato. Dispone l'art. 1362 c.c. che l'accertamento del significato degli atti negoziali sia condotto senza limitarsi al senso letterale delle parole e ricercando, invece, la volontà oggettivata nell'atto, mediante l'utilizzo di criteri sussidiari quali l'interpretazione logica e il comportamento delle parti anche successivo al contratto, in particolare al fine di accertare il contenuto dell'atto in relazione alla sua funzione. Criterio essenziale dell'interpretazione, sia esso dei negozi o delle norme, è invero quello della razionalità, pur nei limiti del tenore letterale delle disposizioni. Questa Corte ha più volte chiarito e multis, Cass. 23 agosto 2003, n. 12389 9 luglio 1994 n. 6484 22 ottobre 1981, n. 5528 che va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, e che tra i predetti criteri non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi piuttosto destinati ad integrarsi a vicenda, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione, che devono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale mentre si è precisato Cass. 3 giugno 2014, n. 12360 8 marzo 2007, n. 5287 che la lettera il senso letterale , la connessione il senso coordinato e l'integrazione il senso complessivo costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico. Oggetto della ricerca ermeneutica è il significato oggettivo del testo, rispetto al quale il senso letterale delle parole è il primo, ma non esclusivo strumento, imponendosi un'indagine comprensiva dell'elemento logico, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione che devono fondersi ed armonizzarsi. Ciò è vero anche quando a redigere l'atto sia un pubblico ufficiale, le cui espressioni linguistiche, pur tenuto conto del maggiore tecnicismo che al soggetto pertiene, vanno interpretate sempre secondo i canoni generali degli art. 1362 ss. c.c. per l'utilizzo pacifico di tali criteri anche con riguardo all'atto pubblico notarile, cfr. Cass. 11 giugno 2010, n. 14088 e 14 dicembre 1994, n. 10698 circa l'ampia applicabilità di quei canoni all'interpretazione di un atto amministrativo non normativo, Cass. 23 luglio 2010, n. 17367, 7 aprile 2008, n. 8974 e 24 gennaio 2007, n. 1602 e, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato 20 novembre 2013, n. 5465, 27 marzo 2013, n. 1769, 16 gennaio 2013, n. 238, 5 settembre 2011, n. 4980, 25 gennaio 2012, n. 323, 24 marzo 2011, n. 1783, 16 giugno 2009, n. 3880 . 2.5. - A conforto di tale ricostruzione stanno poi le acquisizioni elaborate a proposito dell'irrilevanza del cd. falso inutile nei delitti di falsità in atti, cioè del falso concernente un elemento del contenuto dell'atto non rilevante o non influente ai fini della funzione svolta cfr. Cass. pen., 29 maggio 2013, n. 37314, P. 17 ottobre 2013, n. 2809, V. 21 aprile 2010, n. 35076, Immordino 11 dicembre 2007, Goman 7 novembre 2007, De Mori e già 13 novembre 1997, n. 3134 Gargiulo e 5 luglio 1990, n. 11498, Casarola . Il concetto è stato sviluppato ritenendosi sussistere il c.d. falso inutile quando la condotta, pur incidendo, nel falso ideologico, sul significato letterale di un atto, non incide però sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto Cass. pen. 19 giugno 2008, n. 38720, Rocca e v. Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2007, Pasquini . 2.6. - La decisione della corte del merito non ha rispettato questi principi, perché ha condotto un'interpretazione strettamente limitata al senso letterale delle parole, trascurando la regola fondamentale dell'interpretazione logica della clausola in coerenza con la sua funzione. 3. - Il ricorso incidentale è inammissibile. La corte del merito ha ritenuto, nella specie, non raggiunta la prova della falsità della menzionata dichiarazione. Le dedotte circostanze - secondo cui le alienanti ignoravano l'intervenuto mutamento di destinazione del terreno e non erano state loro stesse ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica, come pure la mera lettura dell'atto da parte del notaio - non sono decisive al fine di rendere inadeguata l'argomentazione della sentenza impugnata. Il motivo mira in realtà, sotto l'egida del vizio di motivazione, al riesame delle risultanze probatorie. Ma costituisce principio costante quello secondo cui la valutazione dei documenti e delle risultanze delle prove costituende, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e multis, Cass. 21 luglio 2010, n. 17097 . 4. - In conclusione, il ricorso principale va accolto, con rinvio della causa innanzi alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio alla stregua dei principi enunciati ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.