Contratto atipico di mantenimento e vitalizio improprio: nullità se manca l’alea

Il contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall’aleatorietà, addirittura più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall’art. 1372 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni.

Mancanza di alea e nullità per mancanza di causa. Con la pronuncia n. 4533, depositata il 5 marzo 2015, la Corte di Cassazione si pronuncia su interessanti aspetti riguardanti il c.d. contratto vitalizio improprio ed il contratto di mantenimento, sotto il particolare profilo della rilevanza centrale che in tali fattispecie negoziali assume l’alea. La vicenda sottesa alla pronuncia in commento riguarda l’impugnativa di un atto negoziale con cui i genitori dell’attore avevano ceduto ai convenuti il corrispettivo della vendita di una nuda proprietà in cambio di una rendita annua di € 12.000,00 oltre alla garanzia della loro personale attività di assistenza per il soddisfacimento dei bisogni essenziali per le esigenze di vita di varia natura. Mentre in primo grado la domanda di nullità veniva rigettata, i giudici di appello, in accoglimento della stessa, pronunciavano la nullità per mancanza di causa del contratto, atteso che le prospettive di vita dei due vitaliziati erano talmente basse da escludere l’alea, visto che nel caso di specie un vitaliziato era deceduto dopo sei mesi dalla stipula dell’atto e l’altro a meno di due mesi dalla stipula stessa. Su tali presupposti la Corte di merito, rilevata la palese sproporzione, al momento della conclusione del contratto, tra prestazioni dei vatalizzanti e dei vitaliziati, rilevava la nullità del contratto per mancanza di alea e quindi pronunciava la nullità per mancanza di causa del contratto posto in essere dalle parti. Sul punto viene interposto ricorso per cassazione, deciso con la pronuncia in commento, con cui la Corte, nel collocarsi nel solco dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadisce importanti principi in tema di rilevanza dell’alea nel contratto atipico di mantenimento e nel contratto vitalizio improprio. Contratto atipico di mantenimento. Con riguardo al contratto atipico di mantenimento la Corte riprende l’orientamento già da tempo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo al quale l’alea è elemento caratterizzante e necessario del contratto in questione tra le molte vd. Cass. n. 10332/1998 . Afferma quindi la Corte che il contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall’aleatorietà, addirittura più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall’art. 1372 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni dei beneficiari. L’individuazione dell’alea postula pur sempre la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione sa impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato. Vitalizio improprio. Ciò posto, la Corte considera anche l’ipotesi del c.d. vitalizio improprio, vale a dire il contratto con cui una parte, quale corrispettivo del trasferimento di un bene oppure della cessione di un capitale, assume, in via esclusiva od in aggiunta al pagamento di una somma di denaro, l’obbligo di prestare all’altra parte, per tutta la durata della vita della stessa o di altra persona, assistenza materiale e/o morale, nelle varie forme possibili vd. Cass. n. 1280/1996 . Afferma sul punto la Corte che nel vitalizio improprio con riferimento all’età e allo stato di salute, l’alea è esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, ovvero se il beneficiario abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. Su tali presupposti la Corte rigetta il ricorso il quale, oltre ad essere inammissibile dal punto di vista processuale, mancando di individuare le norme di cui si lamentava la violazione, risulta infondato, atteso che secondo la Corte, i giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione degli evidenziati principi, esaminando e valutando le prestazioni a carico di ciascuna parte giungendo alla conclusione che, in considerazione della ragionevole probabilità sulle ridotte possibilità di sopravvivenza dei vitaliziati, dell’entità economica di quanto trasferito dagli stessi in rapporto alle modeste prestazioni che gli stessi avrebbero ricevuto dai vitalizianti, doveva escludersi l’elemento dell’alea, costituito dall’impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite invece ampiamente prevedibili ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell’atto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 dicembre 2014 – 5 marzo 2015, n. 4533 Presidente Bianchini – Relatore Proto Osserva in fatto Nel 2003 M.M.R. conveniva in giudizio P.A.V. e M.G. per sentir dichiarare il suo status di erede universale dei genitori adottivi M.O. e M.R. e per far dichiarare la nullità dell'atto notarile del 6/12/2002 con il quale i convenuti, ricevendo il pattuito corrispettivo della cessione della nuda proprietà di una villa con vista lago il cui valore è stato poi stimato dal CTU in euro 262.000 , avevano costituito in favore dei suoi genitori e per tutta la durata della loro vita una rendita annua di euro 12.000 e si erano impegnati a garantire, con la loro attività personale l'assistenza per il soddisfacimento dei bisogni essenziali e per le esigenze di vita di varia natura. Per quanto qui ancora interessa, il Tribunale di Varese, con sentenza del 19/11/2007 rigettava la domanda che invece era accolta dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 24/1/2012. La Corte di Appello - valutava le prospettive di vita dei vitaliziati uno di anni 81 con metastasi da carcinoma alla prostata, deceduto sei mesi dopo la stipula del contratto e l'altra di anni 78, da anni affetta da morbo di Parkinson e invalida al 100%, deceduta meno di due mesi dopo la stipula del contratto , che potevano ritenersi, a giudizio della Corte territoriale, non superiori ad un anno per il primo e non superiori a quattro anni per la seconda, - considerava il valore della nuda proprietà dell'immobile, pari a euro 262.000 e il valore della complessiva controprestazione, stimato in euro 80.000, di cui, per la controprestazione onerosa non versata neppure in parte euro 48.000 calcolata in euro 12.000 annui per i quattro anni di presumibile durata della controprestazione economica e, per la controprestazione assistenziale non economica tenuto conto che i coniugi erano già assistiti costantemente da badante qualificata a loro spese , in euro 32.000 di cui 12.000 euro per il primo anno e la metà per ciascuno dei residui tre anni di presumibile sopravvivenza dell'altro coniuge, - riteneva, per le suddette ragioni, presumibile, al momento della conclusione del contratto, la palese sproporzione fra le prestazioni dei vitalizzanti e dei vitaliziati e concludeva per la nullità del contratto, qualificato come aleatorio, per mancanza di alea e quindi di causa. P.A.V. e M.G. hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. M.M.R. è rimasto intimato. Osserva in diritto 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al contratto atipico di mantenimento e ai suoi riflessi sulla patologia del contratto. I ricorrenti sostengono - che l'elemento della aleatorietà del contratto avrebbe dovuto verificarsi in concreto, - che un vitalizio oneroso potrebbe anche sorgere come contratto non aleatorio, - che la funzione assistenziale dovrebbe appartenere alla causa del negozio e non ai motivi e che le parti ben avrebbero potuto porre in essere un contratto atipico nel quale l'alea fosse subvalente rispetto al connotato assistenziale - che era censurabile la decisione appellata perché la probabilità di morte, al fine di valutare l'alea, doveva essere una estrema probabilità, una quasi certezza, non ravvisabile nella fattispecie, in relazione alle patologie dei due coniugi al momento della conclusione del contratto - che non era stato ben valutato il valore della controprestazione, ossia l'impegno di assistenza, particolarmente gravoso in relazione alle patologie accertate, che non poteva essere valutato in soli euro 500 mensili per vitalizzante tenuto conto che i vitalizzanti era due - che nel contratto atipico di vitalizio alimentare o i mantenimento non costituisce causa di risoluzione la morte del beneficiari della prestazione. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non è indicata alcuna norma di legge che sarebbe stata violata o falsamente applicata, ma si risolve in una censura generica sull'interpretazione del contratto e sulla motivazione senza indicare, con riferimento all'interpretazione, le norme di ermeneutica contrattuale che sarebbero violate. Ove il Collegio ritenesse desumibile, dal contenuto complessivo del motivo, la denuncia del vizio di motivazione se ne rileva, comunque, la manifesta infondatezza in quanto - il cosiddetto contratto atipico di mantenimento secondo la prospettazione datane dai stessi ricorrenti è caratterizzato dall'aleatorietà, addirittura più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni - l'individuazione dell'alea postula pur sempre la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato - nel vitalizio improprio con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile - anche se si volesse qualificare in tali termini il contratto la Corte territoriale, attenendosi a tali principi, ha esaminato e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che, in considerazione della ragionevole probabilità sulle ridotte possibilità di sopravvivenza dei vitaliziati, dell'entità economica di quanto trasferito dagli stessi in rapporto alle modeste prestazioni che gli stessi avrebbero ricevuto dai vitalizianti, doveva escludersi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo ì vantaggi e le perdite invece ampiamente prevedibili ai quali le partì andavano incontro con la stipulazione dell'atto. 4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera dì consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.P.c. per essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore in ordine alla manifesta infondatezza. Le ulteriori argomentazioni, dirette a sostenere che la volontà delle parti fosse diretta proprio a stipulare un contratto non aleatorio, ma diretto a remunerare una prestazione assistenziale indipendentemente dalla sua durata, introducono questioni di merito interpretativo che non risultano dedotte nel giudizio di merito e sono formulate in termini ipotetici e comunque assolutamente generici, senza indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale violati. Pertanto il ricorso deve essere rigettato per infondatezza non v'è luogo a provvedere sulle spese in quanto l'intimato non si è costituito. Il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della 1. 228/2012 e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della 1. n. 228 del 2012 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della 1. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.