Escussione della polizza fideiussoria: è sufficiente la richiesta di pagamento da parte della banca

Nel sistema di agevolazioni pubbliche, ai sensi della disciplina per gli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia di cui alla l. n. 488/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 415/1992 , ove la polizza fideiussioria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e sia prevista per una durata di 36 mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l’inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata, dalla banca concessionaria, entro i 36 mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che entro il medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca di dette agevolazioni.

Con la pronuncia n. 3980 del 27 febbraio 2015, la Corte di Cassazione chiarisce la natura della garanzia bancaria o assicurativa concessa con riferimento al sistema di agevolazioni creditizie previsto da una legge speciale per le imprese che operano nel Mezzogiorno, con importanti ripercussioni, comunque, sull’assetto generale relativo alla qualificazione giuridica della c.d. polizza fideiussoria. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione prende avvio da un finanziamento concesso ad un’impresa operante nel Mezzogiorno d’Italia, in applicazione di una delle numerose leggi di settore nello specifico, la l. n. 488/1992 . Come previsto da tale provvedimento normativo, la concessione del finanziamento pubblico doveva essere garantita da una polizza fideiussoria, come effettivamente è accaduto. Verificatosi, successivamente, il mancato rispetto da parte del soggetto finanziato dell’avanzamento dei lavori, il Ministero che aveva concesso il finanziamento provvede all’escussione della polizza a garanzia. Agisce quindi in giudizio la compagnia di assicurazione, sostenendo che prima di procedere all’escussione il Ministero avrebbe dovuto comunicare, anche formalmente, la revoca del finanziamento circostanza, questa, non avvenuta. Tale tesi viene rigettata in primo e secondo grado e confermata in sede di legittimità, sul rilievo che la polizza fideiussoria così come configurata dalle parti deve intendersi alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, la cui provvista può essere richiesta a semplice richiesta e senza verifica dell’effettivo stato dell’adempimento della parte garantita. Revoca della agevolazioni pubbliche quale giudice è competente? Prima di illustrare la questione oggetto della sentenza in commento, giova sottolineare come la giurisprudenza, dopo molte oscillazioni, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia sulla revoca di una pubblica sovvenzione nella specie, erogata a norma della l. n. 488/1992, sull'intervento straordinario nelle aree depresse, come nel caso di specie , qualora la revoca sia stata disposta per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto, in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione del contributo. Polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia istituti a confronto. Entrando nel merito della questione, deve sin d’ora osservarsi che il S.C. rigetta il ricorso della compagnia di assicurazione, sostenendo la tesi per la quale la polizza fideiussoria va configurata come contratto autonomo di garanzia quando contenga una clausola che escluda il beneficio della preventiva escussione, con la conseguente esclusione di un onere per il creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale va configurata, inoltre, come contratto a favore di terzo, il quale acquista il diritto per effetto della mera stipulazione anche se può essere revocata o modificata dallo stipulante fin tanto che il terzo non dichiari di volerne approfittare . Polizza fideiussoria non è assimilabile alla fideiussione. Secondo la giurisprudenza, infatti, la polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa a garanzia delle obbligazioni dell’appaltatore ed a favore di un ente pubblico, quando svincola la prestazione del garante dalle vicende relative all’esecuzione del garantito, non è assimilabile alla fideiussione e quindi non è applicabile il relativo regime, stante le ontologiche differenze funzionali, morfologiche e strutturali che distinguono il primo negozio dal contratto tipico definito dal codice civile. Nel caso di specie, tra l’altro, si segnala l'inserimento nel contratto di polizza fideiussoria di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni , che è di per sé in grado di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Garanzia della cauzione è sufficiente la richiesta. Tra l’altro, e questo è il punto centrale della decisione, la Cassazione precisa che la polizza fideiussoria con cui si è garantita all’amministrazione finanziaria la restituzione delle somme da quest’ultima indebitamente rimborsate in sede di procedura di rimborso anticipato tramite conto fiscale è valida anche nell’ipotesi di inesistenza del soggetto apparentemente beneficiario del rimborso, senza che rilevi l’eventuale colpa dell’amministrazione e senza che sia necessario, in ogni caso, che l’agevolazione garantita sia stata formalmente revocata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 14 gennaio – 27 febbraio 2015, numero 3980 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. - Assicurazioni Generali spa oggi Generali Assicurazioni spa , premesso di avere rilasciato a favore di privati nella specie Sicali snc dei fratelli S.G. , L. e B. , assegnatali in via provvisoria di un contributo, ai sensi della legge 488/92, di Euro 1.098.750,00 da parte del Ministero dell'Industria, ora Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione di uno specifico programma di investimenti, una polizza fideiussoria - contraddistinta col numero 223804327 - per l'importo di Euro 366.235,00 pari alla quota di contributo anticipata , riferì di aver dovuto corrispondere al beneficiario l'importo di Euro 400.493,18, ma con riserva di ripetizione ed agì quindi dinanzi al tribunale di Trieste, convenendovi sia il Ministero che la garantita società, nonché S.G. , L. e B. , quali garanti di quest'ultima, per sentire accertare non dovuto il pagamento per intervenuta estinzione della garanzia, con condanna del primo alla restituzione dell'importo versato e degli interessi legali, ovvero, in via principale alternativa, con condanna solidale - in via di regresso - dei garantiti al pagamento della stessa somma, maggiorata degli interessi convenzionali. I convenuti, costituitisi, chiesero il rigetto delle domande il Ministero, sostenuta la piena legittimità del proprio operato gli altri, ritenendo di nulla dovere per avere l'attrice corrisposto somme non dovute al beneficiario della garanzia. Il tribunale di Trieste - con sentenza numero 876 del 2.8.12 - rigettò la domanda nei confronti del Ministero, ma accolse quella contro i garantiti, condannandoli al pagamento della somma richiesta in favore dell'attrice, maggiorata dei soli interessi legali ma la relativa pronunzia fu appellata - quanto al rigetto della domanda principale contro il Ministero, ma pure in punto di entità degli interessi sulla condanna dei garantiti - dalla Generali, come pure, in via incidentale e quanto all'esclusione dell'illegittimità del pagamento operato dalla garante, dai garantiti. La corte di appello di Trieste accolse l'appello principale, ma limitatamente all'entità degli interessi sulla condanna dei garantiti, per rigettare ogni altra impugnazione e condannare Generali alle spese del grado in favore del Ministero ed i garantiti alle spese di lite del grado nei confronti di Generali, compensandole tra quelli ed il Ministero. Per la cassazione di tale sentenza, resa con il numero 359 in data 13.4.13 e notificata il 2.7.13 , ricorre oggi la Generali Italia spa, affidandosi a due motivi e con atto la cui notifica - intrapresa addì 1.10.13 - si è perfezionata il 7.10.13 resiste, con controricorso, esclusivamente il Ministero dello Sviluppo Economico. Per la pubblica udienza del 14.1.15 la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 2. - Va premesso che nessuna impugnazione è stata proposta dai garantiti sicché le statuizioni della gravata sentenza nei loro confronti - e così la loro condanna al pagamento, in favore dell'assicuratrice, di quanto da essa versato in dipendenza della polizza, maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti tra loro - passano in giudicato. 3. - La controversia tra le parti verte sull'interpretazione delle clausole della polizza fideiussoria rilasciata dall'odierna ricorrente in relazione all'erogazione della prima quota di agevolazioni a carico dello Stato - ai sensi della disciplina vigente pro tempore per gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia - in favore dei garantiti imprenditori beneficiari di quelle agevolazioni e, segnatamente, della persistenza o meno della garanzia prestata. In estrema sintesi, la ricorrente ritiene essere invano spirato il termine finale per essere mancata l'adozione del provvedimento formale di revoca di concessione del contributo, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero beneficiario della garanzia e dalla stessa corte territoriale, che hanno invece ritenuto sufficiente la richiesta, prima della scadenza di quel termine, di pagamento ad opera della Banca agente - o concessionaria nel sistema di erogazione degli interventi agevolativi in questione - in relazione alla maturazione del fatto legittimante la successiva revoca. E tanto in relazione ad un sistema che prevede l'erogazione delle agevolazioni previa prestazione di idonea garanzia, identificata o nel versamento di una cauzione per contanti, o nella prestazione di una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di importo pari a quella che sarebbe stata la cauzione, che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3.1. La ricorrente si duole 3.1.1. con un primo articolato mezzo di ricorso dalle pagine 5 a 18 del ricorso e preceduto da plurima rubrica , di [A] Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano la domanda di ripetizione di indebito oggettivo e che impongono ai fini della decisione di tale domanda la valutazione dell'esistenza o meno del titolo giustificativo dell'attribuzione e, quindi, dell'esistenza dell'obbligazione che giustifichi il pagamento art. 360 numero 3 cod. proc. civ. [B] Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti esistenza del titolo e/o dell'obbligazione giustificativa dell'attribuzione art. 360 numero 5 cod. proc. civ. [C] Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1938, 1939 e 1941 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, rilevante, sul piano sostanziale e in sede di ripetizione di indebito, anche con riferimento alla garanzia autonoma o a prima richiesta, in cui il fideiussore abbia rinunciato ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. in sede di escussione, nel senso che l'obbligazione di garanzia non sussiste se non viene ad esistenza l'obbligazione garantita art. 360 numero 3 cod. proc. civ. [D] Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 cod. civ., in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l'interpretazione del contratto, nel senso che lo stesso vincola le parti all'effettivo contenuto dell'accordo, che va determinato in relazione a quanto dalle stesse previsto e voluto e, anche, con riferimento alle specifiche norme di legge e regolamentari espressamente richiamati e voluti dalle parti e di cui alla L. numero 488 del 1992, agli artt. 7 e 8 del Regolamento numero 527 del 1995 ed agli artt. 7 e 9 della Circolare Ministeriale numero 900315 del 14.7.2000, tenuto conto del contenuto dell'accordo e delle clausole, che vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto art. 360 numero 3 cod. proc. civ. [E] Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 Regolamento Ministeriale numero 527 del 1995 e degli artt. 7 e 9.1. della Circolare numero 900315 del 14.7.00, pubblicata sulla G.U. numero 175 del 28.7.2000 e dei principi e norme che ai sensi della Legge numero 488 del 1992 e del Regolamento e delle circolari di attuazione, disciplinano la concessione delle agevolazioni e la revoca delle stesse e che prevedono che il decreto di revoca costituisce titolo da cui scaturisce l’obbligazione di restituzione delle agevolazioni erogate art. 360 numero 3 cod. proc. civ.”. 3.1.2. con un secondo, anch'esso molto articolato, mezzo di ricorso dalle pagine 18 a 25 del ricorso e preceduto da plurima rubrica , di a Violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. e dei principi che disciplinano l'interpretazione del contratto attraverso la valutazione della comune intenzione delle parti e della interpretazione complessiva delle clausole art. 360 numero 3 cod. proc. civ. b Violazione e falsa applicazione dell'art. 1370 cod. civ. e dei principi che disciplinano l'interpretazione del contratto ed in particolare dell'interpretazione contro lo stipulatore delle clausole art. 360 numero 3 cod. proc. civ. c violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. in relazione agli artt. 1362 e 1367 cod. civ. e delle norme che disciplinano l'efficacia del contratto, con riferimento anche agli artt. 1936, 1937, 1939 e 1940 cod. civ., nel senso che la definizione dell'efficacia del contratto va intesa quale idoneità a produrre effetti art. 360 numero 3 cod. proc. civ. d violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e degli articoli 8 lett. c1 e dell'art. 7.1 del Regolamento Ministeriale numero 527 del 1995 e succ. mod. pubblicato in G.U. 15/12/1995 numero 292 con riferimento alla determinazione dei termini di avvio del procedimento di revoca e di adeguatezza della efficacia della garanzia imposta dal Ministero art. 360 numero 3 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma VIII L. 99/2009 nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ. - omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla idoneità del decreto di revoca delle agevolazioni a costituire titolo da cui scaturisce l'obbligazione garantita e titolo esecutivo verso il garante art. 360 numero 3 cod. proc. civ. e 360 numero 5 cod. proc. civ.”. 3.2. In particolare, in ricorso, Generali Assicurazioni spa - ribadisce integrare il decreto di revoca dell'agevolazione il presupposto indispensabile per la stessa insorgenza dell'obbligazione di restituzione oggetto della garanzia sicché, non intervenuto quello nel termine di tre anni, non erano sorti né l'una, né l'altro, con conseguente erroneità dell'argomentazione della gravata sentenza in ordine alla sufficienza della richiesta, trasmessa con lettera raccomandata dalla banca concessionaria prima della detta scadenza, nonché in ordine alla configurabilità del provvedimento di revoca come mero effetto finale dell'accertamento dell'inadempimento e non anche come presupposto per la costituzione in mora del debitore principale o garantito - sottolinea di non avere agito per l'escussione della polizza - come invece malamente sostiene la corte territoriale - ma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., invocando l'inesistenza del titolo giustificativo dell'attribuzione ed in particolare negando la sussistenza di qualunque sua obbligazione in forza della polizza e lamenta avere la corte territoriale omesso ogni invece indispensabile previa indagine sull'oggetto della garanzia, vale a dire l’obbligazione di restituzione dell'anticipazione erogata ai sensi della legge numero 488 del 1992 e del Regolamento numero 527 del 1995 e della Circolare numero 900315 del 14.7.00 , da cui dipendeva, ai sensi degli artt. 1939 e 1941 cod. civ., l'accertamento del presupposto della spiegata ripetizione - rimarca integrare, quale presupposto dell'obbligazione di restituzione, esclusivamente il formale provvedimento di revoca ai sensi degli artt. 8 del Reg. numero 527 del 1995 e 9.1 della Circolare numero 900315 del 2000, espressamente richiamati in polizza e ciò in quanto tali ultime norme prevedono espressamente che il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate - adduce violazione della normativa in tema di ermeneutica contrattuale, per avere la corte territoriale malamente isolato le clausole 1 e 3 delle condizioni generali di polizza, svincolandole dal contenuto complessivo della polizza e considerate avulse da esso riferendosi la richiesta della banca concessionaria alle sole modalità di pagamento della garanzia autonoma e non all'insorgenza stessa dell'obbligazione di restituzione - ricorda che anche l'escussione della polizza presuppone pur sempre l'esistenza dell'obbligazione garantita, ancora non verificatasi in dipendenza della mancata emissione del decreto di revoca - lamenta la pretermissione della premessa d alla polizza, ove si è stabilito che la fideiussione è convenuta a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla normativa e dal decreto di concessione ritenendo che proprio l’una e l'altro presuppongono la previa emissione di un formale provvedimento di revoca, come si ricava dal medesimo e successivo art. 3, dove, ai fini dello svincolo anticipato della garanzia, è indicata rilevare l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - invoca la c.d. interpretatio contra stipulatorem , dovendo, in caso di testo contrattuale oscuro predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, essere adottata l'interpretazione più favorevole alla controparte - sottolinea discendere dallo spirare del termine convenzionalmente fissato per l'efficacia del negozio l'estinzione delle obbligazioni di garanzia da esso previste al riguardo argomentando a contrario dalla modifica della circolare in materia, intervenuta però soltanto nel 2005, che prevede ora la proroga automatica annuale dell'originaria scadenza triennale in difetto di escussione o di svincolo espresso - ritiene desumersi dall'onere incombente all'impresa beneficiaria, di documentare, entro i ventiquattro mesi dall'erogazione, l'avvenuto impiego di somme pari alla prima quota del contributo, la congruità del termine di ulteriori dodici mesi per le verifiche necessarie e la pronunzia di formale provvedimento di revoca dell'agevolazione - lamenta, ancora, la totale pretermissione di un ulteriore argomento sviluppato in appello, cioè l'art. 3, co. 8, legge 23 luglio 2009, numero 99, a norma del quale il provvedimento di revoca costituisce il titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche dei fideiussori desumendosi da tale norma di interpretazione autentica che nessun obbligo di restituzione sussiste prima dell'emissione del formale provvedimento di revoca. 3.3. Nell’articolata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., poi, la ricorrente - quanto al primo motivo ricostruisce il quadro normativo riproducendo ampi stralci del d.m. 20 ottobre 1995, numero 527, nonché della circolare numero 900315 , per evidenziare come la polizza per cui è causa, ab origine conforme allo schema predisposto dallo stesso Ministero, abbia avuto ad oggetto una garanzia autonoma, richiamando Cass. 8384/13 ribadisce la tesi della rilevanza del solo decreto di formale revoca delle agevolazioni, quale fonte dell'obbligazione di restituzione della prima quota di esse insiste sulla differenza anche concettuale tra scadenza della garanzia, periodo di efficacia della polizza e termine decadenziale dell'escussione - quanto al secondo motivo sottolinea la stretta connessione tra la polizza ed il quadro normativo di riferimento, per poi ribadire la non sufficienza della mera contestazione della banca concessionaria, visto che per il recupero delle somme erogate è indispensabile il decreto di revoca delle agevolazioni ripropone la tesi della c.d. interpretatio contra stipulatorem contesta, del controricorso avversario, la ricostruzione del termine di 36 mesi quale periodo di riferimento per la verificazione del sinistro, come pure i richiami alla distinzione tra clausole c.d. loss occurrence e claims made , a quest'ultimo riguardo evidenziando quale conseguenza dell'impostazione avversaria l'irredimibile prescrizione del diritto illustra ancora una volta il concetto di efficacia della garanzia, applicandolo alla fattispecie per escludere quest'ultima una volta elasso il relativo termine contrattualmente apposto senza l'adozione del decreto di revoca, ricordando la disciplina ulteriormente trascritta del d.m. 527/95 e succ. mod., tale da imporre alla parte pubblica di provvedere per tempo e comunque entro e non oltre quel limite massimo ad adottarlo, una volta avviate entro i termini precedenti gli adempimenti preliminari ribadisce la contestazione delle conclusioni della corte territoriale anche alla stregua dell'art. 1362, cpv., cod. civ. in tema di valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, soffermandosi sull'adozione - nel 2005 - di una nuova circolare, che ha modificato le condizioni generali di contratto in modo solo stavolta inequivoco nel senso predicato. 3.4. Dal canto suo, il controricorrente Ministero dello Sviluppo Economico - eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per non avere controparte indicato i canoni di ermeneutica contrattuale specificamene violati, né analiticamente dimostrato le anomalie del suo ragionamento - nel merito, premessa la distinzione tra periodo di efficacia della garanzia e termine per la sua escussione, argomenta invece per la sufficienza del verificarsi, entro il primo di quelli, del sinistro , da intendersi però come inadempimento, e non già del suo definitivo accertamento in applicazione della regola c.d. della loss occurrence e dell'eccezionalità della diversa e derogatoria clausola c.d. claims made , ma pure dei principi generali sulla nullità di quelle clausole che, facendo coincidere il termine di efficacia della garanzia e quello di sua escussione, renderebbero ictu oculi eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore garantito - ricorda riferirsi già la circolare esplicativa numero 900315 del 14.7.00 - come specificato dalla circolare numero 971.659 del 31.10.01 - all'obbligo, per le banche concessionarie, di escutere le garanzie anche prima di un provvedimento di revoca - richiama giurisprudenza di merito in ordine all'irrilevanza di quest'ultimo - e, con esso, dell'intero procedimento amministrativo che in esso culminerebbe - ai fini della correttezza dell'escussione, una volta verificatosi il fatto dell'inadempimento del beneficiario agli obblighi di legge, e quindi della sussistenza dell'obbligazione di restituzione e della connessa obbligazione di garanzia - nega rilevanza anche all'ultimo argomento sviluppato dalla ricorrente, in quanto la previsione del decreto di revoca quale titolo per agire in ripetizione - oltretutto, limitatamente alle forme obiettivamente agevolate per il creditore, consistenti nell'esecuzione esattoriale - non significa affatto necessariamente che esso ne sia anche l'unico ed indispensabile presupposto. 4. - In via preliminare, non sono fondate le doglianze di vizio motivazionale, dispiegate ai sensi del nuovo testo del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. [di cui all'art. 54, co. 1, lett. b , del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, numero 134 norma applicabile per essere la sentenza gravata stata pubblicata dopo il di 11.9.12, secondo quanto previsto dall'art. 54, co. 3, della stessa legge], a mente della quale disposizione è motivo di ricorso per cassazione un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . 4.1. Invero, l'intervento di modifica del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. ha comportato la riduzione del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità al minimo costituzionale Cass. Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 Cass. 9 giugno 2014, numero 12928 Cass. Sez. Unumero , 22 settembre 2014, numero 19881 sicché la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest'ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti. Pertanto, il vizio motivazionale previsto dal nuovo numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi fosse pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico - principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia - ovvero che esso sia, sempre esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza motivazionale, inficiato dalla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure da una motivazione apparente, oppure da un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, oppure ancora da una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 4.2. È a dir poco evidente che, nella fattispecie, una ricostruzione del fatto - per quanto sobria - pienamente sussiste e che non è affetta dai vizi appena indicati come soli ormai rilevanti ai sensi dell'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., come novellato sicché la relativa doglianza è infondata. 5. - Ancora, giova ricordare che tra le ultime, v. Cass. 16 maggio 2014, numero 10845 , essendo le questioni attinenti all’interpretazione dei contratti rimesse alla discrezionale valutazione del giudice del merito e suscettibili di riesame in sede di legittimità solo dimostrando la violazione delle norme in tema di interpretazione, o l'illogicità o l'insufficienza della motivazione, è onere del ricorrente di riprodurre integralmente nel ricorso le clausole che assume essere state male interpretate e specificare sotto quali aspetti, ed in quali termini, esse sarebbero ambigue, non chiare o suscettibili di diversa lettura infatti, in tema di interpretazione del contratto o di atti negoziali, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006. numero 7597 Cass. 1 aprile 2011, numero 7557 Cass. 14 febbraio 2012, numero 2109 Cass. 11 ottobre 2012, numero 17324 . Per di più, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico pertanto, l'adozione dei criteri ulteriori rispetto a quelli degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto e mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse Cass. 24 gennaio 2012, numero 925 sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, numero 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, numero 20660 . In sostanza Cass. 11 marzo 2014, numero 5595 , è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. 6. - Ora, a prescindere dai seri dubbi di ammissibilità del ricorso per mancata chiara ed espressa indicazione della sede processuale di produzione dei documenti contrattuali presi in esame ribadita, anche sotto il profilo dell'indefettibilità dell'indicazione ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., anche di recente da Cass. 11 giugno 2014, numero 13248, ove altri riferimenti e comunque v., tra le innumerevoli altre Cass., ord. 16 marzo 2012, numero 4220 Cass. 1 febbraio 1995, numero 1161 Cass. 12 giugno 2002, numero 8388 Cass. 21 ottobre 2003, numero 15751 Cass. 24 marzo 2006, numero 6679 Cass. 17 maggio 2006, numero 11501 Cass. 31 maggio 2006, numero 12984 Cass., ord. 30 luglio 2010, numero 17915, resa anche ai sensi dell'art. 360 bis, numero 1, cod. proc. civ. Cass. 31 luglio 2012, numero 13677 Cass. 11 febbraio 2014, nnumero 3018, 3026 e 3038 Cass. 7 febbraio 2014, nnumero 2823 e 2865 e ord. numero 2793 Cass. 6 febbraio 2014, numero 2712 Cass. 5 febbraio 2014, numero 2608 3 febbraio 2014, nnumero 2274 e 2276 Cass. 30 gennaio 2014, numero 2072 , è comunque infondata ogni doglianza di violazione o falsa interpretazione della normativa in tema di ripetizione di indebito o di contratto di assicurazione e tanto anche se la relativa questione viene a rilevare in rapporto alla concreta determinazione del contenuto dell'autoregolamentazione di interessi trasfusa nel singolo negozio assicurativo di cui è controversia. 6.1. Infatti la corte territoriale, sia pure succintamente motivando sul punto, ha preso in esame proprio la questione centrale agitata dall'odierna ricorrente, circa l'individuazione del termine finale di efficacia della garanzia e la qualificazione, quale fondamento - o meno - dell'obbligazione di restituzione della cauzione oggetto della garanzia stessa, di un formale provvedimento di revoca, invece nella specie mancato in particolare, risolvendolo nel senso della sufficienza, ai fini dell'obbligazione, della escussione o comunque della mera richiesta della banca concessionaria entro il termine di efficacia della polizza, per la sufficienza del venire ad esistenza dei fatti legittimanti la revoca, nella loro ontologica esistenza e perfino nella valutazione soggettiva, ad opera della banca concessionaria vigilante sul sistema di erogazioni, della loro sussistenza. Tanto assorbe i primi profili di censura in ordine alla scorretta individuazione dei presupposti di operatività della ripetizione di indebito espressamente invocata fin dall'atto di citazione, ma rende irrilevanti i pure attentamente approfonditi argomenti in tema di qualificazione del contratto come autonomo di garanzia oppur no, ovvero di distinzione tra durata ed efficacia ed escussione visto che tutto può risolversi alla stregua della disciplina di settore, in quanto le parti hanno appunto voluto trasfonderla come parametro e riferimento diretto di determinazione dell'autoregolamentazione trasfusa nel singolo contratto, della cui interpretazione si discute oggi. 6.2. Diviene invero decisiva l’interpretazione del contratto, visto che esso fa, per libera determinazione delle parti e finanche della parte pubblica, che ha predisposto lo schema contrattuale , riferimento alla normativa di settore. Al riguardo, la polizza sottoscritta dall'impresa richiedente l'agevolazione e dall'assicuratrice odierna ricorrente prevede, secondo quanto testualmente riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità - al suo art. 1, che la sottoscritta società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta obbligata non abbia provveduto a restituire in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero e dalla concessionaria, con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulle basi delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della Legge numero 488/1992 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la ditta obbligata debitrice in tutto o in parte per quanto erogato a titolo di anticipazione - al suo art. 3, che la durata della garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo della detta prima quota erogata e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati . 7. - Ritiene la Corte indispensabile mantenere concettualmente distinta l’obbligazione di restituzione della cauzione da quella di restituzione delle agevolazioni, quand'anche solo della prima quota, cui la cauzione stessa è rapportata per poi individuare il momento di insorgenza della prima alla stregua della normativa di settore, quale elemento di riferimento espressamente posto a base della concreta autoregolamentazione contrattuale. 7.1. In materia di contributi ai sensi della legge 19 dicembre 1992, numero 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, numero 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, numero 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive. Ecologia. , l'erogazione della prima rata - che è quanto qui interessa - avviene previa prestazione di idonea garanzia o, con termine anodino, cauzione. Sul punto, alla legge suddetta è seguito il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, numero 527, oggetto di non poche modifiche e integrazioni di esse, un primo testo unificato ed aggiornato si deve al decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. numero 120 del 24 maggio 2000 redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, numero 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto ministeriale numero 527/1995, integrate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note , cui è seguito il decreto ministeriale 24 maggio 2000, pubbl. sulla G.U. numero 123 del 29 maggio 2000, ad articolo unico ma articolato su più commi , a sua volta corretto dal decreto ministeriale 27 luglio 2000 in G.U. numero 183 del 7.8.00 , ma limitatamente al tasso degli interessi della quota della cauzione depositata in contanti. Ulteriori indicazioni sono state impartite dalla Circolare numero 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubbl. nel S.O. numero 122 della G.U. numero 175 del 28 luglio 2000 , integrata e modificata, per le domande presentate a partire dal bando del 2001, con circolare numero 900119 del 23 febbraio 2001. 7.2. Più specificamente, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 20 ottobre 1995, numero 527, e successive modifiche e integrazioni tra cui il richiamato decreto 24 maggio 2000 , soprattutto al suo art. 5, comma 4-bis, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione deve esservi la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il programma agevolato. A mente, poi, dell'art. unico del d.m. 24 maggio 2000, cit. e nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie - ai sensi del co. 5, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni - ai sensi del co. 8, l'importo della cauzione viene restituito all'impresa interessata, ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora . la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota . - ai sensi del co. 9, la cauzione viene trattenuta, ovvero la fidejussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, quest'ultima . non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 , del decreto ministeriale numero 527/1995 e successive modifiche e integrazioni . 7.3. La ridetta circolare esplicativa prevede, tra l'altro, al suo art. 9, che il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa e che il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità , ove siano commesse - ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento - le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c , c1 , e , f e g , ovvero quelle di cui alle lettere a , b e d . 7.4. Per concludere, l'art. 3, co. 8, della legge 23 luglio 2009, numero 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia , in G.U. numero 176 del 31.7.09 - Suppl. Ord. numero 136 , statuisce che i commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, numero 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate mentre il comma 32 dell'art. 24 della richiamata l. 449 del 1997 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica , in G.U. numero 302 del 30.12.97 - Suppl. Ordinario numero 255 , prevede che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni . 8. - Ora, deve reputarsi decisivo che il co. 9 dell'articolo unico del d.m. 24 maggio 2000 preveda la restituzione della cauzione quando l'impresa, percepite le agevolazioni, versi nella condizione di inadempienza quindi, non già che quest'ultima sia stata anche definitivamente accertata e posta a base e giustificazione del successivo decreto di revoca e dell'avvio delle azioni di recupero. 8.1. Infatti, il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell'inadempienza riscontrata e quindi con la mera allegazione di essa sia pure, beninteso, a seguito di una motivazione ed all'esito di una adeguata condotta ispettiva, salvi gli esiti degli ulteriori accertamenti e del relativo iter di modifica o revoca del provvedimento di concessione , atteso che lo svincolo della cauzione o della polizza stessa è subordinato non già all'assenza di un provvedimento di revoca, ma all'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca . È allora evidente che l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto di quella sola comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza riscontrata, vale a dire della dichiarazione - o denunzia - della presenza di una causa o altro fatto idoneo a determinare l'assunzione di un, necessariamente successivo, provvedimento di revoca. 8.2. Ora, si ricordi che la polizza fideiussoria a garanzia di erogazioni a carico dell'Erario è stata ricostruita tra le altre, v. Cass. 10 gennaio 2012, numero 65, ove ulteriori richiami come indipendente dalla sussistenza o meno del diritto del garantito a percepire l'erogazione, in quanto finalizzata esclusivamente a ripristinare le condizioni patrimoniali dell'erogante al momento anteriore all'erogazione stessa in sostanza, a sostituire il versamento per contanti di una cauzione, consentendo alla P.A. beneficiaria di trovarsi nella stessa condizione di fatto in cui si sarebbe trovata se avesse potuto disporre dei contanti. Si tratta quindi di un'obbligazione ben distinta, funzionalmente e strutturalmente, da quella avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di erogazione, tanto da restare legittimamente da quella indipendente e da giustificare, anche se del caso in via cautelativa e quindi provvisoria, con possibilità di una riconsiderazione complessiva o globale all'esito del pure complesso iter procedimentale di verifica dell'erogazione dell'agevolazione , l'incameramento della somma versata - o promessa dalla garante - a titolo di cauzione al verificarsi pure di eventi o accadimenti cronologicamente anteriori, quando non schiettamente prodromici, del provvedimento finale di revoca delle agevolazioni stesse o dell'avvio di una formale azione per il recupero dell'intero importo di queste ultime che sia stato in concreto percepito. 8.3. Tale funzione della polizza fideiussoria del tipo di quella qui in esame, in un sistema che prevede un incameramento immediato - sostanzialmente per determinazione unilaterale, sia pure mediata opportunamente dall'attività della banca concessionaria e quand'anche momentaneo, per il caso di contestazione e finanche revocabile in esito ad una vittoriosa contestazione - della cauzione, salve le successive attività di verifica, comporta allora che la polizza sia validamente attivata ed escussa dal garantito sol che, ancora perdurando il vincolo contrattuale e cioè prima che spirino i trentasei mesi contrattualmente previsti, vengano a giuridica esistenza i presupposti di fatto, cioè l'inadempienza della beneficiarla, e non anche che essi siano trasfusi in un formale provvedimento di revoca. 8.4. E non altro che questo è il senso delle disposizioni che identificano nel provvedimento di revoca il titolo per procedere al recupero, come pure per procedervi nelle agevolate forme dell'esecuzione esattoriale qualificando quel provvedimento non già come la fonte dell'obbligo di restituire quanto malamente percepito, visto che quell'obbligo continua a trovare fondamento e giustificazione nell'inadempienza, ma come uno degli strumenti per procedere al recupero e per applicare ulteriori conseguenze patrimoniali sfavorevoli anche all'originario beneficiario delle prestazioni a carico dell'Erario . 8.5. La chiarezza, anche testuale, delle espressioni adoperate nel contratto priva di rilevanza le lamentate - e comunque, per quanto visto, insussistenti - violazioni dei criteri sussidiati dell'interpretazione complessiva e di quella contra stipulato rem e correttamente, pertanto, la corte territoriale ha escluso la lamentata insussistenza dell'obbligo di pagamento della cauzione all'amministrazione beneficiaria. 9. - Il ricorso è pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto nel sistema di concessione di agevolazioni pubbliche ai sensi della disciplina per gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia di cui alla legge 19 dicembre 1992, numero 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, numero 415 , ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e sia prevista per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l'inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata, dalla banca concessionaria, entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che entro il medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca delle dette agevolazioni. 10. - Il rigetto impone, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma I-bis norma che si applica alle impugnazioni proposte a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi del co. 18 dell'art. 1 della stessa legge 228 del 2013 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna Generali Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, liquidate in Euro 9.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, numero 228, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.