Opera viziata per errori progettuali? L’appaltatore è responsabile

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.

I vizi dell’opera realizzata dall’appaltatore che emergono nel corso del giudizio devono essere denunciati dal committente? L’appaltatore può difendersi scaricando ogni responsabilità sul progettista e direttore lavori? Sono questi alcuni dei dubbi risolti dalla Sez. Seconda della Cassazione con la sentenza n. 1585 del 28 gennaio 2015. Il caso. Un appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del committente per il corrispettivo dei lavori effettuati. Il committente proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiunto, tuttavia chiedendo, in dipendenza dell'effettivo quantum dei lavori eseguiti e dell'ammontare dei danni ascrivibili all’appaltatore, di accertare l'ammontare della propria esposizione debitoria in una somma minore rispetto a quanto preteso, formulando formale offerta in tal senso. L’appaltatore si costituiva affermando che le opere erano state tempestivamente ultimate, accettate dal committente e mai contestate. Tuttavia, espletata la fase istruttoria con tanto di CTU, il Tribunale rigettava le pretese dell’appaltatrice, affermando il suo inadempimento proprio in relazione a quanto emerso nella fase istruttoria. In appello la decisione veniva però parzialmente riformata il committente veniva condannato al pagamento a favore dell’appaltatore di una somma comunque minore rispetto alle aspettative di quest’ultimo. Infatti, secondo la Corte d’appello il consulente d'ufficio aveva quantificato i lavori eseguiti dall'appaltatore in una determinata somma, da cui andava però detratto un importo pari al costo necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati inoltre il CTU aveva altresì computato il costo da sostenere per la realizzazione di una ulteriore scala metallica esterna, a suo dire necessaria per essere quella realizzata non conforme alle norme di prevenzione incendi. Profilo che l’appaltatore-appellante aveva contestato ritenendolo tardivo fondatamente, secondo i giudici di secondo grado , perché tale vizio sarebbe stato dedotto per la prima volta dal committente nel corso del giudizio, a preclusioni già maturate. La decisione veniva impugnata in Cassazione. I vizi dell'opera emersi in sede di CTU devono essere denunciati dal committente? Risposta negativa della Cassazione. Infatti, qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, si deve escludere che l’attore-committente, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal comma 2 del citato art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale. La denuncia dei vizi dell'opera deve essere analitica? Non necessariamente, secondo la Cassazione, perché ai fini di cui all'art. 1667 c.c. non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo. Il committente può basarsi sugli esiti della CTU per formulare nuove contestazioni? Sì, secondo gli Ermellini. Infatti, sussiste mutatio libelli , quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perché fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del contraddittorio. Per cui, la circostanza che la committente in relazione - si badi - ad una fattispecie contrattuale contemplante un'unitaria e non plurima prestazione abbia dapprima giustificato la domanda di riduzione del prezzo in considerazione - tra l'altro - dell’inidoneità dell'accesso al vano scale e, poi, all'esito della CTU, l'abbia ancorata, in guisa puntuale, alla non conformità della scala alle norme di prevenzione degli incendi per i locali ad uso pubblico di grande affluenza, di certo non è valsa ad introdurre in giudizio un tema di indagine del tutto nuovo ovvero fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prefigurati nell'atto introduttivo. L’appaltatore risponde in caso di vizi dell’opera causati da un errore di progettazione? Risposta affermativa da parte della Cassazione che in tal modo smentisce la Corte d’appello, secondo la quale, invece, l’appaltatore non poteva essere considerato responsabile avendo dato esecuzione ad un progetto redatto per la committente da un professionista-ingegnere che era stato anche direttore dei lavori errore di progettazione che non si sarebbe quindi potuto porre a carico dell’appaltatore. Ma l’insegnamento della Suprema Corte è ben diverso. Infatti, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 1585 Presidente Mazzacane – Relatore Abete Svolgimento del processo Con decreto n. 167/1998 il presidente del tribunale di Pistoia ingiungeva alla Formitalia s.r.l. di pagare alla ricorrente Tofanelli Costruzioni s.p.a. la somma di lire 183.640.356 oltre interessi, quale saldo - al netto degli acconti, per complessive L. 90.000.000, versati - dell'importo delle fatture n. 36/1998 di L. 218.895.084, i.v.a. compresa , n. 52/1998 di L. 29.912.344, i.v.a. compresa e n. 74/1998 di L. 24.832.928, i.v.a. compresa , costituente il corrispettivo dei lavori alla ricorrente dall'ingiunta affidati in appalto. Con atto di citazione notificato in data 1.10.1998 la Formitalia s.r.l. proponeva opposizione. Chiedeva revocarsi l'opposta ingiunzione ed - in dipendenza dell'effettivo quantum dei lavori eseguiti e dell'ammontare dei danni ascrivibili all'appaltatrice - acclararsi l'ammontare della propria esposizione debitoria nella minor misura di L. 52.774.894 - poi indicata pari, con memoria ex art. 183 c.p.c., alla maggior somma di lire 57.937.642 - di cui formulava formale offerta. Costituitasi, la Tofanelli Costruzioni instava per il rigetto dell'opposizione deduceva che le opere erano state tempestivamente ultimate, accettate dalla committente e mai contestate così controricorso, pag. 2 . Ammesse ed assunte le prove all'uopo invocate, disposta ed espletata c.t.u., disposto supplemento di consulenza, pronunciata su istanza dell'opposta ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. in danno dell'opponente per l'importo non contestato di L. 57.937.642 oltre interessi, con sentenza n. 419/2005 il tribunale di Pistoia dichiarava l'appaltatrice Tofanelli Costruzioni inadempiente all'impegno contrattuale assunto, revocava l'ingiunzione e rigettava la domanda - volta a conseguire il pagamento della minor somma al netto dell'importo di cui all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. - dalla medesima opposta spiegata, condannandola alla rifusione delle spese di lite ed a farsi carico delle spese di c.t.u Interponeva appello Tofanelli Costruzioni s.p.a Resisteva Formitalia s.r.l Con sentenza n. 780 del 19.5/11.6.2009 la corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della gravata statuizione, condannava l'appellata Formitalia a pagare all'appellante Tofanelli Costruzioni la somma di Euro 37.613,58, con interessi dal 3.8.1998 al saldo compensava fino a concorrenza di Vi le spese di ambedue i gradi e condannava l'appellata a rimborsare il residuo mezzo al difensore anticipatario dell'appellante poneva a carico di ciascuna parte la metà delle spese di c.t.u Esplicitava la corte distrettuale che il consulente d'ufficio aveva quantificato i lavori eseguiti dalla Tofanelli Costruzioni in L. 192.196.932, da cui andava detratto l'importo di L. 8.224.000, pari al costo necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati che il c.t.u. aveva altresì computato in L. 41.633.000 il costo da sostenere per la realizzazione di una ulteriore scala metallica esterna, a suo dire, necessaria, per essere quella realizzata non conforme alle norme di prevenzione incendi così sentenza d'appello, pag. 4 che l'appellante aveva rilevato che tale preteso vizio era stato dedotto per la prima volta dal committente all'udienza dell'8.10.2002 e, quindi, tardivamente che il rilievo era del tutto corretto, in quanto le doglianze della Formitalia circa il vano scale con funzione di via di esodo compaiono per la prima volta in un foglio di deduzioni allegato al verbale di udienza 8/10/2002 e quindi sono tardive così sentenza d'appello, pag. 4 che, dunque, l'appaltatrice aveva maturato un credito pari a L. 183.972.932 risultante dalla detrazione di L. 8.224.000 da L. 192.196.932 , oltre i.v.a., cioè pari a L. 220.767.518, corrispondenti ad Euro 114.016,91 che da tal ultimo ammontare doveva esser detratto, inoltre, l'importo di L. 57.937.462 - di cui all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. - senza computare gli interessi e le spese di registrazione dell'ordinanza, sicché il residuo credito della Tofanelli Costruzioni era pari a L. 72.830.056 L. 220.767.518 – L. 90.000.000 – L. 57.937.462 , corrispondenti ad Euro 37.613,58. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. Formitalia ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite. La s.r.l. Tosco Costruzioni già Tofanelli Costruzioni s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale fondato su due motivi ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite. Formitalia s.r.l. ha depositato controricorso onde resistere all'avverso ricorso incidentale. Ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 5 , c.p.c., insufficienza ed erroneità della motivazione. Adduce, in ordine alla mancata detrazione dal credito dell'appaltatrice dell'importo di lire 41.633.000, pari al costo da sostenere per la realizzazione di un'ulteriore scala metallica esterna, che molto prima del collaudo dell'opera con lettera racc. del 22.10.1997 . l'Ing. G. , quale D.L., ha contestato alla ditta appaltatrice la esistenza di difetti, conseguenti a sostanziali modifiche del progetto originario, nella realizzazione del vano montacarichi, del vano scale, nel dislivello dei pianerottoli di sbarco ecc. così ricorso principale, pag. 12 che dipoi con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento ha richiesto il risarcimento dei danni per equivalente a seguito dell'inadempienza contrattuale della Tofanelli così ricorso principale, pag. 13 che il consulente nella prima relazione del 18.9.2002 non si era espresso in modo compiuto sui difetti del vano scala, sicché - essa ricorrente - aveva in proposito sollecitato chiarimenti nel verbale dell'udienza dell'8.10.2002 che, dunque, la denuncia dei difetti relativi al vano scale è avvenuta tempestivamente ante causam prima del collaudo dei lavori come puntualmente rilevato nella sentenza di 1^ grado così ricorso principale, pag. 15 , divenuta al riguardo definitiva in difetto di impugnazione sul punto che ha mosso tali contestazioni giudizialmente fin dall'atto di citazione in opposizione a d.i. e quindi prima del termine dell'art. 183 c.p.c. così ricorso principale, pag. 16 che ovviamente, la descrizione dei vizi, dedotta nella premessa dell'atto introduttivo è sintetica, ed è stata ulteriormente precisata nel corso del giudizio di primo grado, nel foglio allegato al verbale d'udienza dell'8.10.2002 così ricorso principale, pag. 16 . Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell'art. 360, 1^ co., n. 3 , c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1667, 2^ co., c.p.c Adduce che, pur a supporre un'ipotesi di decadenza ex art. 1667 c.c., il giudice di primo grado, con statuizione sul punto dalla Tofanelli Costruzioni non gravata d'appello e, dunque, passata in giudicato, aveva escluso che la contestazione dei vizi fosse stata tardiva che, del resto, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, non è necessario che la denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera sia specifica ed analitica che, inoltre, non era stata acquista prova alcuna dell'accettazione dell'opera da parte sua, sicché, del pari alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, non vi era antecedentemente all'accettazione alcun onere di denuncia né, prima della consegna, decorrenza dei termini di prescrizione. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 163 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 183 c.p.c. così ricorso principale, pag. 21 . Adduce, in materia di appalto, . deve ritenersi assolvere ai requisiti ex art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. quando viene dedotto come presupposto di fatto la esistenza di difetti indicati in modo indirizzato all'opera appaltata anche se formulati sinteticamente, essendo, ai fini del contraddittorio, sufficiente ad individuare il petitum il riferimento ai difetti di una parte stabilita dell'opera, senza scendere nel particolare, salvo a precisare in un secondo momento l'entità e la natura dei vizi riscontrati così ricorso principale, pag. 20 che, conseguentemente le variazioni puramente quantitative del petitum , che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte così ricorso principale, pag. 20 che dunque la quantificazione del danno, correlata alla necessità di realizzazione di un'ulteriore scala metallica esterna conforme alla normativa antincendio, in L. 41.633.000 ovvero nell'importo determinato dal c.t.u., non ha comportato la modifica della causa petendi né ha costituito un aumento del quantum originariamente richiesto in termini generici da determinarsi tramite C.T.U. così ricorso principale, pag. 21 . Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. art. 360, n. 3, c.p.c. così ricorso principale, pag. 23 . Adduce che il giudice di secondo grado, statuendo che . il vizio” della scala non dovrebbe essere . addebitato alla Tofanelli, trattandosi di errore progettuale del Direttore dei Lavori, ha violato il principio . fissato dall'art. 112 c.p.c. così ricorso principale, pag. 24 che infatti la adombrata, eventuale responsabilità del D.L. . circa le modifiche del progetto iniziale, oggetto dell'appalto, non è mai stata eccepita da parte della Impresa appaltatrice né in 1^ né in 2^ grado così ricorso principale, pag. 24 che con l'atto introduttivo dell'appello la Tofanelli non ha mosso una censura di merito in tal senso avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia così ricorso principale, pag. 24 . Con il quinto motivo la ricorrente principale deduce ulteriore insufficienza ed erroneità di motivazione art. 360, n. 5, c.p.c. così ricorso principale, pag. 25 . Adduce che il giudice di secondo grado ha travisato i fatti che invero la scala interna del fabbricato industriale, se costruita secondo il progetto assentito nel rispetto del contratto di appalto, avrebbe assolto anche alla funzione di scala di sicurezza e/o di esodo di emergenza così ricorso principale, pag. 26 che ciò non è potuto avvenire in quanto il vano scala/montacarichi è stato pesantemente modificato nelle sue dimensioni progettuali iniziali dalla Tofanelli in fase di esecuzione dell'opera in contrasto con la normativa generale di riferimento in materia di sicurezza antincendio così ricorso principale, pag. 26 che, viceversa, il convincimento della corte distrettuale si è formato sull'errato presupposto che una ulteriore scala di esodo in emergenza fosse già prevista nel progetto appaltato per cui la relativa questione avrebbe dovuto essere sollevata fin dall'inizio del giudizio così ricorso principale, pagg. 26 - 27 che, al contrario soltanto dopo che il C.T.U. ha accertato che l'unica scala interna del fabbricato, prevista nel progetto appaltato, non era conforme alla normativa sulla sicurezza né poteva essere modificata . , si è venuta a porre la necessità della scala esterna per rendere sicuro il fabbricato . e quindi Formitalia ha sollevato la relativa questione in modo specifico così ricorso principale, pag. 27 . Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce in relazione all'art. 360, 1^ co., n. 5 , c.p.c. vizio di motivazione nella determinazione del compenso maturato. Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, il consulente d'ufficio ha computato il costo dei lavori eseguiti dalla Tofanelli Costruzioni in L. 197.196.932 e non già in L. 192.196.932 che tal ultimo importo corrisponde, esattamente, al costo dei lavori detratte le voci di danno di cui ai punti 19, 20 e 6 dell'allegato A alla relazione di c.t.u. che ben più correttamente e logicamente la Corte avrebbe dovuto, in primis, calcolare l'importo dovuto a Tofanelli Costruzioni per le opere eseguite, aggiungere l'importo a titolo di I.V.A. e, solo successivamente, sottrarre gli importi relativi ai danni e agli acconti versati così ricorso incidentale, pag. 10 che conseguentemente il credito residuo di essa controricorrente è pari ad Euro 41.920,70 e non già ad Euro 37.613,58. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 15 d.p.r. 26.10.1972, n. 633, per aver considerato come base imponibile dell'I.V.A. le somme dovute a titolo di risarcimento del danno così ricorso incidentale, pag. 17 . Adduce che solo dopo aver determinato il totale dovuto capitale + I.V.A. la Corte doveva detrarre l'importo da portare in compensazione per il ristoro dei danni L. 8.224.000 così ricorso incidentale, pag. 17 che, dunque, l'ammontare degli importi dovuti a titolo di ristoro dei danni non poteva né doveva essere detratto dalla base imponibile ma, ben diversamente, dal totale dovuto dalla Formitalia al lordo dell'I.V.A. così ricorso incidentale, pag. 18 che, emendando la sentenza impugnata dall'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito, l'importo dovuto da Formitalia s.r.l. a Tofanelli Costruzioni . è pari a L. 74.474.856 Euro 38.463,10 così ricorso incidentale, pag. 18 . I primi tre motivi del ricorso principale sono strettamente connessi. Si giustifica pertanto la loro contestuale disamina. I motivi de quibus sono in ogni caso fondati e meritevoli di accoglimento. Non può non darsi atto previamente che la controricorrente non ha specificamente contestato, recte nulla ha controdedotto in ordine all'avversa prospettazione secondo cui il riscontro della tempestività della denuncia dei vizi occulti operato dal primo giudice è oramai definitivo in difetto di gravame sul punto cfr. controricorso, pagg. 4 - 8 . Si osserva comunque che unicamente sulla scorta della relazione di consulenza tecnica depositata - nel corso del giudizio di prime cure - in data 8.3.2003 si ebbe ad acclarare che la scala non risulta conforme alle norme di prevenzione incendi per i locali ad uso pubblico di grande affluenza così ricorso principale, pag. 13, ove è riprodotto testualmente il riferito passaggio della relazione supplementare di c.t.u. depositata in data 8.3.2003 . E, d'altro canto, alla stregua degli esiti della prova per testimoni si è acquisito riscontro che Formitalia aveva tramite il proprio direttore dei lavori provveduto a contestare l'inidoneità dell'accesso al vano scale. Su tale scorta questo Giudice del diritto non può che reiterare i propri insegnamenti. Ovvero, per un verso, l'insegnamento secondo cui, qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, si deve escludere che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal 2^ co. del citato art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale cfr. Cass. 27.2.1991, n. 2110 . Ovvero, per altro verso, l'insegnamento secondo cui, ai fini di cui all'art. 1667 c.c., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo cfr. Cass. 25.5.2011, n. 11520 Cass. 7.12.1981, n. 6479 . Si osserva, inoltre, su di un piano rigorosamente processuale invero, parte ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione del dictum di seconde cure, giacché non si comprende con chiarezza se i Giudici fiorentini abbiano ritenuto la domanda tardiva sul piano processuale e quindi inammissibile perché proposta dopo il termine dell'art. 183 c.p.c. oppure decaduta . relativamente a questo vizio” per mancanza di denuncia tempestiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. così ricorso principale, pag. 12 , in relazione all'azione ex art. 1668, 1^ co., c.c. di riduzione del prezzo dell'appalto azione che pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839 che parte ricorrente ha esperito in prime cure in via riconvenzionale con l'atto di citazione in opposizione, invocando, propriamente, la detrazione del quantum del risarcimento del danno dal pattuito importo del corrispettivo dell'appalto , che sussiste mutatio libelli , quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perché fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del contraddittorio cfr. Cass. 22.2.1980, n. 1286 . In questi termini la circostanza che Formitalia in relazione - si badi - ad una fattispecie contrattuale contemplante un'unitaria e non plurima prestazione abbia dapprima giustificato la domanda di riduzione del prezzo in considerazione - tra l'altro - dell'inidoneità dell'accesso al vano scale e, dipoi, all'esito della c.t.u., l'abbia ancorata, in guisa puntuale, alla non conformità della scala alle norme di prevenzione degli incendi per i locali ad uso pubblico di grande affluenza, di certo non è valsa ad introdurre in giudizio un tema di indagine del tutto nuovo ovvero fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prefigurati nell'atto introduttivo significativo è il riferimento a Cass. ord. 26.7.2012, n. 13269, secondo cui, nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato . Fondato e meritevole di accoglimento è il quarto motivo del ricorso principale. Si rileva invero, da un canto, che la controricorrente nulla specificamente ha controdedotto cfr. controricorso, pagg. 7 - 8 all'avversa prospettazione la adombrata, eventuale responsabilità del D.L. . circa le modifiche del progetto iniziale, oggetto dell'appalto, non è mai stata eccepita da parte della Impresa appaltatrice né in I né in II grado così ricorso principale, pag. 24 dall'altro, che il complesso delle deduzioni dalla Tofanelli Costruzioni formulate in seconde cure, siccome riprodotte nel corpo della medesima statuizione d'appello cfr. sentenza d'appello, pag. 2 , fornisce riscontro del buon fondamento dalla ragione di censura de qua agitur . In ogni caso l'affermazione della corte fiorentina - secondo cui l'appaltatrice aveva dato esecuzione ad un progetto redatto per la committente dall'ing. G.F. che è stato anche direttore dei lavori, e che di un eventuale errore di progettazione non può certo farsi carico all'appaltatrice così sentenza d'appello, pag. 4 - non risulta aderente all'insegnamento di questa Corte, alla cui stregua l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori cfr. Cass. 21.5.2012, n. 8016 . Il buon esito dei primi quattro motivi supportanti il ricorso principale assorbe e rende sterile la delibazione del quinto. Immeritevole di seguito è il primo motivo del ricorso incidentale. Si rileva innanzitutto che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1^ co., n. 6 , c.p.c. al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113 , ben avrebbe dovuto la ricorrente incidentale, onde consentire a questa Corte il puntuale riscontro dei proprio assunti, riprodurre in modo compiuto gli esiti complessivi dell'indagine esperita dal consulente d'ufficio e non limitarsi ad accorpare - per giunta - al proprio atto difensivo unicamente l'allegato A alla relazione di consulenza. In ogni caso dall'allegato A alla relazione di c.t.u. si evince che il valore complessivo dell'opera eseguita dalla Tofanelli Costruzioni risulta indiscutibilmente pari a L. 192.196.932 e che gli importi di L. 1.615.000, di L. 2.500.000 e di L. 1.464.000 appaiono specificarsi e qualificarsi, piuttosto, come correlati a lavori insuscettibili di esser ascritti all'opera delFappaltatrice è il caso in via esemplificativa del ripristino stuccature e successiva verniciatura una mano sulla superficie interna vano scale/montacarichi e rifilatura vani aperture . In questi termini l'importo di L. 197.775.932 di certo non era da assumere quale base di computo dell'i.v.a Immeritevole di seguito è del pari il secondo motivo del ricorso incidentale. Si evidenzia che la corte di merito non ha computato l'i.v.a. sull'importo di L. 192.196.932, bensì sull'importo di L. 183.972.932, risultante dalla detrazione di L. 8.224.000 corrispondente al costo occorrente per l'eliminazione dei vizi dal quantum di L. 192.196.932. Difatti L. 183.972.932 più il 20% cioè L. 36.794.586 è pari a L. 220.767.518. In tal guisa il dictum di seconde cure risulta senz'altro conforme all'indicazione di questa Corte di legittimità, secondo cui, per il disposto dell'art. 15 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile dell'I.V.A. - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientra l'indennità dovuta ex art. 34 legge 392/78, che costituisce un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione cfr. Cass. 7.6.2006, n. 13345 . In accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale la sentenza n. 780 dei 19.5/11.6.2009 della corte d'appello di Firenze va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte. Segnatamente in relazione al secondo motivo del ricorso principale il principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può essere formulato negli stessi termini di cui alle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità n. 2110 del 27.2.1991 e n. 11520 del 25.5.2011 dapprima menzionati. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza n. 780 dei 19.5/11.6.2009 la corte d'appello di Firenze in relazione ai motivi del ricorso principale accolti rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Firenze anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.