Illegittima l’ingiunzione di pagamento in caso di riconoscimento, anche tacito, dei vizi dell’opera da parte del prestatore

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per difetti dell’opera e quindi di responsabilità contrattuale, il riconoscimento, anche per facta concludentia, ovvero l’occultamento dei vizi, da parte del prestatore, esime il committente dalla denuncia di questi ultimi è, dunque, necessario verificare, in sede giudiziale, se il prestatore abbia riconosciuto, anche tacitamente, i vizi dell’opera, onde stabilire l’entità del compenso eventualmente spettante.

E’, così, illegittima, e quindi va annullata, la sentenza di merito con cui, accertato il riconoscimento con accordo in riduzione del prezzo dei vizi dell’opera realizzata dal lavoratore autonomo, venga disposto il pagamento del saldo dell’intero corrispettivo, da parte del committente in favore dello stesso prestatore, per presunta mancata tempestiva denuncia, da parte del committente, dei vizi medesimi. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 4908/15, decisa il 2 dicembre 2014 e depositata l’11 marzo 2015. Il caso. Un soggetto otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti della s.r.l. committente, per il saldo del corrispettivo relativo alla realizzazione e posa in opera di tendaggi tale decreto veniva, però, revocato ed il contratto risolto con restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso perché veniva accertato un accordo tra committente e prestatore, intervenuto prima del decreto ingiuntivo stesso, per la riduzione del corrispettivo il cui minore importo non veniva contestato in sede giudiziale derivante dal riconoscimento, da parte del medesimo prestatore, della calata imperfetta delle tende in sede di montaggio e per cui quest’ultimo aveva effettuato ripetuti interventi riparatori. In secondo grado, invece, la decisione veniva ribaltata per mancata tempestiva denuncia del vizio dell’opera e, comunque, da parte di soggetti non ricoprenti la carica di amministratore della s.r.l. committente. Il lavoro autonomo tra obbligazione ed inadempimento i vizi dell’opera e la garanzia. In primis , vanno richiamati gli artt. 1173, 1218, 1453, 1460, 1667, 2225, 2226, 2697 e 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di prestazione d’opera, obbligazione, adempimento, illecito, responsabilità, legittimazione e, quindi, individuare i diritti e doveri ad hoc, stabilendone l’esatta ripartizione tra le parti, i profili dell’illecito e se quest’ultimo sia, giuridicamente, impossibile”. Sotto il profilo formale, le principali osservazioni riguardano a il rapporto tra procedimenti e processi e, cioè, la formazione del giudicato interno sull’affermazione, non censurata, contenuta nel provvedimento giurisdizionale del grado anteriore b la potestà del magistrato rispetto alle istanze delle singole parti e, cioè, la preliminarità dell’esame dell’eccezione, sollevata dal prestatore, di decadenza, per il committente, dalla garanzia per vizi, per cui grava su quest’ultimo l’onere della prova della tempestiva denuncia dei vizi Cass., n. 10579/2012 e n. 10412/1997 , rispetto alla valutazione, nel merito, dell’effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente stesso è da tenere presente, tuttavia, che la condotta tenuta dal lavoratore, su cui quindi grava la prova del pieno adempimento dell’obbligazione in caso di eccezione d’inadempimento da parte del committente, incide direttamente, e quindi anche negativamente, sul diritto al saldo del corrispettivo ovvero sul compenso già ricevuto. Segnatamente, sul piano sostanziale, il riconoscimento dei difetti o vizi dell’opera fornita, con l’impegno di provvedere alla relativa eliminazione, impedisce l’accettazione, anche tacita, dell’opera, così viziata, e genera, tra le stesse parti, non una mera variazione bensì un nuovo ed autonomo rapporto obbligatorio che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell’impegno medesimo Cass., n. 5718/1984 . Rebus sic stantibus , non è necessaria la confessione, giudiziale, stragiudiziale o expressis verbis , della responsabilità de qua da parte del prestatore in culpa Cass., n. 4925/2006 e n. 3306/1984 . Applicabile al contratto d’opera la garanzia per vizi prevista per il contratto d’appalto. In ambito di obbligazione e danno patrimoniale , l’inadempimento dovuto ai difetti dell’opera fornita determina l’estinzione del negozio per colpa del prestatore e, quindi, la riduzione della contro-prestazione economica dovuta dal committente ovvero la restituzione, da parte del lavoratore, di quanto già ricevuto a titolo di compenso de iure condito, il mancato rispetto dell’obbligazione assunta è riconoscibile anche tacitamente, non potendo in tal caso il prestatore invocare, come sostenuto dal Tribunale di Bari 27-03-2003 e contrariamente a quanto sostenuto da App. Bari n. 1317/2007, l’ eventuale omessa denuncia, da parte del committente, dei vizi dell’opera realizzata. Ergo , il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 dicembre 2014 – 11 marzo 2015, numero 4908 Presidente Bucciante – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24-2-1999 la Ipiesse s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 31-12-1998 dal Pretore di Bari, con il quale, su istanza di V.G. , le era stato intimato il pagamento della residua somma di L. 5.300.000, oltre interessi, a saldo del corrispettivo per la realizzazione e posa in opera di tendaggi, come da commissione del 1998, per l'importo complessivo di L. 7.800.000, di cui L. 2.500.000 già corrisposte dall'ingiunta. L'opponente, in particolare, rilevava che il prezzo pattuito era di lire 6.000.000 oltre IVA, come da preventivo che il lavoro, da eseguirsi presso il ristorante omissis , era stato realizzato con evidenti vizi calata imperfetta delle tende , riconosciuti dal V. , il quale aveva inutilmente tentato di porvi rimedio che le parti si erano accordate per una riduzione del corrispettivo in misura pari a L. 2.500.000, importo versato all'opposto, con conseguente estinzione dell'obbligazione. La società Ipiesse, pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del V. , con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in lire 5.400.000, somma versata ad altra ditta per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Nel costituirsi, il V. eccepiva preliminarmente la decadenza della committente dal diritto di eccepire vizi e difformità dell'opera ex art. 2226 c.c. sosteneva, comunque, che la prestazione era stata eseguita a regola d'arte, e che le variazioni apportate erano state determinate esclusivamente da cambiamenti disposti dal titolare della ditta dove le tende dovevano essere collocate. Con sentenza in data 27-3-2003 il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava il contratto de quo risolto per colpa del V. , che condannava alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di L. 2.500.000, oltre interessi. Avverso la predetta decisione proponeva appello il V. . Con sentenza in data 27-12-2007 la Corte di Appello di Bari accoglieva il primo motivo di gravame, con cui era stata dedotta la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi ex art. 2226 c.c. per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Ipiesse s.r.l., e la domanda riconvenzionale della stessa opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente alla restituzione in favore dell'appellante della somma di Euro 1.291,14, oltre interessi legali dalla data del pagamento dichiarava assorbiti gli altri motivi di impugnazione. La Corte territoriale rilevava, in particolare, che il vizio dedotto non era stato denunciato da soggetti legittimati a farlo per conto della società Ipiesse, né era stato denunciato tempestivamente e che, conseguentemente, trattandosi di vizio facilmente rilevabile e non occulto, l'opera doveva ritenersi tacitamente accettata, ai sensi dell'art. 2226 primo comma c.c Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Ipiesse s.r.l., sulla base di tre motivi. Il V. non ha svolto attività difensive. La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione I Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1453, 2697 c.c., la falsa applicazione dell'art. 2226 c.c. e l'insufficiente motivazione sul punto controverso della decisione riguardante la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Deduce che, non avendo il presente giudizio ad oggetto un'azione di garanzia per vizi, non vi era luogo per l'applicazione dei principi di cui all'art. 2226 c.c. non si trattava, infatti, di delibare la tempestività della denuncia dei vizi o difformità per accogliere o meno un'azione di garanzia, bensì di verificare se il creditore avesse pienamente adempiuto alle proprie prestazioni e, quindi, se avesse il diritto di pretendere il corrispettivo dalla controparte. Rileva, pertanto, che, essendosi M, l'Ipiesse avvalsa dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., sarebbe spettato al V. l'onere di provare il pieno adempimento della propria prestazione. Sostiene che la sentenza impugnata, oltre ad essere erronea sul piano giuridico, risulta motivata in modo contraddittorio e insufficiente nella parte in cui, pur avendo dato atto che vi erano state contestazioni dell'opera, sia pure da parte di soggetti diversi dall'amministratore dell'Ipiesse, ha ritenuto che vi fosse stata una tacita accettazione dell'opera accettazione che era tanto più da escludere in presenza dell'implicito riconoscimento dei vizi da parte del prestatore d'opera, attraverso l'esecuzione di ripetuti interventi riparatori, diretti nelle intenzioni a rimediare ai difetti, certamente riconosciuti come esistenti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2226 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché la totale carenza della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al tacito riconoscimento dei vizi della prestazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere tacitamente accettata l'opera per averne la società committente ricevuto la consegna senza riserve, nonostante fosse invece emerso dalle risultanze istruttorie che il V. , in sede di montaggio delle tende, a fronte delle contestazioni mosse dai presenti, aveva provveduto a ripetuti tentativi diretti a rimediare agli evidenti difetti mostrati dai manufatti oggetto di fornitura. Rileva che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è del tutto carente, avendo trascurato di considerare l'aspetto decisivo costituito dall'effettuazione, da parte del V. , degli interventi riparatori, la cui pacifica esecuzione, adeguatamente sottolineata nella sentenza di primo grado, costituisce un riconoscimento tacito del vizio dell'opera, che ha reso superflua la denuncia dei vizi, escludendo qualsiasi decadenza dal diritto di garanzia spettante alla committente. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2225 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2909 c.c., nonché della totale omissione della motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla determinazione del corrispettivo contrattuale. Sostiene che l'appellante non aveva censurato l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il corrispettivo pattuito dalle parti ammontava a lire 6.000.000 oltre IVA e non nel maggiore importo di L. 7.800.000, indicato dalla società opponente sicché su tale accertamento si era formato il giudicato interno. Rileva, pertanto, che la Corte di Appello, anche in caso di accoglimento del primo motivo di appello, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre la mera condanna della società appellata al pagamento della differenza tra il prezzo pattuito dalle parti di L. 6.000.000 e l'acconto versato di L. 2.500.000, non potendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto, che riguardava un corrispettivo ritenuto dal primo giudice, con sentenza non impugnata sul punto, non corrispondente ai patti intercorsi tra le parti. 2 I primi due motivi, che presentando profili di connessione possono essere trattati congiuntamente, appaiono fondati, nei limiti di seguito precisati. Deve premettersi che, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell'atto. Ne consegue che, analogamente a quanto già affermato da questa Corte in materia di appalto Cass. 25-6-2012 numero 10579 Cass. 23-10-1997 numero 10412 , anche in tema di contratto d'opera, allorché il prestatore d'opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. Va altresì rilevato che l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. Nella specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che, avendo il V. eccepito la decadenza del committente dalla facoltà di opporre eccezioni in ordine all'esistenza di vizi e difformità dell'opera ex art. 2226 c.c., la delibazione di tale eccezione fosse preliminare all'accertamento nel merito della sussistenza dei dedotti vizi non perfetta caduta in verticale di alcune tende . Va tuttavia rammentato che, secondo la giurisprudenza, sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, anche al contratto d'opera è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c. in tema di garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati Cass. 8-3-2006 numero 4925 Cass. 30-5-1984 numero 3306 con la conseguenza che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera da vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dello impegno stesso Cass. 13-11-1984 numero 5718 . Anche per il contratto d'opera, pertanto, devono ritenersi operanti i principi già affermati da questa Corte in materia di appalto, secondo cui il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte del prestatore d'opera non deve accompagnarsi alla confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, non richiede formule sacramentali e può esprimersi anche in forma tacita o manifestarsi per facta concludentia . Nel caso in esame, come è stato evidenziato nel ricorso nel quale è stata trascritta, per la parte che qui rileva, la motivazione della sentenza di primo grado , il Tribunale ha espressamente dato atto che il vizio relativo alla calata imperfetta delle tende era stato riconosciuto dal V. , il quale rilevò la diversa distanza dell'orlo dei tessuti dal pavimento ed acconsentì a porvi rimedio . La Corte distrettuale, al contrario, nell'accogliere il primo motivo di gravame, con cui era stata eccepita la mancanza di una tempestiva denuncia dei vizi dedotti dall'opponente, ha del tutto trascurato di esaminare la questione del riconoscimento di tali vizi da parte del prestatore d'opera questione che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso, era stata specificamente fatta valere dall'Ipiesse con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e che assumeva certamente rilevanza decisiva, atteso che, come si è innanzi rilevato, in caso di riconoscimento dei n vizi, non è necessaria la loro denuncia da parte del committente. Per le ragioni esposte, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, si impone la cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la quale, alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati, dovrà verificare se vi sia stato, da parte del V. , un riconoscimento, anche tacito o per fatti concludenti, dei vizi dell'opera dedotti dalla società Ipiesse. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Il terzo motivo di ricorso, attinente al quantum dovuto dalla committente, rimane assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso dichiara assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.