Mutuo di scopo: se non si rispetta il programma, salta il contratto

Il mutuo di scopo è connotato dall’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata, perciò la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti. La presenza della clausola di destinazione comporta, quindi, che, qualora non sia poi realizzato il progetto il contratto è nullo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2409, depositata il 9 febbraio 2015. Il caso. Una banca chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, concernente la restituzione di un finanziamento artigiano cambiario a tasso agevolato ad un privato, in seguito all’esercizio del diritto previsto nella clausola risolutiva espressa, di cui la banca si era avvalsa. La Corte d’appello dell’Aquila riteneva operante la clausola, pattuita nel contratto di finanziamento, in virtù dell’inadempimento all’obbligo di corrispondere la rata del mutuo. Inoltre, disattendeva l’eccezione di inadempimento sollevata dal debitore riguardo all’utilizzo del finanziamento agevolato per estinguere la passività derivante dal collegato prefinanziamento, affermando come l’erogazione dei mutui alle imprese, richiedendo un certo tempo per le numerose pratiche da espletare, sia di regola preceduta da un prefinanziamento, richiesto nella specie dal cliente, da estinguere con l’arrivo dei fondi del mutuo agevolato, peraltro a tasso più favorevole. Il debitore principale ed il fideiussore ricorrevano in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1460 c.c. eccezione d’inadempimento , in quanto la banca aveva utilizzato parte della somma per ripianare le passività derivanti dal precedente prefinanziamento, con violazione del fine proprio del mutuo di scopo, trattandosi di finanziamento agevolato volto all’impianto, ampliamento ed ammodernamento dei macchinari per l’impresa artigiana. Inoltre, contestavano ai giudici di merito di aver ritenuto che l’eccezione di inadempimento fosse in contrasto con l’allegato impedimento al pagamento per la mancata presentazione del titolo ed irregolarità del protesto infatti, il debitore aveva proposto l’eccezione di inadempimento non in sede extraprocessuale per rifiutare il pagamento della cambiale, ma in sede processuale per impedire l’attivazione della clausola risolutiva espressa. Operazione unica. La Corte di Cassazione rileva che il contratto di finanziamento ad impresa artigiana e quello di prefinanziamento costituivano parti di una stessa operazione, essendo il secondo volto ad anticipare, su richiesta del cliente, una parte della somma, in attesa dell’espletamento della pratica e del deposito della documentazione necessaria, per cui nessun inadempimento poteva imputarsi alla banca mutuante. Scopo vincolato. Gli Ermellini sottolineano che il mutuo di scopo è connotato dall’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata, perciò la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti. La presenza della clausola di destinazione comporta, quindi, che, qualora non sia poi realizzato il progetto il contratto è nullo. Proprio perché si tratta di mutuo di scopo, in cui l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, con rilievo causale nell’economia del contratto, ne deriva che l’accertamento causale si lega all’attuazione del risultato, per cui, qualora questo venga perseguito, non sussiste alcuna nullità del contratto per mancanza originaria della causa. Nel caso di specie, correttamente i giudici di merito avevano tenuto conto della circostanza che i due contratti fossero fra di loro collegati, essendo la causa concreta della complessiva operazione quella di permettere, anche anticipando la disponibilità della somma, il finanziamento agevolato per finalità artigiane, quindi senza violazione delle regole che presidiano il mutuo di scopo, né configurabilità di una condotta inadempiente a carico della banca. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 dicembre 2014 – 9 febbraio 2015, n. 2409 Presidente Forte – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Con sentenza del 26 marzo 2007, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 10 luglio 2003, la quale aveva respinto l'opposizione proposta da D.G.V. e D.C.G. , rispettivamente debitore principale e fideiussore, al decreto ingiuntivo emesso su istanza della Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino s.p.a. per il pagamento della somma di L. 65.223.725, concernente la restituzione di un finanziamento artigiano cambiario a tasso agevolato, in seguito all'esercizio del diritto previsto nella clausola risolutiva espressa, di cui la banca si era avvalsa. La corte territoriale ha ritenuto operante la clausola in questione, pattuita nel contratto di finanziamento, in virtù dell'inadempimento all'obbligo di corrispondere la rata del mutuo, come dimostrato dal mancato pagamento della cambiale di L. 4.193.065, anche dopo la sua presentazione e protesto ha reputato a tal fine irrilevante la levata del protesto oltre il termine, dato che ciò non diminuiva l'inadempienza, anzi accentuandone la gravità la presentazione del titolo a persona qualificatasi come incaricata restava, parimenti, irrilevante, essendo avvenuta presso il domicilio del debitore D.G. il protesto ed il mancato pagamento per oltre un anno posta la data dell'emissione del decreto ingiuntivo rendevano palese la colpa nell'inadempimento, avendo il D.G. trascurato il ritiro della cambiale, dopo un'iniziale ricerca di essa presso il notaio, e dopo il protesto. Ha, altresì, disatteso l'eccezione di inadempimento sollevata dal D.G. con riguardo all'utilizzo del finanziamento agevolato per estinguere la passività derivante dal collegato prefinanziamento, affermando come l'erogazione dei mutui alle imprese, richiedendo un certo tempo per le numerose pratiche da espletare, sia di regola preceduta da un prefinanziamento richiesto nella specie a richiesta del cliente , da estinguere appunto con l'arrivo dei fondi del mutuo agevolato, peraltro a tasso assai più favorevole. Della sentenza il ricorrenti chiedono la cassazione, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la banca. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli art. 43 e 71, n. 3, r.d. 14 marzo 1933, n. 1669 l. camb. , per avere la sentenza impugnata ritenuto operante la clausola risolutiva espressa, nonostante che il titolo cambiario, corrispondente ad una rata di rimborso, non fosse stato presentato alla scadenza 1 settembre 1986 ma tardivamente il 3 ottobre 1986 , ed essendo il protesto inefficace o nullo, dato che era stato presentato non all'obbligato, ma presso l'abitazione del primo ad un mero incaricato, di cui non era stato indicato il nome nel protesto, in violazione dell'art. 71, n. 4, l. camb Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 43 e 68 r.d. 14 marzo 1933, n. 1669, 1218 e 1456 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la colpa del debitore nell'inadempimento, che non avrebbe curato il ritiro della cambiale dopo l'iniziale ricerca presso il notaio, senza tenere conto che il titolo non era stato a lui presentato. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 1218, 1436 e 14 56 c.c., per avere la sentenza impugnata imputato al debitore un ritardo di oltre un anno per il pagamento della somma, ossia sino all'emissione del decreto giuntivo nel novembre 1987, sebbene già il 4 novembre 198 6 la banca avesse comunicato al medesimo la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dopo la quale il debitore non avrebbe più potuto adempiere. Con il quarto motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione degli art. 1460 c.c. e 33 l. 25 luglio 1952, n. 949, per non avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente l'inadempimento della banca, che aveva utilizzato parte della somma per ripianare le passività derivanti dal precedente prefinanziamento, con violazione del fine proprio del mutuo di scopo, trattandosi di finanziamento agevolato volto all'impianto, ampliamento ed ammodernamento dei macchinari per l'impresa artigiana. Con il quinto motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 1360 [ rectius 1460] c.c. e 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'eccezione di inadempimento fosse in contrasto con l'allegato impedimento al pagamento per la mancata presentazione del titolo ed irregolarità del protesto, laddove il D.G. aveva proposto l'eccezione di inadempimento non in sede extraprocessuale per rifiutare il pagamento della cambiale, ma in sede processuale per impedire l'attivazione della clausola risolutiva espressa. 2. - I primi tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. Con essi i ricorrenti mirano a contestare la sussistenza del presupposto per l'operatività della clausola risolutiva espressa, attivata dalla banca a fronte dell'inadempimento della rata di rimborso del finanziamento, per la quale era stata pure rilasciata la cambiale, fondandosi sulla pretesa irregolarità del protesto per mancata indicazione della persona rinvenuta presso il domicilio del debitore, sulla mancata prova della colpa del debitore stesso e sulla sua impossibilità di adempiere dopo l'esercizio della facoltà di risoluzione da parte della banca. Tali argomenti, tuttavia, non hanno pregio. Se, da un lato, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la colpa si presume, onde il creditore deve solo allegare l'altrui inadempimento, dall'altro lato la sentenza ha correttamente ritenuto irrilevante la mancata indicazione del nome della persona incaricata , rinvenuta al domicilio del debitore e che, stante al protesto, avrebbe riferito della presentazione. Infatti, l'art. 71 l. camb. così come l'art. 63 l. ass. , laddove, al punto 4, esige che il protesto contenga il nome delle persone richieste , si riferisce al debitore legittimato passivo del pagamento, e di ciò è conferma all'art. 70 l. camb., secondo cui Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'art. 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti . Inoltre, questa Corte ha affermato come, in ipotesi di inadempimento, la parte cui sia stata rilasciata la cambiale è legittimata all'azione causale di risoluzione indipendentemente dagli adempimenti di cui all'art. 66, 3 comma, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 - secondo cui il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente - che non concernono il diritto alla risoluzione del contratto Cass. 21 luglio 2003, n. 11340 13 ottobre 1982, n. 5290. Quanto al riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al lungo tempo trascorso dalla scadenza, se pure esso non considera come dopo l'esercizio della facoltà di risoluzione il debitore non possa più adempiere, resta tuttavia una considerazione meramente ad abundantiam , dunque irrilevante ai fini della decisione, sostenuta dalle predette rationes decidendi , onde al riguardo il motivo si palesa inammissibile. 3. - Il quarto e quinto motivo mirano a censurare la sentenza impugnata, per avere violato o falsamente applicato l'art. 1460 c.c., onde possono ricevere trattazione congiunta. Essi sono infondati. La sentenza impugnata ha ben chiarito che il contratto di finanziamento ad impresa artigiana ed il contratto di c.d. prefinanziamento costituivano parti di una stessa operazione, essendo il secondo volto unicamente ad anticipare, su richiesta della cliente, una parte della somma, in attesa dell'espletamento della pratica e del deposito di tutta la documentazione necessaria, onde nessun inadempimento al riguardo poteva imputarsi alla banca mutuante. Il mutuo di scopo, infatti, è connotato dall'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti Cass. 24 gennaio 2012, n. 943, fra le altre e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo. Tuttavia, si è pure chiarito che, proprio perché si tratta di mutuo di scopo, in cui l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, con rilievo causale nell'economia del contratto, ne deriva che l'accertamento causale si lega all'attuazione del risultato, onde, allorché questo venga perseguito, non sussiste alcuna nullità del contratto per mancanza originaria della causa cfr. Cass. 24 gennaio 2012, n. 943 8 aprile 2009, n. 8564 . A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale - con valutazione di fatto, non censurata in questa sede neppure sotto il profilo del vizio di motivazione - ha tenuto conto della circostanza che i due contratti erano fra di loro collegati, essendo la causa concreta della complessiva operazione quella di permettere, anche anticipando la disponibilità della somma, il finanziamento agevolato per le finalità artigiane, senza dunque alcuna violazione delle regole che presidiano il mutuo di scopo, né configurabilità di una condotta inadempiente a carico della banca. Infine, nessuna violazione sussiste dell'art. 112 c.p.c., avendo la corte territoriale ampiamente considerato l'eccezione di inadempimento, respingendola nel merito come infondata, in particolare ravvisando, al contrario, nell'omesso pagamento della cambiale alla scadenza senza giustificato motivo ragione sufficiente a provocare l'attivazione, da parte della banca, della clausola risolutiva espressa. Il ricorso, in definitiva, va respinto. 4. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.