La responsabilità della banca decorre dalla consegna dei valori presso lo sportello

Il contratto di deposito non può prescindere dalla consegna della cosa mobile al depositario ne consegue che, relativamente ad un contratto di deposito bancario, tutte le obbligazioni sorgono al momento in cui i valori depositati confluiscono sul conto del correntista.

Con la sentenza n. 1733 del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione precisa che, fino al momento della materiale disponibilità, da parte della banca, dei valori oggetto del contratto di deposito, la stessa non è responsabile di eventuali perdite o rapine commesse a danni del vettore incaricato della raccolta, trasporto, ricontazione e trattamento valori mobiliari. Il caso. In primo e secondo grado la società che gestiva un supermercato in un centro commerciale si vede rigettare l’azione risarcitoria avviata nei confronti di un banca, asseritamente responsabile della mancata custodia dei valori – corrispondenti all’incasso della giornata – immessi una cassaforte, non direttamente accessibile dalla banca ma dal vettore incaricato di trasferire tali beni alla Banca. Il S.C., rigettando il ricorso, conferma che, per le motivazioni testé esposte, la banca non era entrata nella disponibilità di tali somme e che, quindi, non poteva essere chiamata a rispondere del furto. Quando si perfeziona il contratto di deposito? Nel contratto di deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto tuttavia la consegna può realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario. Nel caso di specie, il soggetto danneggiato ritiene responsabile la banca per il furto subito sul presupposto che la banca avesse assunto la custodia dei valori al momento in cui gli stessi erano stati immessi in una speciale cassaforte all’interno dello filiale. Il S.C., invece, conferma la logicità delle sentenze dei giudici di merito precisando che la banca non era giuridicamente entrata in possesso di tali somme e che, quindi, non era sorto l’obbligo di custodia derivante dal contratto di deposito. Responsabilità del depositario come e perché. Secondo la prevalente giurisprudenza, affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata, non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa, con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo, non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare ad escludere la responsabilità ex recepto . Il depositante, infatti, il quale lamenti che la cosa depositata abbia subìto danni durante il deposito, in giudizio ha il solo onere di provare l’esistenza del contratto e dei danni, mentre è onere del depositario dimostrare che questi ultimi preesistevano alla consegna, ovvero non siano da attribuirsi a propria responsabilità. Come risponde la banca per negligente custodia. E’ altresì pacifico, inoltre, che la banca è responsabile per colpa grave o per omessa o insufficiente predisposizione delle cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi, salvo che non provi l’intervento di un fatto eccezionale integrante il caso fortuito che l’avvenuto furto abbia assunto carattere di violenza tale da farlo trasmodare in rapina non muta la situazione in presenza di una dimostrata serie di manchevolezze nella gestione del servizio da parte della banca. La natura della responsabilità della banca contrattuale o extracontrattuale? L’istituto bancario è contrattualmente responsabile dei danni subiti dal cliente a causa del furto compiuto nella cassetta di sicurezza, né può invocare ad esimente la complicità delle guardie giurate ovvero la limitazione di responsabilità contrattualmente pattuita con il cliente per le ipotesi di dolo o colpa, essendo detta clausola nulla ex art. 1229 c.c Deposito bancario nulla la clausola di limitazione della responsabilità. Nel contratto di deposito in cassetta di sicurezza, invece, è nulla la clausola limitativa della responsabilità della banca, in quanto avente la funzione di trasferire sul cliente gli effetti della negligente custodia della cassetta di sicurezza. Ciò a conferma della sussistenza di una responsabilità assai estesa della banca qualora essa svolga la funzione di depositaria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 ottobre 2014 – 29 gennaio 2015, n. 1733 Presidente Forte – Relatore Didone Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata depositata il 27.6.2006 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di La Spezia con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla Soc. Coop. a r.l. IPER LIGURIA nei confronti della S.p.a. CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA per il rimborso della somma di lire 717.808.790, oltre interessi, sull'assunto della originaria attrice che detta somma, corrispondente all'incasso dell'ipermercato IPERCOOP presso il Centro Commerciale Centroluna di Sarzana del giorno 6.12.1997 sottratto da ignoti quella sera da cassaforte ubicata nello sportello CARISPE di detto Centro Commerciale, sarebbe stata sottratta quando già si trovava nella sfera di disponibilità e di responsabilità della CASSA. 1.1.- La Corte di appello ha evidenziato a che a smentire nettamente la tesi della IPER LIGURIA, secondo cui quando ignoti la sera del 6.12.1997 sottrassero dalla cassaforte Conforti esistente presso lo sportello della CASSA di RISPARMIO DELLA SPEZIA CARISPE ubicato all'interno del Centro Commerciale Centroluna di Sarzana il sacco contenente gli incassi pari a lire 717.808.790 della giornata dell'ipermercato IPERCOOP collocato nello stesso Centro, tali incassi erano ormai entrati nella sfera di proprietà o comunque di disponibilità, custodia e responsabilità della suddetta CASSA, risulta sufficiente il contenuto del contratto trilaterale stipulato in data l°.4.1992 dalla S.r.l. IPERCOOP LIGURIA indicata nello scritto contrattuale quale Utente dalla CARISPE indicata quale Banca e dalla S.p.a. SAFE indicata quale Vettore in tema di servizio di raccolta, trasporto, ricontazione e trattamento valori b che, intanto, specificando tale accordo nelle sue premesse, che, tra l'altro, 1 l'utente intende affidare al Vettore il servizio di raccolta, trasporto, ricontazione e trattamento valori mobiliari . , 2 il Vettore verserà i valori ricontati e trattati alla Banca per il successivo accredito sul conto dell'Utente , è manifesto che non è conciliabile con tale accordo l'assunto della appellante in ordine alla esclusiva disponibilità da parte della CARISPE dell'incasso IPERCOOP una volta entrato nella cassaforte Conforti ubicata presso lo sportello CARISPE del Centro Commerciale Centroluna , giacchè, se cosi fosse stato, avrebbe dovuto essere la CARISPE e non la correntista ad incaricare un vettore del servizio di raccolta, trasporto, ricontazione e trattamento dei valori mobiliari ormai secondo il ridetto assunto entrati nella esclusiva sfera di proprietà o comunque di disponibilità della Banca c che ogni eventuale margine di dubbio pare comunque spazzato via dalla clausole contenute nell'elencazione dell'accordo suindicato preceduta dalle parole si conviene e si stipula quanto segue , laddove si legge 1 alla clausola n. 3 che La Banca è esonerata da ogni responsabilità presente e futura in dipendenza dell'affidamento da parte dell'Utente al Vettore del servizio di raccolta e trasporto valori , 2 alla clausola n. 6 che L'Utente affida al Vettore il servizio di ricontazione e trattamento valori , 3 alla clausola n. 8 che in caso di discordanza tra gli importi indicati nella distinta dell'Utente e quelli emersi in sede di ricontazione e quadratura da parte del Vettore, la responsabilità delle differenze , rimane a carico dell'Utente , 4 alla clausola n. 9 che La consegna alla Banca dei valori ricontati e trattati dovrà essere effettuata a cura dei vettore entro le ore 09,30 del primo mattino lavorativo per la Banca successivo a quello della raccolta dei valori presso l'Utente , 5 alla clausola n. 16 che Fermo restando quanto sopra si precisa che i valori restano di proprietà dell'Utente, ad ogni effetto, sino alla consegna, effettuata dal Vettore, alla Banca nei suoi stabilimenti o direttamente presso quelli della Banca d'Italia d che, se dunque dall'univoco significato letterale e logico di tutte le clausole contrattuali surriportate emerge senza incertezze che la Banca era ancora estranea alla disponibilità e custodia dei valori nelle fasi anteriori e contestuali alla loro raccolta, ricontazione e trasporto, la sola clausola n. 16 riassume ed esprime lapidariamente il relativo concetto, precisando che sino al momento della consegna dei valori da parte del Vettore alla Banca o direttamente alla Banca d'Italia , essi valori restavano nella sfera di proprietà dell'Utente ad ogni effetto e che non sarebbero dunque necessarie altre considerazioni per concludere che, alla luce dell'accordo esaminato, evidentemente vincolante per le parti, qualsiasi sottrazione di valori costituenti incassi dell'IPERCOOP avvenuta prima della consegna da parte del vettore alla CARISPE restava fatto concernente valori nella sfera di proprietà dell'Utente e del tutto estraneo alla Banca e ad essa non imputabile f che tale conclusione rimane, addirittura rafforzata nel caso concreto in cui la sottrazione avvenne ancor prima che iniziasse la fase di raccolta e ricontazione affidata dall'Utente ai Vettore SAFE. g 1 la solitaria sottoscrizione presente in calce allo scritto contrattuale 1°.4.1992 prodotto dalla CARISPE è proprio quella del legale rappresentante della S.r.l. IPERCOOP Liguria, 2 trattandosi di scritto contrattuale che le tre parti così come avviene nei casi di conclusione mediante proposta ed accettazione si sono evidentemente scambiate, ciascuna è in possesso delle copie sottoscritte dagli altri due contraenti, 3 la questione sollevata dalla appellante avrebbe senso se a mancare fosse la firma dell' Utente IPERCOOP, ma non certo se manca quella della parte che fa valere il contratto nei confronti di uno dei tre contraenti disponendo di copia sottoscritta, appunto, da quello specifico, singolo contraente. h la cassaforte Conforti destinata a contenere l'incasso dell'ipermercato IPERCOOP introdotto per via pneumatica attraverso collegamento con le casse dell'ipermercato era ad esclusivo servizio dell' utente IPERCOOP, ed appartenente in proprietà alla IPER LIGURIA che aveva provveduto ad acquistarla sulla base del consiglio tecnico della CARISPE tra i vari tipi di cassaforte i tale cassaforte nulla aveva a che fare con quella, diversa, usata dalla CARISPE per lo svolgimento del servizio di cassa continua in favore degli altri esercizi commerciali ubicati nel Centro Commerciale Centroluna 1 la IPER LIGURIA provvedeva alle operazioni di manutenzione dell'impianto di posta pneumatica alimentante tale cassaforte, ivi incluso il tratto terminale ubicato presso locale in uso alla CARISPE come sportello bancario automatico m tale cassaforte si apriva dall'esterno di detto locale ed all'apertura della cassaforte provvedeva il personale del vettore SAFE, senza che la CARISPE fosse in possesso di una copia delle chiavi di apertura, n infatti l'effrazione commessa da ignoti il 6.12.1997 avvenne dall'esterno senza alcuna introduzione nello sportello CARISPE. 1.2.- Contro la sentenza di appello la Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo già IPER Liguria s.c.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Cassa di Risparmio di La Spezia. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis - il seguente quesito se costituisca violazione degli artt. 1326, 2697 e 2702, cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l'aver ritenuto concluso il contratto trilaterale CARISPE/SAFE/Iper Liguria senza aver accertato l'avvenuta adesione di tutte le parti e, in particolare, della parte i.e. SAFE il cui ruolo era determinante nell'economia dello stesso . 2.1.1.- I1 motivo è infondato. Come ammette la stessa parte ricorrente nel ricorso pag. 35, l'impianto di posta pneumatica era mantenuto da IperLiguria e le chiavi di accesso alla cassaforte erano detenute da SAFE . Da tali circostanze di fatto, ammesse dalla stessa ricorrente, discende che, se nei rapporti con CARISPE il contratto - sebbene sottoscritto solo dalla ricorrente - era da ritenere valido ed efficace nei confronti della stessa CARISPE, la quale l'aveva prodotto in giudizio, invocandone l'applicazione nei confronti di IperLiguria cfr. per tutte Sez. 6 - 3, n. 12711/2014 , trattandosi di negozio per il quale la legge non richiede la forma scritta, l'adesione della SAFE per comportamento concludente, posto che era in possesso delle chiavi, aveva sanato l'eventuale mancanza di sottoscrizione del contratto, sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta cfr. Sez. 2, n. 72/2011 . Ferma restando, in ogni caso, la validità tra le parti in causa della clausola in virtù della quale La Banca è esonerata da ogni responsabilità presente e futura in dipendenza dell'affidamento da parte dell'Utente al Vettore del servizio di raccolta e trasporto valori . Vettore che - ammette la ricorrente - era il soggetto in possesso delle chiavi. 2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - il seguente quesito se costituisca violazione degli artt. 2697, 2702, 2721, 2730 e 2735, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l'aver ritenuto provate circostanze di fatto che non trovano riscontro alcuno nelle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa . 2.2.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., stante l'estrema genericità del quesito, oltre ad essere inammissibile in quanto veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità. 2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito se costituisca violazione degli artt. 1834 e 1852 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia l'aver ritenuto non sussistente tra Iper Liguria oggi Coop Liguria e CARISPE un rapporto di deposito bancario e di aver affermato che il denaro conferito alla banca mediante il sistema di posta pneumatica non potesse considerarsi acquisito alla disponibilità di CARISPE ai sensi dell'art. 1834 c.c. . 2.3.1.- Il motivo a prescindere dall'inadeguatezza del quesito è infondato per le ragioni correttamente esposte nella sentenza impugnata, tenuto conto, altresì, della circostanza - ammessa dalla ricorrente - del possesso delle chiavi della cassaforte da parte di SAFE e non della banca. Peraltro, la censura muove dal presupposto erroneo dell'invalidità del contratto di cui al primo motivo e da una ricostruzione in fatto del tutto divergente da quella operata dai giudici del merito. 2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito se costituisca violazione degli artt. 1768 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia l'aver considerato che l'immissione dei contenitori del denaro nella cassaforte Conforti presso la filiale CARISPE non aveva determinato l'insorgere tra quest'ultima e il proprio cliente Iper Liguria di un rapporto di deposito, in relazione al quale persisteva e persiste la responsabilità della Banca, ai sensi dell'art. 1768 c.c. . 2.4.1.- Il motivo è infondato per le stesse ragioni esposte sub § 2.1.1 e 2.3.1. Il contratto di deposito non può prescindere dalla consegna della cosa mobile al depositario art. 1766 c.c. , mentre nella concreta fattispecie era solo la SAFE a potere aprire la cassaforte benché insistente nei locali della banca, ma con accesso solo dall'esterno e della custodia del suo contenuto non poteva esserne ritenuta responsabile la controricorrente. 3.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie come per legge.